Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30006 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. un., 19/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 19/11/2019), n.30006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7139-2018 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

SOMALIA 28, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA DE BENEDICTIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

ACQUA & TERME FIUGGI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO TONUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO PIZZUTELLI e

GIORGIO ALTIERI;

– controricorrente –

e contro

T.L., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5360/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/08/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;

uditi gli avvocati Giorgio De Santis, Alessia Capozzi per delega

dell’avvocato Mario Tonucci e Giorgio Altieri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 05/08/2003 la Acqua & Terme Fiuggi spa (già in liquidazione dal 31/07/2000 e poi in concordato preventivo dal 19/10/2001) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone L.G., T.L. e P.R., quali amministratori dapprima dell’Azienda speciale ASTIF (Azienda Speciale Terme e Imbottigliamento Fiuggi) dal 1996 al 1998 e, poi (dal 28/12/1998 al 29/04/2000), della Acqua & Terme Fiuggi spa, per sentirli dichiarare responsabili del grave dissesto della società causato dalle loro condotte e condannare al risarcimento dei conseguenti danni.

2. I convenuti eccepirono, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario e, prima di chiedere il rigetto delle domande per la loro infondatezza, chiesero ed ottennero di chiamare in causa altri soggetti a vario titolo intervenuti, nel corso degli anni, nella gestione della società (tali D.D.R.R., G.D., C.A., R.A. e Te.Ma.); costoro si costituirono, eccependo anch’essi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza delle pretese, ma il G. altresì chiamò a sua volta in causa, con subordinata domanda di manleva, l’intero Consiglio comunale di Fiuggi (in persona di Ce.Gi., + ALTRI OMESSI) e i revisori dei conti dal 1997 al 1999 ( M.G., Pi.Cl. ed M.A.).

3. Il tribunale adito, con sentenza 10/12/2008, declinò la propria giurisdizione, affermando quella della Corte dei conti e compensando le spese di lite, ma il gravame di Acqua & Terme Fiuggi spa fu accolto dalla Corte di appello di Roma.

4. Questa, premessa in fatto la circostanza dell’avvenuta trasformazione dell’azienda speciale (costituita nel 1990) in società per azioni a socio unico con atto costitutivo omologato dal competente tribunale fin dal 26/03/1999, rilevò che nell’atto di citazione erano stati contestati ai convenuti comportamenti, analiticamente riportati, tutti successivi alla trasformazione, per poi applicare la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (tra cui Cass. Sez. U. 10/03/2014, n. 5491) sull’esclusione della giurisdizione contabile per le società che non potevano definirsi in house per mancanza di anche uno solo dei requisiti elaborati, nella specie riscontrato nella non esclusione della possibilità di partecipazione al capitale sociale di soggetti privati; e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, gli atti furono rimessi a quello di primo grado, con compensazione delle spese di lite.

5. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 10/08/2017 col n. 5360 e di cui non consta la notificazione ad istanza di parte, ha proposto ricorso G.D., contestando la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario; e, resistendo degli intimati con controricorso solo Acqua & Terme Fiuggi spa, per la pubblica udienza del 22/10/2019 le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premessa l’irrilevanza di ogni verifica sulla ritualità della notifica del ricorso anche alle parti già contumaci in secondo grado, ogni suo esito rivelandosi del tutto ininfluente sull’esito del giudizio alla stregua dei principi affermati fin da Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826, si osserva che il ricorrente dispiega un unitario motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., n. 1 – erronea declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, per essere, invece, la giurisdizione della Corte dei conti”.

2. In primo luogo, il Do. si duole dell’omesso rilievo della riferibilità di una consistente parte dei fatti a base della domanda alla gestione dell’azienda speciale in tempo anteriore alla sua trasformazione in società per azioni; in secondo luogo, egli sostiene e valorizza l’illimitata responsabilità del Comune di Fiuggi per le obbligazioni sociali, sicchè ogni iniziativa anche successiva alla trasformazione avrebbe finito per riverberare i suoi effetti anche sulle finanze comunali.

3. In particolare, quanto al primo profilo, ricordata la struttura dell’Azienda speciale come ente strumentale del Comune di Fiuggi, il ricorrente rimarca alcuni dei fatti dedotti ex adverso, fra cui alcuni del 1994, il contratto di commercializzazione in esclusiva del prodotto per quell’anno ed il successivo e sue vicende riverberatesi in condotte anche fino all’approvazione del bilancio del 1997, cui era seguito un contenzioso giudiziario nei primi mesi del 1998, nonchè di formazione del bilancio 1998, con compiuta indicazione delle irregolarità o violazioni di principi contabili.

4. Quanto al secondo profilo, il Do. lungamente analizza l’assetto dell’attrice successivo alla trasformazione, evidenziando trattarsi di società a capitale interamente pubblico (pure a seguito della ricapitalizzazione del 2000 e comunque con conferimento di ingenti dotazioni materiali), di gestione di beni collettivi (e cioè del noto compendio termale) e comunque di attività riconducibili a funzioni pubbliche dell’ente territoriale, con titolarità di tutte le azioni di almeno una delle categorie al Comune; e, richiamata la più risalente giurisprudenza di legittimità, evidenzia con ampie argomentazioni che il danno si sarebbe infine riverberato sul capitale pubblico, ma pure la sussistenza del carattere pubblico sia del rapporto di servizio che del soggetto danneggiante, in lesione di interessi generali: e conclude per la sussistenza della necessaria giurisdizione del giudice contabile.

