Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30008 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 29/12/2011), n.30008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 14

(studio De Rosa), rappresentato e difeso dall’avv. RUTO Carmelo, del

foro di Modica, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO C.N., in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 680 del 28

luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

luglio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale,

dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi

inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 680 del 28 luglio 2006, la Corte di appello di Catania rigettava l’appello proposto da B.G. nei confronti del Fallimento di C.N. avverso la sentenza del 2 luglio 2002, con la quale il Tribunale di Modica aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal B. avverso lo stato passivo di detto fallimento, per mancata costituzione dell’opponente nei cinque giorni antecedenti all’udienza fissata dal giudice delegato, come disposto dalla L. Fall., art. 98, comma 3, (nel testo applicabile ratione temporis).

La Corte di merito affermava che il B. non aveva dimostrato di essersi tempestivamente costituito, depositando il ricorso notificato al curatore nei cinque giorni antecedenti alla udienza, dovendo pertanto l’opposizione ritenersi abbandonata ai sensi dell’art. 98 citato, come confermato anche dal fatto che l’opponente, dopo la notifica del ricorso al curatore, non aveva più coltivato il giudizio per oltre sette anni, fino al 18 novembre 2000. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B. sulla base di due motivi.

Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la sentenza sia redatta con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 165 c.p.c., della L. Fall., art. 98 e art. 71 disp. att. c.p.c., nonchè insufficiente motivazione, deducendo che la nota di iscrizione a ruolo non è necessaria per la costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Formula il seguente quesito di diritto: “Se gli adempimenti espletati dall’opponente possano essere sufficienti a perfezionare la costituzione in giudizio anche in mancanza del deposito della nota di iscrizione a ruolo”. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello – dopo aver richiamato il principio che la nota di iscrizione a ruolo non costituisce elemento essenziale per dimostrare la costituzione in giudizio dell’opponente, non trovando applicazione l’art. 165 c.p.c. – ha affermato che, ai fini della rituale costituzione in giudizio, è indispensabile fornire la dimostrazione del tempestivo deposito del ricorso notificato al curatore e che nella specie tale dimostrazione non è stata fornita, risultando al contrario in atti che l’opponente, pur avendo dichiarato di aver tempestivamente notificato il ricorso al curatore, non ha fornito indicazione dello svolgimento di alcuna ulteriore attività in ordine alla sua costituzione in giudizio. La Corte di merito ha altresì precisato che le attività svolte dall’opponente non erano sufficienti alla rituale instaurazione del giudizio, come è dato desumere dalla L. Fall., art. 98, comma 3, che impone che il creditore opponente si costituisca almeno cinque giorni prima dell’udienza, prevedendo altresì che in mancanza di tale costituzione l’opposizione deve ritenersi abbandonata.

La questione della non necessarietà della nota di iscrizione a ruolo, sollevata dal ricorrente è quindi irrilevante rispetto alle argomentazioni di diritto poste dalla Corte di appello a fondamento della decisione impugnata e il quesito di diritto proposto dal ricorrente a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis essendo stato il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pubblicata il 28 luglio 2006), oltre a non contenere l’indicazione della regola di diritto seguita dal giudice e della diversa regola proposta dal ricorrente (Cass. S.U. 2008/2658;

Cass. 2008/19769; 2008/24339; 2009/8463), non è attinente al decisum del provvedimento impugnato.

Osserva al riguardo il collegio che la mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso è assimilabile all’ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo di impugnazione (Cass. S.U. 2007/14385).

Quanto al dedotto vizio di insufficiente motivazione, il ricorrente ha formulato censure che non contengono, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., la chiara indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutandone della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e segg. e vizio di insufficiente motivazione. Deduce che la Corte ha errato nel ritenere provato il mancato deposito del ricorso notificato dalla circostanza della non coltivazione del giudizio e formula il seguente quesito di diritto:

“se la motivazione della sentenza della Corte di merito sia da ritenere congrua dal punto di vista logico ed immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni”. Anche tale censura non è ammissibile.

La Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dal B., non ha tratto la prova del mancato deposito del ricorso notificato dalla circostanza della mancata coltivazione del giudizio, ma ha affermato che il ricorrente non ha ottemperato all’onere, su di lui gravante, di provare l’avvenuto deposito del ricorso notificato, cosi che l’opposizione doveva ritenersi abbandonata, a norma della L. Fall., art. 98, comma 3, come dimostrato anche dall’inerzia processuale dell’opponente protrattasi per oltre sette anni.

Anche il quesito di diritto formulato con il secondo motivo di ricorso – oltre a non contenere l’indicazione della regola di diritto seguita dal giudice e della diversa regola proposta dal ricorrente – è pertanto inconferente rispetto al deciso.

Anche la prospettata insufficienza di motivazione non è illustrata, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., con un momento di sintesi contenente la chiara indicazione delle ragioni per le quali tale insufficienza rende la motivazione inidonea a giustificare la decisione impugnata. Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali non avendo il fallimento intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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