Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3001 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3001 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 3981-2012 proposto da:
NICITRA CARMELO NCTCML55P0313602M, MILAZZO ANTONELLA
MLZNNL63S58B602P, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. DI MICELI SALVATORE, giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
t

FALLIMENTO DELLA SNC IRREGOLARE TRA SALVATORE
AVANZATO, CARMELO NICITRA, PIETRO MILAZZO,
CHARLOTTE WESTON, DI BENEDETTO RICCARDO;

– intimati avverso la sentenza n. 1725/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 24.9.2010, depositata il 09/12/2010;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione
“Osserva in fatto
In data 7/3/1994 i coniugi Nicitra Carmelo e Milazzo Antonella
stipulavano un atto notarile con il quale vendevano a Di Benedetto
Riccardo due unità immobiliari costituite da un immobile e da un box.
In precedenza il Nicitra aveva avallato tre pagherò cambiati
dell’importo di lire 39.588.000 scaduti nel 1993 in favore della società
Max Mara.
La Max Mara notificava al Nicitra in data 12/2/1994 atto di precetto
per il pagamento delle cambiali scadute.
Il curatore del fallimento della società irregolare tra Salvatore
Avanzato, Nicitra Carmelo, Milazzo Pietro e Charlotte Weston con
citazione in data 1/10/2002 conveniva in giudizio i venditori Nicitra
Carmelo e Milazzo Antonella e l’acquirente Di Benedetto Riccardo al
fine di far dichiarare la simulazione assoluta dell’atto di vendita del
7/3/1994 deducendo che non v’era prova del pagamento del prezzo e
che i coniugi apparentemente venditori continuavano ad utilizzare
l’immobile come propria dimora.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda
attrice.
Con sentenza del 27/10/2005 il Tribunale di Agrigento dichiarava la
simulazione assoluta della compravendita.

Ric. 2012 n. 03981 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per

Nicitra Carmelo e Milazzo Antonella proponevano appello deducendo
l’errata valutazione del materiale probatorio.
L’acquirente rimaneva contumace.
La curatela fallimentare si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 9/12/2010 rigettava

sarebbero stati in contrasto con l’ipotizzata simulazione assoluta erano,
invece irrilevanti in quanto:
I) non rilevava, né la circostanza che non fossero stati precostituiti
mezzi per nascondere l’accordo simulatorio, nè la circostanza che
l’atto di vendita non fosse stato concluso dopo la scadenza delle
cambiali rimaste insolute, ma solo dopo la notifica del precetto, posto
che i coniugi, comunque, avevano agito in tempo per evitare che il
bene (in quanto apparentemente venduto) fosse pignorato, posto che
la vendita formalizzata il 7/3/1994 era stata trascritta il giorno dopo,
sei giorni prima del pignoramento trascritto solo il 14/3/1994;
II) non rilevava la circostanza che il Nicitra avesse dovuto affrontare
spese per un intervento chirurgico in quanto l’intervento era stato
effettuato solo dopo oltre un anno dall’apparente vendita;
III) non rilevavano le spese mediche documentate che non erano tali
da giustificare la vendita degli unici immobili posseduti;
IV) non rilevava la circostanza che il Nicitra avesse chiesto un mutuo
nel 1988, a distanza di diversi anni dall’apparente vendita;
V) dalla testimonianza di Avanzato Salvatore (pur non valutata dal
giudice di prime cure che l’aveva ritenuta inammissibile), comunque
non apportava elementi di rilievo, a parte l’inverosimile dichiarazione
che l’atto di precetto, notificato dalla Max Mara, non gli sarebbe stato
consegnato al Nicitra (affetto di morbo di Crohn) per non
preoccuparlo.
Ric. 2012 n. 03981 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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l’appello osservano che gli elementi che secondo gli appellanti

La Corte di Appello prendeva, poi, in considerazione gli elementi
indiziari che a suo giudizio provavano la simulazione assoluta e
individuava i seguenti:
a) la mancata presentazione della Milazzo e del Di Benedetto per
rispondere all’interrogatorio formale vertente proprio sul mancato

