Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30011 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30011 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 3647-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
MORELLI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in RONL-k, V.
NAZ_ARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 8803/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROM, depositata il 04/12/2014;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO
che la Corte di Appello di Roma riformava la decisione del Tribunale

confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
intesa al riconoscimento a fini economici della anzianità di servizio
maturata, quale docente, in forza di contratti a tempo determinato,
condannando di conseguenza il Ministero al pagamento delle
differenze retributive, maggiorate degli interessi legali dalla messa in
mora al soddisfo;
che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il MIUR
affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Morelli;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Ministero ha depositato rinuncia al ricorso notificata a
controparte;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
CONSIDERATO
che viene denunziata violazione e falsa applicazione di plurime
disposizioni di legge nonché della direttiva 99/70/CE ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi: che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non
si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che
il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a
Ric. 2015 n. 03647 sez. ML – ud. 22-11-2017
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di Viterbo ed accoglieva la domanda proposta da Elisabetta Morelli nei

termine, nella specie da escludersi in quanto il ricorso alla stipula di
contratti a termine del personale docente trova giustificazione in
ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al
datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a
tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente

al precedente;
che la rinuncia notificata alla parte controricorrente determina
l’estinzione del procedimento;
che la rinuncia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere
cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della .controparte
per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n.
28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857;
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l’art.
390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o
comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);
che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che
dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle
spese;
che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra le parti;
che non può trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
Ric. 2015 n. 03647 sez. ML – -ud. 22-11-2017
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di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto

24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo e compensa le spese del

i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2017
esidente
Dott

ro Curzio

presente giudizio.

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