Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30009 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30009 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 244-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, Attivamente
domiciliato in REMIA, NTL\ DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
SURIANI NIARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in RONIA,
V. NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REFIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 4580/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 17/06/2014;

Data pubblicazione: 14/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del

Cristina Suriani nei confronti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca intesa al riconoscimento a fini economici
della anzianità di servizio maturata, quale docente, in forza di contratti
a tempo determinato, condannando di conseguenza il Ministero al
pagamento delle differenze retributive, maggiorate degli interessi legali;
che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il NIILIR
affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Suriani;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

CONSIDERATO
che viene denunziata violazione e falsa applicazione di plurime
disposizioni di legge nonché della direttiva 99/70/CE ( in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi: che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono
assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non
si applica la disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che
il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a
termine, nella specie da escludersi in quanto il ricorso alla stipula di
contratti a termine del personale docente trova giustificazione in
ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al
Ric. 2015 n. 00244 sez. ML – ud. 22-11-2017
-2-

Tribunale in sede di accoglimento della domanda proposta da Maria

datore di lavoro un risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a
tempo determinato nel settore scolastico non è comparabile al docente
di ruolo, perché ogni singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto
al precedente;
che il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è

7.11.2016 n. 22558, e 23.11.2016 n. 23868 alle cui motivazioni ci si
riporta integralmente in quanto del tutto condivise) secondo cui « nel
settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,
sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;
che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del tetinine
apposto al contratto;
che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da
Ric. 2015 n. 00244 sez. ML – ud. 22-11-2017
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conforme al principio di diritto affermato da questa Corte (Cass.

intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono
integralmente condivise dal Collegio;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore il
ricorso va rigettato;

che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta

Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra le parti;

che

non può trovare applicazione nei confronti delle

:1mministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il Meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2017

dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso da questa

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