per

giustificare

il

permanente

godimento

dell’immobile

apparentemente venduto e il mancato pagamento dei canoni locatizi;
b) la permanente disponibilità dei beni a distanza di molti anni
dall’apparente vendita;
la circostanza che il pagamento del prezzo non era avvenuto davanti al
notaio, ma era meramente dichiarato dagli apparenti contraenti come
già avvenuto;
c) la inverosimile dichiarazione del Nicitra che, rispondendo
all’interrogatorio formale, avrebbe dichiarato un prezzo addirittura
superiore a quello apparente nell’atto di vendita;
d) l’inesistenza di documentazione circa il contratto di locazione e
l’assenza di pagamenti di canoni locatizi;
e) la vendita avvenuta a distanze di poche settimane dal precetto e la
tempestività della trascrizione dell’atto di vendita, avvenuta il giorno
successivo all’atto e pochi giorni prima della notifica del
pignoramento;
f) il rapporto di amicizia tra il Nicitra e il Di Benedetto, provato
te s timonialmen te.
Nicitra Carmelo e Milazzo Antonella propongono ricorso affidato a
cinque motivi.
Sono rimasti intimati sia la curatela fallimentare che l’apparente
acquirente Di Benedetto Riccardo.

Osserva in diritto
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pagamento del prezzo, la mancata stipula di un contratto di locazione

1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione
dell’art. 2729 c.c. sostenendo che la Corte di appello sarebbe venuta
meno al dovere di bilanciare gli elementi presuntivi favorevoli e quelli
contrari, non avendo valutato le presunzioni a favore dei ricorrenti, ma
liquidandole come irrilevanti;

246 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto inammissibile la
testimonianza del teste Avanzato, mentre il predetto, pur fallito, non
era incapace a testimoniare;
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione per
la mancata considerazione di elementi favorevoli ai ricorrenti quali:
a) la circostanza che il debito cambiario era già scaduto nel 1993 e
pertanto non v’era ragione di attendere la notifica del precetto del
12/2/1994 per vendere l’immobile;
b) la circostanza che la vendita era avvenuta circa un mese dopo la
notifica del precetto e non vi sarebbe stato motivo di attendere tanto
tempo se si fosse voluta simulare la vendita;
c) la circostanza che la momento della vendita i coniugi non erano a
conoscenza del pignoramento,
d) altre circostanze dalle quali desumere che la volontà di vendere era
effettiva, quali:
dl) la diminuzione degli introiti negli anni 1992 — 1994 a causa della
malattia (morbo di Crohn);
d2) la necessità di grosse somme per sottoporsi a visite mediche;
d3) la circostanza che l’immobile nel Novembre- Dicembre 1993 era
stato promesso in vendita al di Benedetto con l’intesa che sarebbe
stato detenuto dai ricorrenti a titolo di locazione;
d4) la circostanza che tra il Nicitra e il Di Benedetto intercorreva
anche un rapporto professionale perché il primo, all’epoca, svolgeva
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2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art.

attività tecniche in favore del secondo i cui compensi si compensavano
con i canoni di locazione.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione in
quanto la Corte di appello non avrebbe considerato:
4.1 il morbo di Crohn non gli consentiva di svolgere l’attività

4.2 l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto il Nicitra era costato
più di lire 300.000.000;
4.3 nel 1998 il Nicitra aveva chiesto un mutuo bancario per l’acquisto
di una casa, poi non perfezionatosi in conseguenza del fallimento,
circostanza che doveva essere valutata come prova che i coniugi non
erano proprietari della casa in cui abitavano;
4.4 che era verosimile che il precetto non gli fosse stato comunicato
per non farlo preoccupare, come riferito dal teste Avanzato, perché
ciò gli avrebbe provocato un stress che poteva aggravare le
infiammazioni intestinali portate dalla malattia.;
5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la contraddittorietà della
motivazione sostenendo che l’irrilevanza, ritenuta dalla Corte di
appello dell’assenza di altri accorgimenti per nascondere l’accordo
simulatorio sarebbe una affermazione preconcetta perché, se vi fosse
stato un contratto dissimulato la Corte avrebbe, verosimilmente
egualmente dichiarato la simulazione dell’atto.
6 I cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto
si risolvono nell’unitaria censura di un vizio di motivazione in ordine
alla ritenuta prova della simulazione assoluta.
In via generale e preliminare occorre osservare che nessuna delle
censure evidenzia uno specifico vizio di motivazione, ma la semplice
non condivisione della motivazione, invece sussistente ed esauriente,
della Corte di Appello.
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professionale;

