Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30013 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36283-2018 proposto da:

D.S., D.A. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 153, presso lo studio dell’avvocato FABIO

BLASI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA ARGENTA;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e

difesa dall’avvocato CESARE DE FABRITIIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2225/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.A. e D.S. propongono ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata. La banca Intesa Sanpaolo SPA replica con controricorso.

Il giudizio di gravame era stata introdotta dalla società (OMISSIS) e da D.A. e D.S., in proprio e quali rappresentanti della società, nei confronti della banca avverso la sentenza di primo grado che – in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società e dai D., che avevano lamentato l’illegittima applicazione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e di interessi superiori al tasso soglia ex L. n. 108 del 1996 nella gestione del conto corrente intrattenuto dalla banca con la società ed avevano avanzato domande anche risarcitorie aveva rilevato un errato conteggio della commissione di massimo scoperto, rideterminando il saldo debitorio per la società in Euro 57.410,81=, e rigettato le restanti domande.

Gli attori in primo grado proponevano appello ed il susseguente giudizio si interrompeva ex art. 43 L. Fall. a seguito del fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Pistoia in data (OMISSIS); il giudizio veniva riassunto da D.A. e D.S., mentre il Fallimento non si costituiva.

Nel decidere la controversia, la Corte territoriale, ha innanzi tutto delimitato il thema decidendum: in particolare, ha dato atto che il Tribunale aveva statuito che le domande risarcitorie proposte da D.A. e D.S. avevano riguardato solo i danni conseguenti alla – asserita – attività illecita della banca consistente nell’applicazione di interessi usurai, domande risarcitorie che erano state rigettate perchè il Tribunale aveva escluso che la banca avesse applicato tassi di interesse superiori al tasso soglia ex L. n. 108 del 1996: quindi, ha osservato che l’individuazione del titolo della domanda risarcitoria degli attori D.A. e D.S. – e cioè l’applicazione di interessi usurai – non era stata fatto oggetto di impugnazione, di guisa dovevano ritenersi passate in giudicato tutti i capi della sentenza di primo grado che non avevano avuto riguardo all’applicazione di interessi superiori al tasso soglia con l’effetto che i motivi di appello contraddistinti dai nn. da 1 a 6 e 12 – riguardanti domande di mero accertamento e domande relative all’anatocismo ed alla commissione di massimo scoperto andavano dichiarati inammissibili.

Passando quindi all’esame dei motivi di appello da 7 a 11, concernenti la denuncia di usurarietà degli interessi applicati, ha confermato la statuizione di primo grado in merito al mancato superamento del tasso soglia da parte della banca, osservando che le censure riguardavano i criteri di calcolo applicati dal consulente tecnico che risultavano, invece, immuni dai vizi lamentati, ed ha concluso ribadendo il rigetto della domanda risarcitoria di D.A. e D.S., non essendo stato accertato l’evento lesivo lamentato e, cioè, il superamento dei tassi soglia di cui alla L. n. 108 del 1996.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 303 c.p.c. e dell’istituto della contumacia nel processo riassunto.

Secondo i ricorrenti la Corte di appello erroneamente ha ritenuto che la mancata riassunzione/costituzione da parte del Fallimento costituisse una sorta di rinuncia alle domande ed ai motivi di appello svolti dalla società in bonis, poi fallita, e ne ha dedotto addirittura il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado concernenti cioè l’illegittimità dell’anatocismo e la nullità della CSM che – nella sua ricostruzione – sarebbero stati impugnati solo dalla società in bonis.

I ricorrenti sostengono che la mancata costituzione del Fallimento comportava una mera contumacia dello stesso e non la rinuncia a tutte le domande già promosse che restano relative ad un giudizio che proseguiva in una nuova fase (citano Cass. n. 24331 del 30/9/2008), di guisa che i motivi di appello erano ammissibili e, nella contumacia del Fallimento, andavano scrutinati dalla Corte di appello.

1.2. Il primo motivo è inammissibile in applicazione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori deì casi espressamente previsti dalla legge (cfr. tra le altre Cass. n. 8829 del 13/04/2007 e Cass. n. 10551 del 03/07/2003).

