Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30003 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30003 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 29366-2015 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIUNTO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato
DANIELE •VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIULIO CERCEO;
– ricorrente contro
PASQUALONE GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NIZZA, 53, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO
SALVINI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO CHIMISSO,
INNOCENZO SALVINI;
– controricorrente –

CU•

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 827/2015 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 9/7/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
NIAROTTA.

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila,
accogliendo il gravame proposto da Gabriele Pasquale, infermiere
professionale presso la AUSL di Pescara, annullava la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio per un giorno inflittagli
dall’Azienda. Ad avviso della Corte territoriale l’istruttoria svolta non
aveva consentito di ritenere provata l’addebitata assenza arbitraria dal
posto di lavoro essendo al contrario emerso che il dipendente, nel breve
lasso di tempo in cui si era allontanato dal reparto di medicina senza
previa autorizzazione (5-6 minuti), si era recato presso il reparto di
geriatria per prendere un farmaco e poi presso il Centro trasfusionale
per consegnare la documentazione relativa a delle trasfusioni già
effettuate e dunque aveva comunque espletato incombenze di servizio.
– avverso tale decisione propone ricorso l’AUSL di Pescara con un
motivo cui Gabriele Pasqualone resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– il lavoratore ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art.
360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., carente, apparente, incoerente ed illogica
Ric. 2015 n. 29366 sez. ML – ud. 08-11-2017
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Rilevato che:

motivazione per omesso esame di un fatto storico, decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, contraddittorietà
ed illogicità processuale della motivazione. Evidenzia una incongrua
valutazione delle risultanze di causa ed una mancanza di correlazione tra
talune affermazioni dei giudici di appello e le effettive emergenze

non era stato affatto provato che il Pasqualone si fosse allontanato per
l’espletamento di mansioni di servizio;
– il motivo è inammissibile;
– è di tutta evidenza che, pur con una intitolazione .del motivo
conforme al testo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nella
formulazione disposta dall’art. 54, co. 1, lett. b) D.L. n. 83/12,
convertito in legge n. 134/12, la parte, in realtà, critica la sufficienza del
ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati
atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale. In
quanto tale, esso non è più censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n.
134 del 2012, interpretato dal noto arresto n. 8053/14 delle S.U. di
questa Corte secondo il quale il controllo della motivazione è ora
confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc.
civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza
del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., configurabile solo nel
caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’,
di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili’ e di ‘motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
‘sufficienza’ della motivazione;
– l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione
storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un
Ric. 2015 n. 29366 sez. ML – ud. 08-11-2017
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processuali. Rileva che, indiscussa essendo l’assenza di autorizzazione,

fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o
modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in
funzione probatoria). Tuttavia il riferimento al fatto secondario non
implica – e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente che possa denunciarsi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc: civ. anche

che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice
abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito
dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;
– nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non
confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati
manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale (la quale ha
ricostruito, sulla base delle dichiarazioni dei testi Gabriella. Marchetti e
Anna Maria De Simone, gli spostamenti del Pasqualone nel breve lasso
di tempo in cui lo stesso si era allontanato dal proprio reparto); sicché
non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi
diversa da quella sostenuta dall’Azienda ricorrente;
– pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va dichiarato inammissibile;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio-2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, della 1. n.
228/2012;

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l’Azienda
ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità che liquida in curo 200,00 per esborsi ed
curo 2.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ric. 2015 n. 29366 sez. ML – ud. 08-11-2017
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l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, l’8 novembre 2017

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