Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30010 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. un., 19/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 19/11/2019), n.30010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1870-2019 proposto da:

F.G., T.F., I.B., da

considerarsi per legge, in difetto di elezione, domiciliato in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALBERTO PICCIAU;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MASTRI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4038/2015 r.g. del TRIBUNALE di ANCONA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

F.G., T.F. e I.B. chiedono, con ricorso notificato a mezzo pec il 10/01/2019 alla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, regolarsi la giurisdizione sulla domanda risarcitoria dispiegata nei loro confronti, quali Commissari della Banca delle Marche in amministrazione straordinaria, da detta Fondazione, intervenuta nella causa iscritta al n. 4038/15 r.g. del Tribunale di Ancona ed intentata dalla stessa Banca delle Marche – cui in corso di causa è subentrata la succeditrice Nuova Banca delle Marche (poi Banca Adriatica) spa – ai sensi degli artt. 2393 c.c. e ss. nei confronti di amministratori, sindaci ed altri componenti dei suoi stessi organi sociali, come pure di società di revisione (la Pricewaterhouse Coopers), per i danni arrecati alla Banca in conseguenza di ingenti affidamenti concessi in violazione di obblighi normativi;

resiste con controricorso, notificato il 12/02/2019, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi;

il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., sulle conclusioni scritte del P.G., depositate il 31/05/2019, di declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento; e, per l’adunanza camerale del 22/10/2019, le parti depositano memorie, i ricorrenti documentando altresì essere stata disposta la separazione dalla causa principale di quella sulla domanda nei loro confronti proposta dalla Fondazione;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

può prescindersi dalla questione dell’integrità del contraddittorio in questa sede (alla stregua dei principi generali affermati fin da Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826, in vista della pronuncia a rendersi) e dalla verifica dell’ammissibilità del presente regolamento in relazione ad un’ordinanza che è stata emessa a definizione della questione su cui è prospettata la controversia sulla giurisdizione del giudice ordinario e dopo l’invito alla precisazione delle conclusioni sul punto (tale precisazione costituendo di norma il primo dei presupposti indefettibili per la qualificazione di una statuizione in punto di giurisdizione quale preclusiva del relativo regolamento: argum. a contrario ex Cass. Sez. U. ord. 17/02/2017, n. 4219, ovvero ex Cass. Sez. U. 10/12/2009, n. 25798);

invero, quale ragione più liquida (sulla cui nozione, per tutte, v. Cass. Sez. U. 23/10/2017, n. 24969, punti 8 a 10 delle ragioni della decisione) ed anch’essa di inammissibilità del ricorso, si prospetta quella della pendenza della controversia esclusivamente tra privati;

infatti, a base del presente regolamento è la prospettata carenza di giurisdizione del giudice ordinario per avere questi qualificato ammissibile la domanda risarcitoria dispiegata nei confronti dei Commissari della Banca delle Marche nonostante il diniego dell’autorizzazione della Banca d’Italia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 72, comma 9: al riguardo dolendosi gli odierni ricorrenti dell’ordinanza 13/11/2018 (n. 7280/18 cron.), resa oggetto pure di separato gravame alla corte di appello, con cui il Collegio dell’adito tribunale, rimettendo la causa sul ruolo istruttorio all’esito della precisazione delle conclusioni sulle eccezioni preliminari, ha disatteso la contestazione dei chiamati in causa, disapplicando il diniego di autorizzazione da parte della Banca d’Italia, ritenuto sindacabile in analogia con quello previsto dall’art. 72, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

si tratta, con ogni evidenza, di una controversia risarcitoria tra privati, quali sono la Fondazione attrice ed i convenuti Commissari per condotte prospettate come dannose e tenute nell’esercizio della loro funzione, azione della cui ritualità si discute in relazione al diniego formale di autorizzazione da parte della Banca d’Italia;

eppure, a conferma dell’orientamento già segnalato dal P.G. nella sua requisitoria scritta (di cui a Cass. Sez. U. ordd. nn. 13639/11, 5407/11, 7800/05, 2560/05, 22494/04; ed a mente del quale il regolamento preventivo di giurisdizione di cui agli artt. 41 e 37 c.p.c. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o stranieri), ancor più di recente (Cass. Sez. U. 08/03/2019, n. 6883) queste Sezioni Unite hanno ribadito che, “allorchè in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l’estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E)”;

nè ricorrono gli estremi, pure elaborati da questa Corte, per l’eccezionale ammissibilità del regolamento in questione in controversie tra privati, individuati in un primo tempo ed a lungo nei soli casi in cui dalla qualificazione del soggetto quale pubblico o privato dipenda la definizione della domanda (per tutte: Cass. Sez. U. ord. 08/03/2011, n. 5407, a mente della quale “quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che ne sia parte, si configura come presupposto indispensabile per decidere sulla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, perchè dichiararne l’inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del soggetto medesimo”), oppure, più di recente (Cass. Sez. U. ord. 21/02/2018, n. 4235), nell’ipotesi in cui il petitum e la causa petendi, così come prospettati in giudizio, possano effettivamente ed in concreto indurre un dubbio sulla giurisdizione, ma pur sempre sulla domanda;

è invero evidente che il diniego dell’autorizzazione non priva l’adito giudice ordinario della sua potestà giurisdizionale di esaminare la domanda, che resta risarcitoria e fondata esclusivamente su condotte tenute dai convenuti nella qualità di soggetti estranei alla pubblica amministrazione che l’autorizzazione ha negato: pertanto, la questione dei poteri del giudice ordinario dinanzi al diniego di autorizzazione alla citazione in giudizio dei convenuti attiene, anche nella presente fattispecie, alla proponibilità della domanda e non alla giurisdizione;

va fatta quindi applicazione del seguente principio di diritto: “poichè il regolamento preventivo di giurisdizione di cui agli artt. 41 e 37 c.p.c. è dato soltanto per le questioni sulla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali o di quello straniero, ove, in una controversia tra privati, relativa a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l’estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario; e tanto pure quando si tratti di valutare gli effetti del diniego di autorizzazione alla proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti di determinati convenuti, poichè i relativi effetti attengono alla proponibilità di questa e non alla giurisdizione, non modificando quindi l’oggetto di quella, nè incidendo sui fatti costitutivi della pretesa”;

il ricorso va così dichiarato inammissibile: e la sua definizione alla stregua di un orientamento giurisprudenziale che può dirsi consolidato esclude la sussistenza dei presupposti per derogare al criterio ordinario della soccombenza in ordine alla regolazione delle spese di lite;

peraltro, non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA