Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30013 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30013 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 7277-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, NTIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope leg-is;

– ricorrente contro
COSTANTINI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
NAZARIO SAURO n.16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/12/2017

avverso la sentenza n. 1644/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23/02/2015, emessa sul procedimento iscritto al
n°9010/2010 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO

RILEVATO
che la Corte di Appello di Roma riformava la decisione del Tribunale
di Viterbo ed accoglieva la domanda proposta da Roberta Costantini
nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca intesa al riconoscimento a fini economici della anzianità di
servizio maturata, quale docente, in forza di contratti a tempo
determinato, condannando di conseguenza il Ministero al pagamento
delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali dalla
maturazione al soddisfo;

che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR
affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Costantini;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplifioata;

CONSIDERATO
che viene denunziata violazione e falsa applicazione di plurime
disposizioni di legge, nonché della direttiva 99/70/CF, ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi: che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non
si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che
Ric. 2015 n. 07277 sez. ML – ud. 22-11-2017
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FERNANDES.

il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a
termine, nella specie da escludersi in quanto il ricorso alla stipula di
contratti a termine del personale docente trova giustificazione in
ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al
datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a

di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto
al precedente;
che il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è
conforme al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass.
7.11.2016 n. 22558, e 23.11.2016 n. 23868 alle cui motivazioni ci si
riporta integralmente in quanto del tutto condivise) secondo cui « nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;
che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato

Ric. 2015 n. 07277 sez. ML – ud. 22-11-2017
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tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente

comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine

apposto al contratto;
che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere -detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da

integralmente condivise dal Collegio;
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il
ricorso va rigettato;
che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra le parti;
che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo)
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2017
‘siderite
Do
Ric. 2015 n. 07277 sez. ML – ud. 22-11-2017
-4-

tro CurAo

intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono

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