Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30008 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30008 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 663-2017 R.G. proposto da:
DI QUINZIO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato CINZIA
BURAGLIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
IN PASTA S.R.L. in liquidazione P.I./C.F.01840350670, in persona
del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PAOLO PANNINI n.19, presso lo
studio dell’avvocato MARIO DI LUZIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato LANFRANCO BELFIORE;

Resistente-

per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. cronol.
130656/2016 del 21/12/2016 del TRIBUNALE di ROMA del
21/12/2016 emesso sul procedimento iscritto al n°20195/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Presidente relatore Dott. PIETRO
CURZIO;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO che visto l’art.
380 ter c.c.p., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,
rigetti il ricorso per regolamento di competenza presentato da DI
QUINZIO MAURIZIO, con le conseguenze di legge.

Data pubblicazione: 14/12/2017

Ragioni della decisione
Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 21 dicembre 2016, si è dichiarato
incompetente per territorio a decidere la controversia di lavoro tra Maurizio di Quinzio e
Pasta srl. Ha ritenuto che la competenza fosse del Tribunale di Teramo, perché il
rapporto di lavoro è sorto a Pineto (nel circondario di Teramo), la sede della società è in
Pineto e in quel luogo si svolge il lavoro, mentre il ricorrente aveva solo allegato di

però non risultava il luogo di lavoro, ma solo l’indirizzo del lavoratore.
Il Di Quinzio ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
La srl si è difesa con memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato osservazioni con le quali chiede che il ricorso sia
rigettato.
Il Di Quinzio ha depositato una memoria per la camera di consiglio.
Il ricorso deve in effetti essere rigettato perché, indiscusso che la sede della società è nel
circondario di Teramo e che il rapporto è sorto all’interno di quel circondario, non può
convenirsi con il ricorrente sul fatto che una dipendenza della società si troverebbe in
Roma.
Ciò non è stato sostenuto dal lavoratore nel ricorso introduttivo del giudizio, in cui si è
affermato che il Di Quinzio lavorava in Roma. Ma, da un lato, come ha rilevato il
Tribunale, l’affermazione è stata fondata sui prospetti paga, dal cui esame però si desume
che il lavoratore risiede in Roma, non che lavora in Roma, dall’altro, ciò che rileva ai fini
della competenza non è il fatto in sé del luogo di lavoro, ma la sussistenza di una
dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. La circostanza della presenza di
una dipendenza della società in Roma alla quale è addetto il Di Quinzio non è stata
allegata nel ricorso introduttivo del giudizio ed è stata prospettata solo in sede di
regolamento, quindi tardivamente. Del tutto infondate poi sono le considerazioni del
ricorrente in ordine alla possibilità per il Tribunale capitolino di rilevare l’incompetenza
territoriale.
Pertanto, in conformità con le conclusioni del Procuratore Generale, il ricorso deve
essere respinto.

lavorare in Roma, ritenendo di poter provare l’affermazione con prospetti paga da cui

PQM
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Teramo, assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al
giudice competente, che provvederà anche sulle spese del regolamento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, dpr 115 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

medesimo art. 13.
Roma, 22 novembre 2017.

contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del

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