Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30005 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16324-2018 proposto da:

Z.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO

TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MANNUCCI LUIGI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE LATRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6314/2017 della COMM.TR1B.REG. dl ROMA,

depositata 11 23/11/2017;

udita relaziona della causa svolta nella camera di

consiglio del 12:09/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

Z.M.R. ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Ufficio Provinciale di Roma – Territorio aveva riclassato l’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), distinto in catasto al (OMISSIS), attribuendo ad esso la classe 5 in luogo della precedente classe 4.

La contribuente ha dedotto la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione, in quanto nell’atto non sarebbero stati indicati gli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia che avrebbero determinato l’asserita “consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare” ed il dedotto incremento dei valori immobiliari.

Sia in primo che in secondo grado, le doglianze rivolte dalla contribuente al riclassamento dell’immobile sono state rigettate.

Avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 6814/17, depositata in data 23/11/2017, la Z. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito l’amministrazione depositando un controricorso.

Diritto

Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o errata applicazione in combinato disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 311 del 2004, ‘art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la contribuente ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il provvedimento di riclassamento impugnato in prime cure, nonostante quest’ultimo, adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non abbia esplicitato i presupposti concreti e specifici posti a base della operata modifica dei parametri catastali.

In particolare la CTR non avrebbe preso atto che l’atto di riclassamento non contiene alcuna motivazione, ancorata a dati specifici e concreti, circa il divisato significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona ove è ubicato l’immobile rispetto all’analogo rapporto esistente nell’insieme delle microzone comunali.

Con il secondo motivo, rubricato “Violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949 in combinato disposto con la L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la contribuente ha dedotto che la sentenza impugnata risulterebbe viziata per la violazione o errata applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, nel quale sono identificate e specificate le caratteristiche che le unità immobiliari devono possedere per essere ricondotte nelle singole categorie e classi catastali. Nel caso di specie, nei giudizi di merito, la contribuente avrebbe rilevato e documentato che le unità immobiliari prese a raffronto dall’Agenzia delle Entrate per eseguire il riclassamento non erano comparabili con l’unità oggetto di revisione.

Il ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo.

Questa Corte, seguendo un orientamento interpretativo che ormai può dirsi consolidato, con riferimento allo standard motivazionale degli atti di riclassamento di immobili già censiti in catasto, adottati ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha chiarito che “qualora il nuovo classamento sia stato adottato nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle micro:one comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione” (Cass., sez. VI-5, n. 9770/2019, Rv. 653679-01).

L’adeguatezza della motivazione, dunque, non può prescindere dall’indicazione degli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

Già in precedenza, nell’ambito di un contenzioso analogo avente ad oggetto un atto di riclassamento catastale fondato sulla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, adottato con riferimento ad un immobile sito nel Comune di Lecce, Cass., sez. VI-5, n. 28076/2018, Rv. 651833-01, aveva affermato che esso deve essere motivato ponendo il contribuente in condizione di conoscere le ragioni che hanno giustificato il provvedimento di variazione del classamento. In particolare, nell’arresto da ultimo richiamato, si era posta particolare enfasi sulla circostanza che, negli avvisi di classamento impugnati, mancasse l’esposizione delle ragioni per le quali i fattori estrinseci considerati avessero determinato il superamento della soglia (originariamente fissata nel 35%, poi portata al 43%) di “significatività” dello scostamento tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato attribuiti agli immobili oggetto del riclassamento, rispetto al rapporto tra gli stessi valori riscontrabile nell’insieme delle microzone in cui era suddiviso il territorio comunale.

Ne consegue che il provvedimento di riclassamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve non solo indicare, in modo non tautologico e senza formule stereotipate, i fattori estrinseci idonei ad incidere, modificandoli, sui parametri del classamento, ma deve anche spiegare le ragioni per le quali quei fattori abbiano concretamente inciso su quei parametri, a tal punto da determinare il riclassamento (in senso conforme, cfr. anche Cass. VI-5, n. 16378/2018, Rv. 649373-01).

