Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30002 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28203-201 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2335/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 27/34/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

Beatrice Travostini ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di (OMISSIS) – Territorio aveva provveduto alla revisione parziale del classamento dell’unità immobiliare di sua proprietà censita al (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), attribuendo ad essa la classe 4 in luogo della classe 3, con una revisione in aumento della rendita da Euro 1.917,35 ad Euro 2.229,80, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

In particolare, per quanto riguarda il vizio di motivazione, la contribuente ha censurato l’atto di riclassamento deducendo che il suo immobile, con l’operata revisione dell’estimo catastale, sarebbe stata illogicamente trattata allo stesso modo di altri immobili situati in zone (pur all’interno della medesima microzona comunale) di maggior pregio, con caratteristiche diverse e di oggettivo maggior valore.

La Commissione provinciale ha accolto il ricorso sulla base della considerazione che “la motivazione utilizzata dall’ufficio per tutti gli immobili oggetto del processo revisionale da considerarsi sufficiente per immobili con classamenti molto risalenti nel tempo, non sembra supportare ragionevolmente il provvedimento di nuovo classamento di un immobile che aveva già avuto la rideterminazione del classamento nel 2008”.

In particolare, tramite la procedura DOCFA attivata dalla contribuente con istanza in data 13/3/2008, l’immobile in questione aveva ottenuto un nuovo classamento passando dalla classe 2 alla classe 3, sicchè le ragioni addotte dall’Ufficio a sostegno dell’atto di riclassamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non erano idonee ad attribuire la nuova classe 4 all’immobile in questione, a distanza di un così breve lasso di tempo (cinque anni) dalla precedente variazione catastale.

L’appello dell’Ufficio è stato rigettato dalla CTR del Lazio.

Il giudice di appello in particolare, pur ritenendo, a differenza della Commissione provinciale, che la variazione del classamento attuata sulla base di una verifica per microzone, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, si fonda su presupposti diversi dal riclassamento attuato ad istanza del contribuente tramite la procedura DOCFA, sì da renderla astrattamente ammissibile, tuttavia, nel caso di specie, ha rilevato che l’attribuzione della classe catastale 4 all’immobile in questione si fonda su una inammissibile assimilazione dell’unità immobiliare ad altre di maggior pregio, aventi caratteristiche diverse, espressive di un maggior valore intrinseco, situate in altre zone, come dedotto dalla contribuente con l’ausilio di una perizia giurata di un tecnico, depositata in atti.

Sicchè, nel caso di specie e dopo una valutazione in concreto, non sarebbe giustificata una revisione in aumento dell’estimo catastale dell’immobile in questione rispetto a quella avvenuta pochi anni prima in base alla procedura DOCFA.

Contro la sentenza della CTR l’Avvocatura erariale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente intimato non ha svolto attività difensiva.

Nella camera di consiglio del 12/9/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, l’amministrazione deduce che la CTR avrebbe errato nel ritenere non esaustivamente motivato l’atto di riclassamento, adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. In particolare, l’atto impugnato dalla contribuente conterrebbe l’esposizione dei cambiamenti del tessuto urbano, intervenuti nel corso del tempo, che hanno prodotto nello specifico ambito territoriale una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività che ha reso non più attuali i classamenti originari. La revisione attuata dall’Ufficio non si sarebbe basata solo sullo scostamento significativo del rapporto tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato degli immobili della microzona in cui insiste l’immobile oggetto del provvedimento, rispetto all’analogo rapporto esistente nell’insieme delle microzone comunali, ma avrebbe dato anche conto di tutti gli elementi di fatto che hanno contribuito al nuovo classamento, quali la descrizione della microzona, l’indicazione delle trasformazioni urbanistiche intervenute, la definizione della categoria e della classe, oltre all’indicazione degli immobili posti a comparazione.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.

Quest’ultima, infatti, non si fonda sull’assenza o sulla carenza di motivazione della variazione per microzone attuata dall’ufficio, sulla scorta della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ma si basa sulla circostanza che la Commissione regionale ha ritenuto provata, sulla scorta di una perizia giurata prodotta dalla contribuente, la esorbitanza del valore catastale, attribuito dall’ufficio sulla base della richiamata disposizione normativa, rispetto alle concrete e specifiche caratteristiche dell’immobile, comparate con quelle, di maggior pregio, di altri immobili viciniori ai quali è stata attribuita, in seguito al medesimo procedimento di variazione per microzone, la stessa classe catastale.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione di legge per erronea applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’amministrazione ha dedotto, in sostanza, la contraddittorietà della sentenza impugnata perchè, da una parte, ha ritenuto che la modifica del classamento catastale avvenuta nel 2008 ad istanza della contribuente tramite la procedura DOCFA non impediva l’avvio, su impulso del Comune, da parte dell’Agenzia del Territorio, della variazione per microzone sulla base della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; dall’altra, ha ritenuto illegittimo il riclassamento attuato sulla base della richiamata disposizione normativa.

Il motivo è infondato, non sussistendo la denunciata violazione di legge, nè tantomeno la contraddittorietà dell’apparato motivazionale della sentenza impugnata.

La Commissione regionale, infatti, pur affermando il potere, in capo all’amministrazione, di procedere alla variazione catastale per microzone nonostante un recente riclassamento attuato cinque anni prima ad istanza della contribuente tramite la procedura DOCFA, ha tuttavia ritenuto, con un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, che il riclassamento attuato tramite la procedura DOCFA aveva attribuito all’immobile in questione un valore catastale congruo rispetto non solo al contesto urbanistico ed ambientale in cui esso si inserisce, ma anche rispetto alle caratteristiche strutturali e di ubicazione specifica dell’immobile nella microzona di riferimento, sicchè l’ulteriore variazione del classamento, intervenuta ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha prodotto l’effetto di equiparare la classe catastale dell’immobile di cui si discute a quella di altri immobili che, pur situati nelle vicinanze, godono di una migliore condizione strutturale, hanno un maggior pregio e, nell’ambito della medesima microzona, una posizione più felice.

Nè può ritenersi inammissibile la prova, a carico del contribuente, della disparità di trattamento che si verrebbe a creare attribuendo, in seguito al procedimento di variazione per microzone di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ad un suo immobile la stessa classe catastale di immobili, presi a comparazione, con caratteristiche di maggior pregio (cfr. sul punto Cass., sez. 5, n. 21176/2016, non massimata, p. 8).

In conclusione, il ricorso è infondato

La circostanza che il contribuente intimato non ha svolto attività difensiva in questo giudizio esonera dalla statuizione delle spese di lite.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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