Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30009 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16761-2017 proposto da:

D.C.P., C.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BATTISTA, rappresentate e difese dall’avvocato MERCURIO GALASSO;

– ricorrenti –

contro

ASSIMOCO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI MOVIMENTO

COOPERATIVO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 361/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa in data 8 febbraio 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5 luglio 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 7/2010, depositata in data 11 gennaio 2010, il Tribunale di Ancona rigettò la domanda proposta da D.C.P., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale esclusiva sui tre figli minori, A., M. e C.L., volta all’accertamento della responsabilità concorsuale di F.M., conducente del furgone Mercedes TG (OMISSIS), di proprietà della R.P.M. di R.M. & C. s.a.s., nella causazione del sinistro avvenuto il 1^ aprile 2000 lungo la S.P. (OMISSIS), in cui era rimasto coinvolto C.L., coniuge della D.C., nonchè alla condanna della Assimoco S.p.a. al risarcimento dei danni, e compensò le spese di lite.

La Corte di appello di Ancona, con sentenza dell’8 febbraio 2017, pronunciando sul gravame proposto dalla D.C., in proprio e nella già indicata qualità, dichiarò inammissibile l’appello proposto dalla D.C. quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia C.A., sul rilievo che quest’ultima era già maggiorenne al momento della proposizione del gravame, compensò le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito tra la D.C., nella predetta qualità, e la Assimoco S.p.a.; in accoglimento parziale dell’appello proposto dalla D.C. in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli M. e C.L., ritenuta la responsabilità di C.L. e F.M. in ordine alla causazione del sinistro di cui si discute in causa nelle percentuali, rispettivamente, del 75% e del 25%, condannò l’Assimoco S.p.a. al pagamento, in favore della D.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli L. e M., delle somme indicate nel dispositivo di quella sentenza a titolo risarcitorio; condannò la Assoimoco S.p.a. ai due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e compensò tali spese per il restante terzo.

Avverso la sentenza della Corte di merito D.C.P., quale esercente, nel primo e nel secondo grado di giudizio, la responsabilità genitoriale sulla figlia C.A., e C.A., in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito la Assimoco Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo S.p.a. con controricorso.

L’intimata R.P.M. di R.M. & C. s.a.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene procedibile il ricorso, alla luce delle risultanze in atti (Cass. 22/12/2017, n. 30765).

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 299,300 e 328 c.p.c.: inoperatività della rilevabilità officiosa)”, le ricorrenti sostengono che non sarebbe consentito al giudice di rilevare ex officio le cause interruttive del processo elencate nell’art. 299 c.p.c., atteso che le norme che disciplinano l’interruzione del processo sarebbero preordinate a tutelare la parte colpita dall’evento interruttivo, unica parte legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 299,300 e 328 c.p.c.: ultrattività del mandato)”, le ricorrenti rappresentano che, nella specie, il procuratore e difensore costituito ha proposto impugnazione anche nell’interesse di C.A. in virtù di procura rilasciata nel 2007 dalla madre, rappresentante legale di detta figlia, all’epoca minorenne, ed evidenziano che tale procura era stata conferita “per ogni stato e grado del presente giudizio”, sicchè, in base al principio dell’ultrattività del mandato, il procuratore al quale sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del giudizio, sarebbe legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, dovrebbe essere considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace e richiamano, a tale riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 4 luglio 2014, n. 15295. Le ricorrenti sostengono, quindi, che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata in relazione al capo impugnato.

4. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 182, comma 2 e agli artt. 299,300 e 328 c.p.c.: omessa assegnazione del termine per ovviare al ritenuto difetto di rappresentanza)”, le ricorrenti lamentano che la Corte di merito non solo avrebbe esercitato un potere officioso non consentitole, ma avrebbe, altresì, penalizzato C.A., dichiarando inammissibile l’appello dalla medesima proposto per il tramite del suo procuratore e difensore munito di procura rilasciatagli sin dal 2007, per suo nome e conto, dalla madre che all’epoca ne esercitava la potestà, senza previamente consentirle di avvalersi della sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2.

