Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30009 del 31/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28693-2018 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS), in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436,
presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO
20/C, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO VALENTE, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIANLUCA GUERRIERI;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di RONIA, depositato il 02/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA
TRICOMI.
Fatto
RITENUTO
che:
Il Fallimento “(OMISSIS)” propone ricorso con un unico motivo avverso il decreto del Tribunale di Roma, in epigrafe indicato, che, in sede di opposizione allo stato passivo dell’anzidetto Fallimento ha accolto l’istanza di ammissione al passivo proposta da C.M.A., nella qualità di Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo di Parco delle Stelle SRL, società oggi fallita, per la somma di Euro 10.929.159,50= in chirografo, oltre interessi, fondata su polizza fideiussoria prestata dal Consorzio (OMISSIS) in favore di una debitrice dell’istante, così riformando il provvedimento del G.D., e ha condannato il Fallimento opposto alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza.
C. ha resistito con controricorso.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso censura esclusivamente la statuizione di condanna alle spese.
2. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 1, e dell’art. 24 Cost., e l’erroneità della condanna alle spese, laddove – a parere del ricorrente ricorrevano i presupposti per operare la compensazione delle spese di giudizio.
Il ricorrente, dopo avere proposto una personale interpretazione del merito della decisione impugnata, avverso il quale non muove, tuttavia, alcuna critica, ed avere ripercorso l’evoluzione normativa dell’art. 92 c.p.c., sostiene che nel caso in esame ricorreva “una incertezza normativa” sul profilo della effettiva ricorrenza dei presupposti normativi sulla scorta dei quali il Consorzio poteva rilasciare fideiussioni e che, comunque, il giudicante aveva compiuto un notevole sforzo interpretativo, discostandosi dai precedenti giurisprudenziali, per escludere la nullità della fideiussione, di guisa che emergeva una evidente incertezza interpretativa.
Il motivo è inammissibile alla luce del principio secondo il quale la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso della sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese della parte soccombente, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. n. 11329 del 26/04/2019; Cass. n. 8421 del 31/03/2017; Cass. n. 24502 del 17/10/2017; Cass. n. 11629 del 16/6/2020).
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00=, =, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020