Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30006 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Paolo Emilio n. 71, presso l’avv. MARCHETTI ALESSANDRO dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del
controricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
in ordine alla sentenza della Corte di cassazione n. 6802/07,
pubblicata il 21 marzo 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12 dicembre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“1. – L’avv. Alessandro Marchetti, già difensore di B. P., ha chiesto la correzione della sentenza 21 marzo 2007, n. 6802/07, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il decreto emesso il 28 maggio 2004, con citi la Corte d’Appello di Firenze aveva condannato la ricorrente al pagamento in favore del B. dell’equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata di un giudizio.
Sostiene il ricorrente che la sentenza è affetta da un errore materiale, non essendo stata disposta la distrazione in suo favore delle spese processuali che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a pagare al B., nonostante l’avvenuta proposizione della relativa istanza nel controricorso.
2. – Il ricorso è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno infatti affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, ma dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391- bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr, Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037: nel medesimo senso, Cass., Sez. 3^, 10 gennaio 2011, n. 293).
Nella specie, la sussistenza del lamentato errore emerge con evidenza dal confronto del controricorso, nelle cui conclusioni risulta espressamente proposta l’istanza di distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosene anticipatario, con la sentenza di cui si chiede la correzione, la quale, non recando alcuna menzione della predetta istanza, deve ritenersi affetta al riguardo da un vizio di omessa pronuncia.
Tale vizio, infatti, secondo le Sezioni Unite, non è riconducibile ad un errore di attività o di giudizio da parte del giudice, ma ad una mancanza materiale, in quanto la decisione positiva sull’istanza di distrazione è essenzialmente obbligata (a condizione, ovviamente, che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la richiesta di attribuzione delle spese), e la relativa declaratoria accede necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale.
L’intervento correttivo assume pertanto carattere necessario ed automatico, essendo diretto a esplicitare un comando giudiziale tradito dalla concreta realizzazione espressiva e non risultando diretto a ricostruire una volontà soggettiva del giudice emergente dall’atto, ma la sua volontà aggettiva, immanente all’atto per dettato ordinamentale.”.
Diritto
Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.
Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente correzione della sentenza, nei sensi di cui al dispositivo.
La natura del procedimento, non avente carattere contenzioso e pertanto inidoneo a determinare una soccombenza, esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali (cfr.
Cass., Sez. 3^, 4 maggio 2009. n. 10203; 28 marzo 2008, n. 8103;
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9438).
PQM
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 21 marzo 2007, n. 6802/07, nel senso che laddove si legge, nel dispositivo, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui 1.500,00per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge), debba invece leggersi ed intendersi condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.600.00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Marchetti Alessandro, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011