Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30006 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 21/11/2018), n.30006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29100-2017 R.G. proposto da:

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 125,

presso lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI LONGO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE MARINUCCI;

– ricorrente –

contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO PICENA SOC. COOP., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI VERNI’;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ASCOLI PICENO, depositata il 6 novembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 giugno 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE, che chiede alla

Corte di accogliere il ricorso, affermando la competenza per

territorio del Tribunale di Teramo.

Fatto

RILEVATO

che:

il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Picena soc. coop. e avverso l’ordinanza del 6 novembre 2017, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale è stata rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’attuale ricorrente in relazione alla causa pendente tra la già indicata banca e il citato ente locale, introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. dal detto istituto di credito, il quale, premesso di essere creditore del Comune della somma di Euro 60.258,84, in virtù di cessione del credito operata in suo favore dalla Pinto Costruzioni S.r.l. con atto pubblico notificato al Comune, ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento del credito ceduto, domanda cui ha resistito il Comune eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente, a suo avviso, il Tribunale di Teramo;

la Banca di Credito Cooperativo Picena soc. coop. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.;

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Teramo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

l’eccezione di incompetenza risulta essere stata sollevata tempestivamente e ritualmente, in relazione a tutti i criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.;

il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata ha la sua sede nel circondario del Tribunale di Teramo e non ha nè uno stabilimento nè un rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel circondario del Tribunale di Teramo;

come pure evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, la Tesoreria del Comune è sita nel territorio del circondario del Tribunale di Teramo nè risulta che la stessa abbia alcuna sede secondaria nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno;

secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 142 del 1990 e del D.Lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell’ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario (Cass., ord., 7/05/2012, n. 6882; Cass. 25/05/2005, n. 11016;

con l’ordinanza 12 gennaio 2015, n. 270, questa Corte ha pure precisato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le norme di contabilità degli enti pubblici che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, pur valendo ai fini dell’individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell’art. 1182 c.c., non rendono tale foro esclusivo, nè inderogabile (Cass., ord., 20/08/2003, n. 12289; Cass. 30/08/2004, n. 17424; Cass. 8/02/2007, n. 2758; Cass., ord., 7/05/2012, n. 6882), ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2005, n. 7514); pertanto, il creditore di un’amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo credito non perde il diritto di scelta previsto dall’art. 20 c.p.c., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il forum contractus, nel quale l’obbligazione è sorta (v. su tale specifico punto, Cass., 12 aprile 2005, n. 7514; Cass., 30/08/2004, n. 17424 e Cass. 14/06/1995, n. 6691);

radicatosi, quindi, nella specie, il forum solutionis nel luogo in cui si trova la Tesoreria Comunale, non risulta condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui occorre, invece, far riferimento all’art. 1182 c.c., che disciplina il luogo dell’adempimento, individuato, da quel Giudice nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, anteriore alla cessione del credito;

nel caso all’esame, peraltro, l’obbligazione a carico del Comune resta quella originaria tra quest’ultimo e la Pinto Costruzioni S.r.l. e l’avvenuta cessione del credito tra la Pinto e la Banca non comporta alcuna modifica, dal lato del debitore, delle condizioni di contratto, che resta quello stipulato ed eseguito nel circondario del Tribunale di Teramo;

Ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato;

va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Teramo, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge;

le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano e si liquidano come in dispositivo;

stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Teramo, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge; condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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