Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30005 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 21/11/2018), n.30005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23555-2017 R.G. proposto da:

APULIA PRONTOPRESTITO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RE.SE.T SERVIZI TERRITORIALI PALERMO SCPA elettivarnente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARINO 3ULO COSENTINO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

FOGGIA, depositata in data 1 settembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 maggio 2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale VITIELLO MAURO, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del

ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Foggia e disponga

quanto necessario per la prosecuzione del giudizio davanti al

giudice competente.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Apulia Prontoprestito S.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su due motivi, nei confronti di Re.Se.T Servizi Territoriali Palermo S.c.p.a. (di seguito indicata, per brevità, come Re.Se.T) e avverso l’ordinanza depositata in data 1^ settembre 2017, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio di opposizione al D.I. per il pagamento della somma di Euro 65.018,39, oltre interessi e spese, in danno di RE.SE.T (opponente) e in favore dell’attuale ricorrente (opposta), a titolo di mancato pagamento di rate di finanziamenti “con cessione del quinto dello stipendio” concessi dall’opposta in favore di alcuni dipendenti della Ge.Si.P. di Palermo, che aveva poi ceduto alla Re.Se.T il proprio complesso aziendale, in esso compresi i contratti di lavoro dei predetti cedenti sicchè i dipendenti/mutuatari erano passati alle dipendenze della Re.Se.T., la quale non aveva provveduto al pagamento delle rate scadute dopo la notifica dei contratti di finanziamento;

con la richiamata ordinanza il Tribunale di Foggia, accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente, ha dichiarato l’incompetenza di quel Tribunale in favore del Tribunale di Palermo, ha revocato il D.I. opposto e ha condannato Apulia Prontoprestito S.p.a. alle spese di lite;

Re.Se.T ha depositato memoria difensiva nonchè memoria ex art. 380-ter c.p.c.;

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Foggia e disponga quanto necessario per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente;

Diritto

RILEVATO

che:

è ammissibile l’impugnazione con il regolamento di competenza dell’ordinanza che, come nella specie, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato (Cass., ord., 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass., ord., 17/07/2006, n. 16193);

con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 1182 c.p.c., comma 3, e art. 20 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha declinato la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Palermo sul rilievo che il credito vantato dal creditore opposto difetti del “presupposto della liquidità”, in quanto “le eccezioni di parte opponente evidenziano nel merito la necessità di una approfondita istruttoria volta ad accertare l’esistenza dell’obbligazione e a determinare l’ammontare del credito”; ad avviso della società ricorrente, invece, il suo preteso credito, oltre ad essere stato contestato nel quantum dalla controparte solo in via del tutto subordinata, sarebbe liquido, come emergerebbe dai contratti di finanziamento nonchè dai piani di ammortamento depositati in sede monitoria, sicchè nella specie l’obbligazione dovrebbe essere adempiuta a Foggia, luogo del domicilio del creditore al momento della scadenza, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3 sicchè sussisterebbe la competenza del Tribunale di Foggia ex art. 20 c.p.c.;

con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c., evidenziando che l’eccezione di incompetenza sollevata ex adverso non sarebbe ammissibile, in quanto non sarebbe stato indicato specificamente il giudice ritenuto competente in relazione ai criteri di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c. e in particolare la Re.Se.T non avrebbe dimostrato di non avere alcuna sede secondaria nè alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio nel circondario del Tribunale di Foggia;

ritenuto che il credito di cui si discute in causa e in relazione al quale è stato emesso il D.I. opposto deve, alla luce del principio espresso da Cass., sez. un., 13 settembre 2016, n. 17989, ritenersi liquido, trattandosi nella specie di obbligazione pecuniaria il cui ammontare è determinabile nel suo ammontare, senza alcun margine di scelta discrezionale, in base ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto conclusi dall’attuale ricorrente con i dipendenti di Ge.Si.P Palermo S.p.a. poi passati alle dipendenze dell’attuale resistente, prevedendo tali contratti l’importo delle singole rate, essendo stati, peraltro, prodotti pure i piani di ammortamento ed essendo stati oggetto di specifica allegazione da parte della società attuale ricorrente il numero delle rate rimaste impagate e la loro decorrenza;

non rileva, ai fini della qualificazione del credito come liquido o illiquido e della determinazione della competenza, che il preteso debitore abbia sollevato eccezioni volte ad escludere o a limitare la propria obbligazione di pagamento, trattandosi di questioni attinenti al merito della controversia (v. Cass., sez. un., 13 settembre 2016, n. 17989, p. 6);

a quanto precede va poi aggiunto che non risulta contestata la sede della creditrice nè peraltro l’eccezione di incompetenza territoriale risulta compiutamente proposta, non avendo la Re.Se.T contestato la sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p., (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda), con conseguente radicamento della competenza del giudice adito anche sotto tale profilo (Cass., ord., 11 dicembre 2014, n. 26094; Cass., ord., 4 novembre 2016, n. 22510); inoltre, l’obbligazione di cui si discute in causa, non rileva, nella specie, come credito di lavoro;

alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato; va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Foggia, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge;

le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito;

stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Foggia; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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