Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3001 del 07/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3001 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 7837-2017 proposto da:
IDEMUDIA JENNIFER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato
ITALA MANNIAS, che la rappresenta e difende;
– ricorrente avverso l’ordinanza n. 5750/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
• PIETRO LAMORGESE.
Premesso che questa Corte, con ordinanza in data 7 marzo
2017 n. 5750, ha accolo il ricorso di IDEMUDIA Jennifer
avverso il decreto del Giudice di pace di Roma che ne aveva
convalidato il trattenimento nel Cie ed ha condannato
l’amministrazione alle spese del giudizio;
che la ricorrente ne ha chiesto la correzione, nella parte in cui
la menzionata ordinanza non ha disposto la distrazione delle
spese in favore del procuratore antistatario, avv. Italo Mannias,
che ne aveva fatto richiesta.
Data pubblicazione: 07/02/2018
Ritenuto che il ricorso è fondato;
P.Q.M.
dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 5750 del
2017 nei sensi di cui in motivazione
Il Presidente
Roma, 5 dicembre 2017.