Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30005 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18059-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13,

presso lo studio dell’avvocato FLAVIO RONDININI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LOREDANA SCALMANA;

– ricorrente –

contro

A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI

6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRESTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MICHELA BRANZINI, RICCARDO BRUZZONE;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 581/2018 della CORTE, D’APPELO di GENOVA,

depositato il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Genova, con decreto n. 231/2019 depositato il 29-3-2019 ha rigettato il reclamo proposto da M.R., confermando il decreto impugnato del Tribunale di Genova pubblicato il 30-4-2018, con il quale era stata rigettata la domanda di M.R. diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza dello stesso Tribunale n. 1728/2002 e, per l’effetto, la revoca dell’assegno divorzile disposto in favore di A.N.M. dell’importo mensile di Euro 250, oltre rivalutazione Istat.

2. Avverso detto provvedimento M.R. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso A.N.M.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, dell’art. 111 Cost.. Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile come giustificato motivo sopravvenuto la modifica dell’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018. Rileva, con articolate argomentazioni, che il riferimento all’espressione “giustificati motivi” consente una lettura della norma maggiormente corrispondente all’evoluzione del costume, sì da salvaguardare il principio costituzionale di uguaglianza e di evitare che l’assegno divorzile si configuri come una rendita parassitaria.

3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. – art. 111 Cost.. Ad avviso del ricorrente, ove i nuovi parametri di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte non venissero ritenuti applicabili a fattispecie come quella in esame, ossia alla revisione di assegni divorzili già in essere, si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni uguali, in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4.1. Questa Corte ha chiarito, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che “in tema di revisione dell’assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perchè possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l’accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei “giustificati motivi” un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell’assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poichè non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della “regula iuris”, non già creativa della stessa” (Cass. n. 1119/2020).

4.2. Alla stregua di detti principi, il nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018 non può configurarsi con un giustificato motivo sopravvenuto.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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