Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30004 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C. domiciliata per legge in Roma, alla piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della corte di cassazione, presso l’avv.

MARRA Maria Teresa, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

in ordine alla sentenza della corte di cassazione n. 2792/09,

pubblicata il 5 febbraio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 dicembre 2011 dal consiglier dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1. – A.C. ha chiesto la correzione della sentenza 5 febbraio 2009, n. 2792/09, con cui questa Corte ha cassato il decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli il 19 maggio 2005, e, decidendo nel merito, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata di un processo, nonchè alla rifusione delle spese processuali.

Sostiene la ricorrente che il dispositivo della sentenza è affetto da un errore materiale, consistente nell’indicazione di D.P. N. quale creditrice della somma che la Presidenza del Consiglio è stata condannata a pagare, laddove dagli atti del giudizio risulta univocamente che la domanda di equa riparazione era stata proposta da essa ricorrente.

2. – Il ricorso è manifestamente fondato.

E’ opportuno premettere che la sentenza di cui si chiede la correzione ha già costituito oggetto di un precedente procedimento di correzione, a seguito del quale, con ordinanza del 23 luglio 2010, n. 17434/10, questa Corte ha provveduto ad emendare un altro errore materiale contenuto nel dispositivo, consistente nell’indicazione del Ministero della Giustizia, in luogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale controricorrente condannato all’equa riparazione ed alle spese del giudizio.

La lettura della sentenza, in correlazione con gli altri atti processuali, rende peraltro evidente la sussistenza di un’ulteriore inesattezza, riguardante l’indicazione della ricorrente in favore della quale è stata disposta la condanna dell’amministrazione al pagamento: nel dispositivo è infatti riportato il nominativo di D. P.N., laddove dall’intestazione e dalla narrativa dell’atto, nonchè dalle indicazioni contenute nel ricorso e nel controricorso, risulta che la domanda era stata proposta C. A..

Tale inesattezza, sostanziandosi in una mera svista de giudice, che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si risolve in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, può ben essere ricondotta alla nozione di errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.”.

Diritto

Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente correzione della sentenza nei sensi di cui al dispositivo.

La natura del procedimento, non avente carattere contenzioso e pertanto inidoneo a determinare una soccombenza, esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali (cfr.

Cass., Sez. 3^, 4 maggio 2009, n. 10203; 28 marzo 2008, n. 8103;

Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002. n. 9438).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 5 febbraio 2009, n. 2792/09, nel senso che laddove si legge, nel dispositivo, D.P.N., debba invece leggersi ed intendersi A.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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