5. Il secondo motivo, che, seguendo, l’ordine logico, va esaminato per primo, è fondato.

Osserva il Collegio che, nella specie, la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, pure richiamata dalle ricorrenti, secondo cui: 1) la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante; 2) in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4.

5.1. Osserva il Collegio che non rileva che, nel caso all’esame, come pure evidenziato dalla controricorrente, in numerosi atti del giudizio di appello ed anche nella comparsa conclusionale di primo grado la D.C. abbia dichiarato che la figlia A. fosse diventata maggiorenne, atteso che la dichiarazione dell’evento interruttivo, per poter essere idonea a determinare l’interruzione del processo deve essere diretta a tale fine, non essendo al riguardo sufficiente una mera dichiarazione di scienza.

Al riguardo si osserva, infatti, che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della applicabilità della disciplina dettata dall’art. 300 c.p.c. in tema di interruzione del processo, la dichiarazione del procuratore relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi interruttivi che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., deve essere finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la dichiarazione viene resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra indicato elemento intenzionale, dei requisiti di forma prescritti (formulazione in udienza o in atto notificato alle parti), e della astensione dall’attività difensiva (Cass 17/11/1998, n. 11552; Cass. 8/05/2003, n. 6985; Cass. 10/02/2005, n. 2707; Cass. 24/04/2007, n. 9900; Cass. 19/05/2015, n. 10210; Cass. 28/09/2015, n. 19139).

Va pure evidenziato che nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sopra più volte richiamata, è pure precisato che: “la tassatività delle forme di manifestazione dell’evento previste dal 1^ comma dell’art. 300 c.p.c. è, dunque, confortata dalla natura negoziale della dichiarazione esplicitata in udienza o notificata, la quale è a sua volta argomentata, in primo luogo, per essere nella potestà del difensore il diritto-potere di provocare o meno l’interruzione del processo e, in secondo luogo, in quanto, allorchè il procuratore, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall’evento, entri nella determinazione di denunciare l’evento, la sua è una manifestazione di volontà preordinata a conseguire il fine (e l’effetto) della tutela dell’interruzione. Va, dunque, escluso che la dichiarazione in questione sia di pura scienza. Se lo fosse (ossia, avesse la semplice funzione di mettere al corrente la controparte del fatto menomativo sopravvenuto), la dichiarazione diventerebbe un atto doveroso e dovuto, in quanto il difensore, una volta a conoscenza dell’accadimento, sarebbe tenuto a darne notizia; inoltre, e per conseguenza, verrebbe sottratto al procuratore della parte il potere di valutare la situazione processuale in corso e di manifestare l’evento con la precisa e predeterminata volontà di perseguire per il proprio cliente la tutela della interruzione. Ma ciò contrasta proprio con le ragioni che hanno spinto il legislatore a diversificare la disciplina del perfezionamento della fattispecie interruttiva nell’ipotesi in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore ad litem. Infatti, ove questi ritenga che nessun pregiudizio possa derivare alla parte sostanziale dalla prosecuzione del processo (eventualmente concordata con chi è legittimato a costituirsi in giudizio invece del soggetto colpito dall’evento), proprio in virtù del potere discrezionale di cui legittimamente si avvale, può anche sottacere l’evento, astenendosi dal provocare l’interruzione del processo. Restando, tuttavia, esposto ad una personale responsabilità nei confronti della parte sostanziale, qualora dalla omessa dichiarazione della morte o del fatto esclusivo della capacità di stare in giudizio sia derivato a questa un pregiudizio, tenuto conto che la sentenza deliberata al termine di un processo, che avrebbe potuto essere interrotto, è comunque destinata a produrre i suoi effetti”.

6. Dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso resta assorbito l’esame dei motivi primo e del terzo.

7. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito l’esame del primo e del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

8. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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