Nel caso in esame la doglianza è formulata come violazione dell’art. 303 c.p.c. in relazione alla parte processuale individuabile nella società in bonis (ante interruzione) e nel Fallimento (post riassunzione) e prospetta implicitamente anche una censura per omessa pronuncia rispetto ai motivi di appello concernenti le domande proposte dalla società di poi fallita: pertanto non riguarda le statuizione afferenti i ricorrenti, se non in relazione all’accertamento – non contestato – secondo il quale, a seguito dell’interruzione del giudizio per l’intervenuto fallimento della società (OMISSIS) SRL, la riassunzione non era stata effettuata dalla parte colpita dall’evento interruttivo, e cioè dal Fallimento, ma esclusivamente da D.A. e D.S..

Ne consegue che il motivo di ricorso, volto a far valere un pregiudizio processuale, conseguente ad una erronea applicazione dell’art. 303 c.p.c. ai danni della società e/o del Fallimento è inammissibile, per difetto di interesse, giacchè in tal caso i ricorrenti fanno valere come proprio un diritto altrui, in violazione del divieto posto dall’art. 81 c.p.c. (Cass. n. 8829 del 13/04/2007). Da ciò discende anche la non pertinenza del richiamo a Cass. n. 24331 del 30/9/2008, che affronta alcune questioni circa gli effetti della riassunzione che non sono pertinenti alla posizione processuale dei ricorrenti.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 329 c.p.c. in merito all’asserito giudicato formatosi sul titolo della domanda risarcitoria proposta dai signori D..

I ricorrenti sostengono che la domanda risarcitoria da loro proposta aveva come presupposto giuridico l’accertamento di tutte le nullità ed illegittimità poste in essere dalla banca, nullità di cui si era doluta anche la società, e, a riprova, trascrivono parte dell’originario atto di citazione; sostengono inoltre che tali nullità potevano essere rilevate d’ufficio anche dal giudice.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi ed è, pertanto, privo di decisività.

2.3. La Corte di appello, prima di procedere all’esame dei motivi di appello, ha affermato “L’individuazione del titolo della domanda risarcitoria degli attori D.A. e D.S. da parte del Tribunale – l’applicazione di interessi usurai – non è stata fatta oggetto di impugnazione” (fol. 8 della sent. imp.), quindi su tale premessa ha proceduto all’esame dei motivi numerati da sette a undici, volti a censurare le conclusioni del Tribunale in ordine al mancato superamento del tasso soglia, e li ha disattesi.

E’ evidente che la statuizione si fonda sull’accertamento della mancata impugnazione da parte di D.A. e D.S. della perimetrazione, compiuta dal Tribunale, della domanda risarcitoria originariamente da essi proposta, circoscritta dal primo giudice alla sola condotta di applicazione di interessi – asseritamente – ultra soglia da parte della banca, e non già – come sostenuto dai ricorrenti – sulla mancata costituzione del Fallimento nel giudizio riassunto e sulle conseguenze processuali di ciò (come dedotto nella prima censura), nè sulla considerazione che “le nullità inerenti l’illegittimo anatocismo e la CSM non sarebbero sollevabili” dal signori D. (come attribuito dai ricorrenti alla Corte territoriale nel secondo motivo, fol. 21 del ricorso).

Orbene, l’anzidetta specifica ratio decidendi non solo rimarca la mancata proposizione di specifico motivo di appello in merito alla delimitazione operata dal Tribunale del thema decidendum introdotto dalla domanda originariamente proposta in proprio dai signori D., ma evidenzia gli effetti del giudicato interno formatosi all’esito del primo grado proprio in merito ai contenuto giustiziabile della domanda risarcitoria avanzata da D.A. e D.S.. Tale ratio non è stata impugnata dai ricorrenti e la trascrizione in ricorso di stralci dell’atto di citazione in primo grado – in luogo dell’eventuale motivo di appello voito a censurare la anzidetta delimitazione non la smentisce e implicitamente la conferma.

2.4. Il motivo è inammissibile anche in relazione al secondo profilo di doglianza. Invero anche la rilevabilità d’ufficio della nullità (ove possibile) trova il limite invalicabile del giudicato interno perchè “In tema di impugnazioni, la mancata rilevazione officiosa di una nullità di protezione da parte del giudice di merito integra il vizio di omessa pronuncia qualora la relativa questione abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione; conseguentemente, in assenza di puntuale impugnazione, tale nullità non può essere rilevata nel giudizio di appello o di cassazione, ostandovi il giudicato interno, che il giudice dei gradi successivi deve rilevare.” (Cass. n. 923 del 17/01/2017; Cass. n. 11259 del 10/05/2018).

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00=, =, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 1 5 % ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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