Occorre ancora rilevare:
– quanto al quinto motivo, la sua assoluta inconsistenza perché muove
dal presupposto indimostrato di un preconcetto nel ragionamento
della Corte di Appello, non considerando, invece, che la motivazione
si fonda su quattro elementi da soli decisivi:

confermata anche dalla mancata risposta all’interrogatorio formale sia
della moglie del Nicitra, pure essa parte apparentemente venditrice, sia
della parte acquirente, ossia della parte che, più dei venditori, aveva
interesse a sostenere che la vendita non era simulata se effettivamente
avesse pagato il prezzo, trovandosi nella condizione di avere pagato un
prezzo e di vedersi sottratto l’immobile che avrebbe, in tesi, pagato;
– la permanente disponibilità dell’immobile;
– l’assenza di qualsiasi prova di un contratto di locazione e del
pagamento di canoni o, comunque di corrispettivi, essendo del tutto
indimostrate e comunque non risultando né nella sentenza, né
secondo le allegazioni dei ricorrenti la deduzione di prove in merito
all’esistenza del rapporto professionale che avrebbe giustificato la
compensazione tra canoni e compensi;
– il rapporto di amicizia con l’apparente acquirente
Le circostanze di cui ai precedenti punti d3) e d4) (l’immobile nel
Novembre- Dicembre 1993 sarebbe stato promesso in vendita al di
Benedetto con l’intesa che sarebbe stato detenuto dai ricorrenti a titolo
di locazione; l’esistenza di un rapporto di collaborazione con il Di
Benedetto) non risultano essere state dedotte e trattate nel giudizio di
appello, né sono indicati in ricorso gli elementi che le possano
confermare, così che, in questa sede, si risolvono in mere affermazioni
neppure valutabili.

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– l’inesistenza di una prova del pagamento del prezzo, indirettamente

Il terzo motivo (fondato sulla pretesa violazione dell’art. 244 c.p.c.)
non attinge la ratio decidendi della sentenza: la Corte di appello, pur
affermando incidentalmente l’inammissibilità della testimonianza del
testa Avanzato, ha tuttavia proceduto alla sua valutazione nel merito,
giudicandola irrilevante per l’inverosimiglianza dell’affermazione

tenuto nascosto al Nicitra, circostanza che, peraltro, è ragionevolmente
smentita dai fatti (la vendita avvenuta a meno di un mese dal precetto)
e dagli altri elementi indiziari sopra evidenziati che comprovano il
mancato pagamento del prezzo e la permanente disponibilità,
protrattasi ininterrottamente per anni, dell’immobile senza pagamento
di alcun corrispettivo.
La violazione dell’art. 2729 c.c. in materia di presunzioni, oggetto del
primo motivo, è smentita dalla semplice lettura della motivazione della
Corte di Appello (come sinteticamente riportata nelle precedenti
osservazioni in fatto) che ha analizzato tutti gli elementi addotti dagli
appellanti per contrastare i gravi, precisi e concordanti elementi
indiziari della simulazione assoluta.
Gli altri argomenti del terzo e del quarto motivo, fondati sulla mancata
adozione di accorgimenti più “raffinati” per sottrarre il bene all’azione
esecutiva o più tempestivi non sono di per sé decisivi (a differenza che
per la revocatoria ordinaria) per l’accertamento della simulazione, ma
costituiscono un elemento “di contorno”, utilizzato dalla Corte di
appello a ulteriore conferma della simulazione dell’atto in quanto la
Corte di Appello ha voluto anche dar conto delle ragioni che avevano
indotto gli apparenti venditori a simulare il trasferimento; anche in
ordine a questi elementi di contorno la motivazione è, comunque
convincente, non contrastata dai ricorrenti con l’allegazione di

Ric. 2012 n. 03981 sez. M2 – ud. 10-12-2013
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secondo la quale il precetto, regolarmente notificato, sarebbe stato

elementi che la possano far ritenere illogica, irragionevole

o

contraddittoria.
Identiche considerazioni valgono quanto alle pretese necessità
economiche, sulle quali la Corte di appello ha adeguatamente motivato
e che, comunque, non sarebbero incompatibili con la simulazione,

dall’altro, proprio la simulazione, secondo la valutazione di merito e
incensurabile in questa sede di legittimità della Corte territoriale,
serviva a proteggere il patrimonio immobiliare dell’indebitato Nicitra.
4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere
dichiarato manifestamente infondato.”
***
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio e che sono state effettuate elle sono , gatt ér-kir—a
at le
comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che non ha replicato e
non è comparsa;
Considerato che il collegio ha condiviso e fatto proprie le
argomentazioni e la proposta del relatore,
Che non v’è luogo a pronunciare sulle spese di questo giudizio di
Cassazione in quanto parte intimata non ha svolto difese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

posto che, da un lato, è accertato che nessun prezzo è stato pagato e,

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