Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30014 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 19/11/2019), n.30014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21121/2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini

N 30 presso lo studio dell’avvocato Placidi Alfredo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zorzella Nazzarena;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, 80185690585;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città del 1 giugno 2016, che aveva respinto il ricorso presentato da B.A., cittadino gambiano, contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello ‘status’ di rifugiato e della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha addotto che l’inverosimiglianza del racconto del ricorrente in ordine alle ragioni che l’avevano costretto alla fuga dal suo paese di origine – l’arresto e la sparizione del padre, ufficiale dell’esercito del Gambia, accusato di avere sottratto munizionamenti militari, e il timore di incorrere nella stessa sorte perchè ritenuto colluso con il padre – non potesse trovare giustificazione nelle difficoltà di comprensione incontrate nel corso dell’intervista al cospetto della Commissione territoriale, essendo la narrazione delle vicende patite caratterizzata da autoreferenzialità, perchè priva di riferimenti minimi alle ragioni di collegamento tra la propria situazione personale e quella del paese di provenienza: donde ha ritenuto tale preliminare rilievo negativo come preclusivo dell’ulteriore disamina dei presupposti di tutte le misure di protezione richieste.

2. Il ricorso per cassazione è articolato su cinque motivi, che denunciano:

I. Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale replicato le argomentazioni del Tribunale in punto di difetto di credibilità soggettiva del richiedente senza confrontarsi con i rilievi critici articolati nei motivi di gravame, soprattutto laddove l’appellante aveva evidenziato come non fosse logico ritenere che al cospetto della Commissione territoriale egli avesse taciuto delle ragioni dell’arresto del padre dal momento che di queste ragioni aveva dato conto in una memoria versata agli atti del giudizio amministrativo, replicandone la spiegazione nell’atto di appello con richiesta di nuova audizione: di qui l’omessa considerazione, ai fini della valutazione circa la credibilità del richiedente, delle allegate difficoltà di comprensione per un difetto di traduzione;

II. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 8 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 per avere la Corte territoriale, in presenza dell’allegazione da parte del richiedente il rifugio politico ovvero la protezione sussidiaria di fatti rappresentativi del rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani da parte del regime gambiano, omesso, in presenza di incongruenze solo su aspetti di dettaglio delle informazioni rese, di attivare i poteri-doveri di collaborazione istruttoria, fondando i rilievi di non credibilità, sostanzialmente, su di un dedotto deficit probatorio (il racconto viene ritenuto “autoreferenziale”).

III. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 per avere la Corte territoriale fatto malgoverno delle norme in materia di status di rifugiato, quanto alla possibilità del richiedente di essere attinto da azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate, e delle norme in materia di protezione sussidiaria, quanto al rischio in caso di rimpatrio di essere sottoposto a tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;

IV. il vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quanto al motivo di appello relativo al riconoscimento della protezione umanitaria, il cui diniego era stato fondato sulle stesse ragioni che avevano giustificato il rigetto della richiesta della protezione maggiore;

V. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al T.U. n. 115 del 2002, art. 136 per avere la Corte territoriale fatto mal governo della norma evocata non integrando le difese spiegate ipotesi di mala fede o colpa grave.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

I primi due motivi, da trattare congiuntamente, possono essere accolti nei limiti che seguono.

1. Nella pronuncia impugnata il difetto di credibilità viene fondato su due rilievi.

Il primo riguarda la genericità delle accuse rivolte al padre; il secondo l’autoreferenzialità del racconto, ovvero la mancanza di riscontri probatori.

Al riguardo deve rilevarsi, in relazione al primo profilo, l’omesso esame delle allegazioni specifiche fornite al riguardo dal ricorrente negli atti difensivi fin dalla fase del procedimento relativa alla Commissione territoriale. Allegazioni costantemente reiterate e riproposte in appello. L’omesso esame delle stesse integra il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, essendo la stessa Corte territoriale a sottolinearne la decisività tanto da ritenere lacunose ed “autoreferenziali” (ovvero prive di riscontri probatori) le dichiarazioni esaminate.

Su tali puntuali allegazioni doveva essere svolta una verifica officiosa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 relativa al contesto socio politico ove è maturato l’arresto al fine di verificarne in concreto la veridicità, così come censurato nel secondo motivo, tenuto conto delle informazioni e delle fonti fornite dalla stessa parte ricorrente, riferite alla situazione del Gambia, alle quali si fa specifico riferimento a pag. 16 del ricorso con indicazione dell’avvenuta allegazione e produzione nel merito e delle modalità di reperimento in atti.

La Corte, dunque, non ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla corretta interpretazione dei parametri di credibilità indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01).

In conclusione, la Corte di appello ha violato sia il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel ritenere che la situazione di pericolo personale rappresentata dal ricorrente fosse disancorata dal contesto generale del paese, sulla quale, in presenza di allegazioni e produzioni documentali pertinenti, avrebbe dovuto far luce provvedendo al doveroso accertamento officioso della veridicità della situazione di rischio rappresentata.

2. I rimanenti motivi sono assorbiti. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna che si atterrà ai principi di diritto dianzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dei primi due motivi ed assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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