Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30005 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30005 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORD INANZA
ricorgn 16052-2016 proposto da:
MUSCENTE ANTONIO, elettivamente domiciliato in KONIA, ViA
DI PIETRALATA n.320, presso lo studio dell’avvocato GIGL1OLA
MAZZA RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
ANTON UC CI;

– ricorrente contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI LANCIANO-VASTOCHIETI (C.F. 02307130696), in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA n. 1, presso lo
studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GERMANO BELLI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 38/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 14/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA.

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila
respingeva la domanda proposta da Antonio Nluscente nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano Vasto Chieti intesa ad
ottenere la corresponsione dell’indennità di specificità medica. Riteneva la
Corte territoriale che gli ex medici condotti con rapporto non esclusivo
con le ASL, in ragione della libera scelta di non esercitare la relativa
opzione, conservassero una posizione giuridica differenziata rispetto al
restante personale medico del s.s.n. mantenendo, in particolare, il
trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dal
d.P.R. n. 270/1987, art. 110 e successivi aggiornamenti, con esclusione
degli ulteriori emolumenti contemplati dalla contrattazione collettiva per i
dirigenti medici del s.s.n. e, così, dell’indennità di specificità medica;
– avverso tale decisione propone ricorso Antonio Nluscente con otto
motivi cui l’ASL resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– successivamente è stata depositata rinuncia al ricorso;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
– la rinuncia è stata notificata alla controparte che però ha dichiarato di
non accettarla;

Ric. 2016 n. 16052 sez. ML – ud. 08-11-2017
2-

Rilevato che:

- la suddetta circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al
giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;
– la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere
cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte
per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n.

Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio,
esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti
costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr.
Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n.
2259). Ciò deriva anche dal quarto. comma dell’art. 391, secondo cui in
caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese ‘se alla rinuncia
hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati
con mandato speciale’;
– l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla
regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391
cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara
l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
– va pertanto dichiarata l’estinzione del processo;
– la parte rinunziante, in considerazione della sua soccombenza
virtuale per le ragioni indicate nella proposta (e cioè per essere state tutte
le questioni poste con i motivi già risolte in senso sfavorevole al
ricorrente da Cass. 14 giugno 2016, n. 12208, Cass. 28 marzo 2016, n.
6057; Cass. 2 aprile 2015 n. 6762, Cass. 8 maggio 2015, n. 9372; Cass.
18 marzo 2014, n. 6216 Cass. 24 gennaio 2014 n. 1487) che il Collegio
condivide, va condannata alle spese processuali in favore della
controricorrente;
– infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o
di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13
Ric. 2016 n. 16052 sez. ML – ud. 08-11-2017
3-

28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857;

co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito) dall’art. 1, co. 17,1. 24
dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non
vittorioso, di versare una somma pari al contributo) unificato già versato
all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato
sensi/ sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta

P.Q.M.
Corte dichiara l’estinzione del processo; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed curo
2.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso
forfetario in misura del 15/o.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2017

interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

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