Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30007 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30007 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 21426-2017 proposto da:
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT.RI C.CORBO E
B.MONTAPERTO SNC, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE;

– ricorrente avverso l’ordinanza n. 17079/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. NIARCO
DELL’UTRI.

Data pubblicazione: 14/12/2017

rilevato che l’avv. Davide Lo Giudice, quale procuratore e
difensore del Laboratorio Analisi Cliniche dott.ri Corbo e Montaperto
s.n.c., ha proposto ricorso per correzione di errore materiale
dell’ordinanza n. 17079/2017, depositata il 11 luglio 2017, con cui
questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto
dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nei confronti del

la sentenza della Corte di appello di Palermo depositata il 23/9/2014,
ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento al rimborso
delle spese in favore della società controricorrente, omettendo
tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore del Laboratorio
Analisi Cliniche dott.ri Corbo e Montaperto s.n.c., che ne aveva fatto
istanza;
che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento non ha svolto
difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le
parti non hanno presentato memoria;
considerato che l’avv. Davide Lo Giudice, difensore della società
controricorrente, aveva chiesto, nel controricorso depositato agli atti
del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo
favore, delle spese legali, dichiarando di avere anticipato le spese e
non riscosso gli onorari;
che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle
spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di
un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di
correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la
richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il
disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. – che ad essa si richiama

;-

Laboratorio Analisi Cliniche dott.ri Corbo e Montaperto s.n.c., avverso

per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del
difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del
principio costituzionale della ragionevole durata del processo,
garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di
ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi
dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce

Rv. 613868 – 01);
che il ricorso va, quindi, accolto, con la conseguente correzione
dell’ordinanza impugnata nel senso di disporre che il dispositivo
dell’ordinanza di questa Corte n. 17079/2017, depositata il 11 luglio
2017, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell’avv.
Davide Lo Giudice ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «come
per legge»;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
procedimento (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv.
555429 – 01);

P.Q.M.
Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.
17079/2017, depositata il 11 luglio 2017, sia corretto aggiungendo «,
da distrarsi in favore dell’avv. Davide Lo Giudice ex art. 93 cod. proc.
civ.» dopo le parole «come per legge».
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della
Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.

Il Presidente
Adelaide Amendola
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della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010,

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