Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30004 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11807-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI PARIOLI

8A, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA BOSCAGLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato MARIA MARTIGNETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 294/2019 depositata il 16-1-2019, ha accolto parzialmente l’appello principale proposto da G.M.R. nei confronti di A.G. avverso la sentenza n. 705/2017 del Tribunale di Roma, pronunciata all’esito di sentenza parziale di separazione coniugale, e, in parziale riforma di detta sentenza, confermata nel resto, ha determinato in Euro1.200 mensili l’assegno di mantenimento in favore della moglie, con la decorrenza indicata nella motivazione della sentenza impugnata, rigettando nel resto gli appelli rispettivamente proposti dalle parti.

Avverso la succitata sentenza, A.G. propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, al quale G.M.R. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

2. Con unico motivo il ricorrente denuncia la “violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussioni” tra le parti in riferimento all’assegno di mantenimento posto a carico del marito”. Il ricorrente illustra le omissioni della Corte territoriale circa elementi fondamentali che assume non considerati e neppure menzionati in motivazione (omessa produzione documentale della ex moglie circa il trasferimento di un appartamento in (OMISSIS) e la cessione di quote della società Metalgomme al fratello; omessa valutazione del tenore di vita dell’ex moglie e incompatibilità rispetto ai redditi dichiarati; erronea determinazione dei redditi dell’ex marito, calcolati sui redditi lordi) e deduce che dette omissioni hanno determinato un’anomalia motivazionale assoluta e che la decisione era stata assunta su una non corretta valutazione della prova che rappresentava un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello, in violazione l’art. 115 c.p.c., ha arbitrariamente scelto di valutare e dare rilevanza a una parte delle prove e ha omesso di valutarne altre.

3. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto, non essendo rappresentato in modo chiaro, in base alle ricevute di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec della sentenza impugnata ed all’identificativo dei messaggi, diversi tra loro, se detta notifica sia avvenuta il 311-2019, come assume il ricorrente, oppure il 17-1-2019, come sostiene la controricorrente.

4. Il ricorso è comunque inammissibile sotto più profili.

4.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, l’omesso esame di elementi istruttori (in tesi cessione di quote di impresa al fratello, trasferimento di un bene sito a (OMISSIS), tenore di vita dell’ex coniuge) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 2018). Inoltre sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. n. 21187/2019).

4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha in dettaglio analizzato le condizioni reddituali degli ex coniugi, ha rimarcato più elementi a supporto dello squilibrio economico a vantaggio del marito, medico odontoiatra, tra l’altro ritenendo non congruenti le dichiarazioni fiscali di quest’ultimo rispetto al suo tenore di vita e alla sua capacità di spesa, previa comparazione con le complessive condizioni economiche della moglie. Si tratta di valutazione di merito insincabile in sede di legittimità, ove motivata in modo adeguato e superiore al minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014), come è nella specie.

4.3. Inammissibile è anche la censura relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio a di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229/2019).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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