Precedentemente, e ancora nell’ambito di un contenzioso instaurato dinanzi al giudice amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi presupposti rispetto al consequenziale avviso di accertamento per revisione del classamento e della rendita di un immobile sito nel Comune di Lecce, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 7665/2016), sebbene nell’ambito di una pronuncia tesa a risolvere una questione di giurisdizione sollevata con un ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato, hanno affermato che “quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (ex multis, Cass., sez. trib., n. 9629 del 2012), trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (ex multis, Cass., sez. trib., n. 11370 del 2012). In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G. U. n. 40 del 18 febbraio 2005) cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali”. Ne consegue che nell’ambito della motivazione dell’atto di riclassamento, adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’Ufficio deve innanzitutto indicare quali siano le circostanze concrete e verificabili che abbiano determinato il diverso ed accresciuto valore medio di mercato dell’immobile oggetto dell’atto di variazione catastale, sito in una determinata microzona; quantificare tale valore; calcolarne lo scostamento percentuale rispetto al valore medio catastale attuale, onde verificarne la “significatività” (la cui soglia è fissata ordinariamente al 35%) rispetto allo scostamento percentuale tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato degli immobili posti nelle altre microzone.

Dal canto suo, Cass., sez. VI-5, n. 3156/2015, Rv. 634632-01, ha affermato, con riferimento alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, che, ai fini del soddisfacimento di un adeguato standard motivazionale da parte dell’atto di riclassamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non può ritenersi sufficiente il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano”, nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”, espressioni generiche che non sono idonee a far conoscere al contribuente le concrete ragioni a base della pretesa impositiva.

Orbene, la sentenza impugnata non si è conformata all’orientamento consolidato seguito da questa Corte in tema di standard motivazionale dell’atto di revisione del classamento immobiliare.

La CTR, infatti, nel sindacare lo standard motivazionale dell’atto di riclassamento impugnato in prime cure, ha ritenuto sufficiente l’indicazione di un maggiore valore medio di mercato agli immobili della contribuente senza dar conto di quali criteri, e di quale procedimento applicativo, l’amministrazione finanziaria avesse utilizzato per pervenire alla stima.

La sentenza impugnata, inoltre, afferma che “è qualificabile alla stregua del fatto notorio che la microzona 19 – Parioli – è stata interessata negli ultimi decenni da una significativa rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, in ragione di interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, nonchè a seguito di insediamenti, in zone limitrofe, di importanti poli di attrazione sociale e culturale (ambasciate, alberghi di lusso, ristoranti, esercizi commerciali e locali di spettacolo) che hanno sicuramente aumentato il valore commerciale delle abitazioni ivi esistenti. Pertanto, il classamento catastale risalente alla revisione degli estimi per il biennio 1988-1989 non è più coerente con la situazione di mercato …”.

Tale stralcio del percorso argomentativo mostra con evidenza i vizi di genericità fatti valere con il primo motivo di ricorso.

Infatti, il riferimento al “notorio” dimostra che i giudici di appello hanno ritenuto sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato genericamente riferita ad una asserita rivalutazione del patrimonio immobiliare, in ragione di interventi di riqualificazione urbana e dell’insediamento di poli di attrazione sociale e culturale, mentre, invece, l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno indicare quali siano stati questi interventi e quali siano i poli di attrazione sociale e culturale, con riferimento specifico all’ubicazione dell’immobile in questione, e non con generico riferimento all’intero quartiere in cui tale immobile sorge.

La sentenza impugnata, inoltre, quando argomenta che il classamento risalente alla revisione degli estimi per il biennio 1988-1989 non è più coerente con la situazione di mercato, confonde la revisione generale degli estimi attuata con decreto del Ministro delle Finanze del 20 gennaio 1990 con la revisione parziale di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e sembra porsi in contraddizione con l’assunto, acquisito nella giurisprudenza di legittimità, che il presupposto per procedere alla revisione -per microzone” di cui alla disposizione da ultimo citata non è il generico aumento di valore degli immobili (SS.UU., n. 7665/2016), bensì specifiche, concrete e verificabili circostanze estrinseche (o intrinseche, ai sensi del comma 336) da porre a base del provvedimento.

Ne consegue che la motivazione dell’avviso di accertamento, riportata dalla sentenza impugnata, secondo la quale “in considerazione prioritariamente della posizione dell’unità immobiliare all’interno della zona censuaria e della microzona, quale sopra descritta, e della migliorata qualità di tale contesto urbano, che ne ha determinato un diverso apprezzamento sul mercato immobiliare, alla unità immobiliare è stata attribuita la classe 5”, si risolve in una motivazione astratta, generica, ai limiti dell’apparenza.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento della censura di cui al secondo motivo.

Non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, e non potendo la motivazione dell’avviso di accertamento essere integrata nel giudizio di rinvio, dalla cassazione della sentenza impugnata consegue l’annullamento dell’atto impugnato in prime cure dalla contribuente. In ragione del fatto che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, qui seguito, si è consolidato definitivamente in epoca successiva al deposito della sentenza impugnata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) impugnato in prime cure.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13,comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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