Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30004 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30004 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

sul ricorso 15509-2016 proposto da:
RH – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio
unico, in persona dell’Institore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.
G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
1

( rntl””e1-” e difende unitatuente agli avvocati

ROSA PINO ANTONINO SACCA’

– ricorrente contro
MANCUSO NIASSIMO, elettivamente domiciliato in ROLA, VIA Q.
MAIORANA 9 presso lo STUDIO FAZZARI, rappresentato e difeso
dall’avvocato AURORA FRANCESCA NOTARIANNI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 7/3/2016;

C, L)

Data pubblicazione: 13/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
IAROTTA.

Rilevato che:
– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Messina in solo

conferma della declaratoria di illegittimità dei contratti di arruolamento (a
viaggio e/o a termine) stipulati tra Massimo Mancuso e Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. dal 1997 al 2008 per genericità delle indicazioni contenute
negli stessi ed insufficienza a configurare un pieno adempimento delle
disposizioni del codice della navigazione, della pronuncia di instaurazione
di un rapporto a tempo indeterminato e della quantificazione in 12
mensilità dell’indennità risarcitoria ex art. 32 della L. n. 183/2010,
condannava la società a corrispondere al lavoratore anche la retribuzione
dovuta dalla data della sentenza di primo grado fino alla riassunzione;
– avverso tale sentenza Rete Ferroviaria

propone ricorso per

cassazione affidato a tre motivi;
– Massimo Mancuso resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:
– con il primo motivo la società denuncia con il secondo motivo la
società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 332, co. 2, 325
e 373 cod. nav. in relazione alla ritenuta nullità parziale del contratto di
arruolamento ed alla affermata continuità del rapporto. Si osserva che
l’art. 332 cod. nav. prevede la sanzione della trasformazione di diritto
Ric. 2016 n. 15509 sez. ML – ud. 08-11-2017
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parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, previa

del contratto esclusivamente quando dal contratto stesso o dal ruolo
dell’equipaggio non risulti che l’arruolamento sia stato stipulato ‘a
viaggio’ o ‘a tempo determinato’ e che tale sanzione, invece, non è
prevista per il caso in cui non risulti dal contratto di arruolamento il
viaggio o i viaggi da compiere; nella specie, dunque, la mancanza della

contratto di diritto comune con l’apposizione di un termine nullo ed in
conseguenza non poteva essere respinta la formulata eccezione di
prescrizione;
– il motivo è inammissibile alla luce del consolidato orientamento di
questa Corte del quale la Corte di appello ha fatto corretta applicazione
(art. 360 bis cod. proc.

rif. Cass. 17 marzo 2001, n. 3869; Cass. 17

gennaio 2005, n. 777; Cass. 11 aprile 2005, n. 7368; Cass. 8 giugno 2005,
n. 11939; Cass. 14 luglio 2005, n. 14814, Cass. 16 settembre 2014, n.
19494 che hanno ritenuto la tesi restrittiva prospettata dalla società di
navigazione (secondo cui, in sostanza, è sufficiente la spendita delle
espressioni ‘a viaggio’ o ‘a termine’ perché non possa trovare
applicazione l’art. 332, co. 2, cod. nav.) contraria a principi di carattere
generale e alla ratio della previsione legislativa che non ha affatto inteso
affermare che la astratta denominazione del contratto come contratto a
termine o a viaggio sia sufficiente all’effettiva qualificazione dello stesso,
in tal- senso.anche in mancanza della effettiva specificazione del termine
o del viaggio;
– con il secondo motivo la società denuncia violazione dell’art. 32
della legge n. 183/2010 per avere la Corte di appello disatteso la richiesta
di riduzione dell’indennità risarcitotia formulata da R.F.I. S.p.A.;
– il motivo è infondato;
– la Corte di merito ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto
corretta la determinazione in dodici mensilità dell’indennità di cui all’art.
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specificazione del viaggio non poteva determinare l’equiparazione al

32 cit. individuandole, da un lato, nelle dimensioni aziendali, e dall’altro,
nel numero dei contratti stipulati tra le parti e nell’anzianità del
lavoratore. Si tratta, all’evidenza, di una corretta applicazione dei criteri di
cui al citato art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 involgente, peraltro,
valutazioni di merito che non possono essere sindacate in questa séde

marzo 2014, n. 6122, Cass. 8 settembre 2014, n. 18902);
– con il terzo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 91 cod.
proc. civ. in relazione alla mancata compensazione delle spese per non
essere state ritenute fondate tutte le doglianze dell’appello incidentale
proposta dal lavoratore;
– il motivo è infondato;
– corretta è stata la valutazione della Corte di merito che ha ritenuto,
nel complesso, prevalente la soccombenza della società. Si ricorda che,
come ripetutamente affermato da questa Corte, non è neppure
sufficiente a supportare una pronuncia di compensazione delle spese la
mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale
soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente
riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle
spese (v., per tutte, Cass. 11 febbraio 2016, n. 2709 ; Cass. 23 gennaio
2012, n. 901,Cass. 8 marzo 2010, n. 5598). Del resto, il criterio di

valutazione della prevalenza della soccombenza non può essere basato
sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna delle parti ma
comporta una valutazione nel suo complesso dell’oggetto della lite (cfr.
Cass. 24 gennaio 2013, n. 1703). Egualmente, nel caso di rigetto tanto
dell’appello principale quanto di quello incidentale (e nella specie
l’appello incidentale è stato anche parzialmente accolto) non obbliga il
giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese
processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del
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(Cass. 22 gennaio 2014, n. 1320, Cass. 5 marzo 2014, n. 5198, Cass. 17

principio della soccombenza per essere stata condannata la parte
totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro
compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 2
luglio 2008 n. 18173, Cass. 23 maggio 1980, n. 3405);
– conclusivamente, essendo da condividere la proposta del relatore, il

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che
liquida in curo 200,00 per esborsi ed curo 4.000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in
misura del 15%.
sensi dell’art. 13, co. 1 qualer, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma i bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2017
Il Presidente
;\ driana Doronzo
k

ricorso va rigettato;

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