Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30002 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 29/12/2011), n.30002
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
D.T.F. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella
qualità di Presidente del Circolo di Cultura Musicale e Arti
Multimediali Sing-Sing (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso l’avvocato
D’ANDREA ANNUNZIATA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRILLI CORRADO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
NUOVA FONIT CETRA S.P.A., + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1252/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 28/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato D’ANDREA ANNUNCIATA che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che D.T.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1252/09 emessa dalla Corte d’appello di Firenze e depositata il 28.9.09, con cui veniva respinto l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza n. 265/05 del Tribunale di Siena;
che il ricorso risulta regolarmente notificato nei soli confronti di D.T.M.;
che, invece, non risultano andate a buon fine le notifiche, effettuate tramite posta a seguito di consegna di copie del ricorso in data 2.11.10 all’Ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Roma, nei confronti delle controparti: 1) Emi Music Italy Spa, + ALTRI OMESSI tutti elettivamente domiciliati in Firenze, Via Benedetto Varchi n. 14, presso e nello Studio dell’Avv. Droandi Alessandra Procuratore costituito con gli Avvocati Lavagnini Simona e Luigi Goglia del Foro di Milano;
che la mancata notifica è dovuta al trasferimento dello studio del difensore domiciliatario delle parti di cui sopra;
che il ricorrente ha presentato in data 30.11.10 istanza di rinnovazione della notifica e rimessione in termini;
che, pertanto, si deve disporre la rinnovazione delle notifiche con rinvio della causa a nuovo ruolo e con l’assegnazione del termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere all’incombenza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo delle notifiche alle parti indicate con i numeri da uno a diciannove della parte motiva entro il termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011