Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30014 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2965-2019 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCA MARIA CAGLI BARONE;

– ricorrente –

contro

C.R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI FRANCESCO MASSARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 758/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 06/11 /2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. I, 1L1R,/

TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.E. propone ricorso con quattro mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in epigrafe indicata, che aveva confermato la decisione di primo grado in controversia concernente la separazione giudiziale dei coniugi; per quanto interessa il presente giudizio era stata confermata l’assegnazione della casa familiare in Matera a C. ed alla figlia convivente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, ed era stato previsto a favore della moglie un assegno di mantenimento di Euro 300,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT.

C.R.P. ha replicato con controricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; il ricorrente, avendo riguardo alla statuizione di assegnazione alla moglie separata ed alla figlia A., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, della casa sita in (OMISSIS), come abitazione familiare, si duole che sia stato omesso l’esame della circostanza – ritenuta decisiva – riguardante il luogo dove si era svolta la vita di relazione della figlia A., segnatamente individuato in (OMISSIS), dove la ragazza aveva vissuto unitamente alla famiglia e frequentato la scuola tra il 2006 ed il 2013, mentre era rientrata a (OMISSIS) solo a seguito dell’iscrizione alla scuola superiore, dopo l’avvio del giudizio di separazione.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 155 quater c.c., lamentando l’avvenuta assegnazione al coniuge della casa in (OMISSIS) che non aveva la qualità di abitazione familiare, assegnazione in contrasto con l’interesse della figlia, poichè la separazione di fatto era avvenuta il 3/10/2009 e il ricorso per separazione era stato depositato il 9/10/2009, quando l’abitazione familiare era a (OMISSIS).

1.3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili perchè mirano ad ottenere un riesame del merito in termini conformi a quanto auspicato dal ricorrente.

La Corte distrettuale non ha affatto omesso di esaminare il fatto storico predetto, anche se è pervenuta ad una conclusione opposta a quella propugnata dal ricorrente, in quanto ha accertato, sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio, che il nucleo familiare si spostava frequentemente sul territorio nazionale per scelta collegata alle occasioni lavorative del padre, ma poi faceva ritorno, quando possibile, a (OMISSIS), per dimorare presso l’originaria abitazione dove era stato costituito il nucleo familiare e dove, significativamente, era stata lasciata la residenza anagrafica di tutti i componenti della famiglia sino alla separazione, e con motivazione logica e congruente ha accertato che ricorrevano i presupposti per l’assegnazione della casa familiare in (OMISSIS).

Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, non costituiscono “fatti”, il cui omesso esame possa configurare il vizio suddetto, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato – come nel presente caso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

2.1. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto – ritenuto decisivo per il giudizio relativo alla domanda di assegno di mantenimento -, consistente nella circostanza che la moglie volontariamente si era sottratta al lavoro, pur avendo seguito il marito in una città ricca di opportunità lavorative.

2.2. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 156 c.c., comma 2, per omessa valutazione dell’attitudine al lavoro della controricorrente e della sua potenziale capacità di guadagno.

2.3. I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

2.4. La Corte di appello, confermando sul punto la statuizione di primo grado in merito alla previsione dell’assegno di mantenimento per la moglie, ha rimarcato che questa aveva una limitatissima capacità lavorativa “per avere sempre svolto, per scelta condivisa dall’altro coniuge, il ruolo di casalinga, ed avere in tal modo contribuito al mantenimento della famiglia, accettando di seguire il marito nei suoi frequenti spostamenti professionali”, ed ha sottolineato che l’assegno era stato parametrato alle esigenze minime della moglie, considerato che la stessa era priva di reddito.

Ne discende che il terzo motivo è inammissibile in quanto, sollecitando impropriamente il riesame del merito, non si confronta con la statuizione impugnata, ove è stato accertato che C. non aveva svolto attività lavorativa durante il matrimonio per comune scelta dei coniugi, intesa a favorire la cura della famiglia, a fronte di frequenti spostamenti sul territorio nazionale dovuti all’attività lavorativa del marito, e non indica alcun fatto storico di cui sia stato omesso l’esame.

Anche il quarto motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale, infatti, ritenuta indiscussa la mancanza di una fonte di reddito per la moglie, ha confermato la determinazione dell’assegno di mantenimento in misura minima, osservando che la potenziale idoneità di C. a produrre reddito era limitatissima in ragione dei pregressi accordi e delle vicende familiari connotate da molteplici trasferimenti; la censura non si sofferma affatto su quanto accertato, limitandosi a proporre una personale ed opposta ricostruzione delle vicende familiari.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00=, =, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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