5. Dal canto suo, la controricorrente ripercorre analiticamente i fatti posti a base della domanda per evidenziarne la loro posteriorità rispetto alla trasformazione da azienda speciale in società per azioni; ricorda come la stessa Corte dei conti abbia declinato la giurisdizione in analoga domanda di danni contro altro amministratore nel periodo 2003-2010; richiama la giurisprudenza più recente di queste Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 27/10/2016, n. 21692; Cass. Sez. U. 22/12/2016, n. 26643) in tema di giurisdizione del giudice ordinario quando i danni dedotti siano arrecati al patrimonio della società in quanto tale, senza considerare l’identità del titolare di quello che potrebbe sopportare le definitive conseguenze.

6. Nelle rispettive memorie, il ricorrente e la controricorrente ribadiscono le rispettive posizioni, invocando ciascuno a proprio favore la giurisprudenza di questa Corte regolatrice; eppure proprio quest’ultima, correttamente individuata ed applicata, consente di qualificare il ricorso come infondato, sotto tutti i profili dedotti.

7. E’ ormai consolidato approdo ermeneutico in sede di legittimità la reciproca autonomia e quindi l’ammissibilità del concorso delle azioni di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali e perfino ove le prime siano direttamente intentate dalle singole amministrazioni coinvolte.

8. Infatti (da ultimo, Cass. sez. U. ord. 19/02/2019, n. 4883), l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della parte attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile (in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass. Sez. U. ord. 10/09/2013, n. 26935; Cass. Sez. U. ord. 02/12/2013, n. 26935; in motivazione, Cass. Sez. U. 17/04/2014, n. 8927; Cass. Sez. U. 18/12/2014, n. 26659, a sua volta richiamata più di recente – da Cass. ord. 23/08/2018, n. 21021).

9. Nella specie, è evidente che ad agire sia la società, in tempo in cui certamente non più rivestiva la qualità di ente pubblico o di società in house, per il danno arrecato in tesi dalle controparti al patrimonio sociale in quanto tale e non a quello dei soci, quand’anche dovessero da sè soli sopportare le perdite.

10. A tanto si aggiunga che neppure rileverebbe che alcuni – o perfino molti – dei fatti dedotti in citazione (e ricordati nell’atto di appello) possano datarsi in tempo anteriore alla trasformazione dell’Azienda speciale in società per azioni, dinanzi alla chiarezza dell’indicazione, nello stesso atto di citazione, delle condotte poste a base della domanda (come riportate a pag. 6 della sentenza di appello) quali effettivamente tutte successive al marzo 1999: e del resto neppure apparendo, se non altro dagli stralci dell’atto di citazione riportati in ricorso (alle pagine 12 e ss., non valendo alcuna integrazione di quello operata con atti successivi), che quegli episodi abbiano costituito autonoma ed ulteriore causa petendi della domanda risarcitoria e non semplici antecedenti storici – o, tecnicamente, antefatti – delle condotte dedotte in via principale ed immediata quali cause dei danni lamentati.

11. Ove per avventura od ipotesi non fosse già di per sè dirimente il principio di cui al precedente punto 8, le ulteriori argomentazioni del ricorrente sarebbero comunque tutte recessive dinanzi alla chiarezza dell’elaborazione della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, riguardo alla quale può qui bastare un integrale richiamo alla completa ed esaustiva disamina in diritto di Cass. Sez. U. 27/12/2017, n. 30978 (ma, più di recente, v. pure: Cass. 20/03/2018, n. 6929; Cass. ord. 18/07/2018, n. 19108; Cass. ord. 13/09/2018, n. 22409; Cass. Sez. U. 05/02/2019, n. 3330), sulla natura eccezionale della giurisdizione contabile in tema di danni a società partecipate da enti pubblici e nella conseguente possibilità di ravvisarla esclusivamente in tre ipotesi:

a) in caso di società in house o in house providing (per le quali è ribadita la necessità della contemporanea sussistenza del triplice presupposto della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di attività almeno prevalente in favore degli enti soci, nonchè del controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie forme civilistiche; e pur sempre ove tali presupposti sussistano al momento della condotta dannosa);

b) in caso di danno provocato direttamente al patrimonio non della società, ma dell’ente pubblico;

c) in caso di danno cagionato dal rappresentante dell’ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il suo potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione.

12. E, nella specie, neppure è contestata l’insussistenza di almeno uno dei tre presupposti per la configurabilità della società c.d. in house, cioè il divieto o l’impossibilità di inserimento nella compagine sociale di soggetti diversi dagli enti pubblici; mentre è evidente, da un lato, che oggetto della causa non sia il danno finale prodotto alle finanze del Comune di Fiuggi, nonostante la sua istituzionale responsabilità, ma appunto e soltanto quello arrecato al patrimonio della società per azioni in sè e per sè considerata, nonchè, dall’altro lato, che non può ravvisarsi l’ipotesi sopra indicata sub 11c).

13. Pertanto, correttamente è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dovendo alla fattispecie applicarsi il seguente principio di diritto: “l’azione di responsabilità per i danni arrecati ad una società per azioni in cui si è trasformata una preesistente azienda speciale comunale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui siano dedotti i pregiudizi al patrimonio della società in sè e per sè considerato e non dell’ente pubblico che pure possa o debba risponderne, a maggior ragione quando manchino tutti i presupposti per la configurabilità di una società in house e, in particolare, il divieto o l’impossibilità di estensione della compagine sociale a soggetti privati, oppure quando siano dedotti fatti anche anteriori alla trasformazione ma quali presupposti o antefatti delle condotte successive”.

14. Al rigetto del ricorso conseguono la declaratoria di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la condanna del soccombente ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità.

15. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo al ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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