Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30010 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 09/11/2017, dep. 21/11/2018), n.30010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI ROBERTA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27960-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI DI MATTEO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 550/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29 settembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09 novembre 2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con sei motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento, emessa nei confronti di G.C., recante l’iscrizione a ruolo di IRPEF, con interessi e sanzioni, relativi a quattro avvisi di accertamento per gli anni dal 2000 al 2003, divenuti definitivi, secondo la contestazione, per mancata impugnazione nei termini.

Il contribuente eccepiva la nullità della cartella per difetto di notifica dei prodromici atti impositivi in quanto soggetto residente all’estero ed iscritto all’AIRE, e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per l’omessa sottoscrizione.

Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che la tesi dell’Ufficio che sosteneva la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici – l’ufficio “afferma di averli notificati in data 10 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60…” – andava considerata infondata in quanto sprovvista di qualsiasi prova documentale, sicchè non era “possibile alcuna valutazione in ordine alla stretta osservanza delle modalità indicate nelle norme…”. Ed ha osservato che il contribuente solo con la notifica della cartella aveva “avuto la conoscenza legale del ruolo formatosi e l’ufficio ha affermato la ritualità della notifica degli avvisi di accertamento senza aver fornito alcuna prova documentale”.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 156 c.p.c., u.c., e dei principi generali in tema di notificazioni”, l’amministrazione ricorrente assume che, anche nell’ipotesi in cui si ritenga l’originaria nullità della notifica eseguita con le modalità descritte, tale nullità è stata sanata, alla luce del principio di cui all’art. 156 c.p.c., u.c., pacificamente applicabile anche agli atti impositivi, per effetto della piena conoscenza del contenuto degli avvisi di accertamento dimostrata dal tenore letterale del ricorso, onde per cui l’irritualità della notifica degli avvisi di accertamento non poteva comportare l’annullamento della cartella di pagamento per mancanza della previa notifica degli avvisi di accertamento.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che “la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto: così statuendo, la S.C., riformando, sul punto,la sentenza impugnata, ha escluso che la impugnazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione dell’importo risultante da un avviso di accertamento fosse idonea a sanare la nullità della notifica di quest’ultimo atto” (Cass. n. 1238 del 2014, n. 15849 del 2006).

Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, costituito dalla mancata prova da parte dell’ufficio sulle modalità della notifica, omettendo di prendere in considerazione le deduzioni dell’ufficio, corredate da idonea documentazione, e comunque non contestata dal contribuente.

La censura deve essere disattesa, in quanto il giudice d’appello ha effettuato un compiuto accertamento di fatto, imperniato sulla motivata condivisione dell’accertamento sul punto della Commissione provinciale (“correttamente, dopo avere analizzato la disciplina delle notificazioni in ambito tributario in generale ed aver chiarito le trasformazioni derivanti dagli interventi messi in atto dal legislatore e dagli apporti giurisprudenziali…”), secondo il quale la tesi dell’ufficio in ordine alla notifica degli atti impositivi era “infondata in quanto sprovvista di qualsiasi prova documentale”, di guisa che non era “possibile alcuna valutazione in ordine alla stretta osservanza delle modalità indicate nelle norme…”.

Il terzo motivo attiene al merito dell’accertamento, ed il suo esame è assorbito in ragione dell’annullamento della cartella nel presente giudizio; lo stesso è a dirsi per gli ulteriori tre motivi, concernenti l’indicazione nella cartella del responsabile del procedimento e la necessità della sottoscrizione della cartella stessa.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 8.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese generali determinate nella misura forfetaria del 15%.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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