Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30003 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11620-2019 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, ROME0 ROMEI 27,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SAVARESE che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO SAVARESE;

– ricorrente –

contro

M.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI N. 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA SUCCI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7005/2018 della CORTI D’APPEL1 X) di ROMA,

depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7005/2018 depositata il 5-11-2018, ha rigettato gli appelli proposti da M.H. e da B.L., confermando la sentenza impugnata del Tribunale di Roma n. 2083/2017, che, per quanto ancora di interesse, attribuiva alla M. l’assegno divorzile mensile di Euro 1.500.

2. Avverso detta sentenza B.L. propone ricorso affidato a tre motivi, a cui resiste con controricorso M.H.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrative.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che erroneamente la Corte territoriale non abbia pronunciato su tutta la domanda, come formulata dal ricorrente stesso, diretta ad ottenere la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile. Lamenta che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione, nella determinazione del suddetto assegno, la nascita di un secondo figlio, concepito dal ricorrente con una nuova compagna con cui aveva intrapreso una relazione stabile, nonchè il venir meno della rata di mutuo che era inizialmente a carico della moglie e che, ad avviso del ricorrente, aveva giustificato la quantificazione dell’assegno in Euro 1.500.

3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per error in procedendo, assumendo che la Corte territoriale abbia omesso la statuizione in merito alla domanda di riduzione dell’assegno divorzile avanzata con ricorso del 203-2017 e memoria integrativa del 7-12-2017, in ragione dei fatti già indicati, ossia la nascita del secondo figlio e il venir meno della rata di mutuo a carico della ex moglie. Ad avviso del ricorrente, non è rinvenibile neppure una statuizione implicita di rigetto, perchè quegli elementi di fatto non sono stati presi in considerazione dalla Corte d’appello, essendo pertanto la sentenza nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c..

3.2. Con il terzo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, nonchè omessa /insufficiente motivazione su un punto decisivo. Deduce che il giudice del gravame ha omesso ogni riferimento alla documentazione allegata al suo ricorso di primo grado e comprovante l’avvenuto mutamento delle sue condizioni patrimoniali. Rileva che non erano stati esaminati i fatti suindicati (nascita del secondo figlio e estinzione del mutuo di cui era onerata l’ex moglie) e che il mancato esame avrebbe verosimilmente portato ad una decisione diversa, essendo modificata la sfera patrimoniale del coniuge obbligato a seguito della costituzione di un nuovo nucleo familiare ed essendo mutata in senso migliorativo la condizione economica dell’ex moglie.

4. Premesso che, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, nella specie non può trovare applicazione l’art. 348 ter c.p.c. trattandosi di causa matrimoniale ex art. 70 c.p.c., comma 1, i motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

4.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo Cass. n. 5730/2020 e n. 7662/2020), poichè il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Non ricorre, inoltre, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. E’ quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.

4.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel rigettare l’appello dell’attuale ricorrente, diretto ad ottenere la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, si è espressamente pronunciata su dette domande (cfr. pag. n. 6 sentenza), il momento decisorio c’è stato, di esplicito rigetto, sicchè non ricorrono affatto i vizi denunciati.

5. Il terzo motivo è inammissibile.

5.1. La doglianza formulata sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in disparte ogni considerazione sull’inammissibilità della denuncia di motivazione insufficiente, non più consentita in base al paradigma legale ora vigente del suddetto vizio, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Corte territoriale, censurando il ricorrente la scelta delle risultanze idonee a sorreggere la motivazione, che è invece apprezzamento di fatto devoluto al Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, siano adeguatamente indicate le ragioni del convincimento espresso, senza che vi sia necessità di discutere ogni singolo elemento e di confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056/2016).

5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha esaminato i fatti allegati dall’appellante a sostegno della richiesta di revoca o riduzione del contributo di mantenimento in favore della ex moglie e le contrarie deduzioni dell’appellata ed ha ritenuto congruo l’assegno divorzile nell’importo stabilito dal Tribunale, previo scrutinio delle risultanze processuali ritenute di rilevanza, esaminando in dettaglio le risorse economico-patrimoniali degli ex coniugi, il contributo fornito dall’ex moglie alla realizzazione professionale e reddituale dell’ex marito, l’età dell’ex moglie e le sue potenzialità lavorative, nonchè la durata del rapporto matrimoniale, facendo, così, corretta applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, richiamata nel provvedimento impugnato.

Quanto alle circostanze relative alla nascita del secondo figlio ed all’estinzione del mutuo gravante sull’ex moglie, che lo stesso ricorrente allega come solo “verosimilmente” idonee a determinare una decisione diversa (pag. n. 8 ricorso), si tratta di elementi istruttori il cui mancato esame non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza economico-reddituale tra gli ex coniugi, riconducibile al vissuto matrimoniale secondo i noti parametri), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. da ultimo in fattispecie analoga Cass., Sez.6-1, 23/1/2020 n. 1448).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro2.600, di cui Euro100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13. comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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