Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30001 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 20/11/2018), n.30001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18735-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

(rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO GIUSEPPE TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

MORERA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CAPRIOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO PIZZOLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

GIUSEPPE TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3894/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L.L. e N. evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Banca Monte dei Paschi di Siena deducendo di aver acquistato, con l’intermediazione della banca, nel maggio 2002, obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV per una spesa complessiva di Euro 32.094,55; precisavano di avere nell’occasione dichiarato all’intermediario che intendevano investire in titoli sicuri, a bassissimo livello di rischio, e di essere stati convinti di aver acquistato obbligazioni di Parmalat Finanziaria s.p.a., mentre in un momento successivo si erano avveduti dell’operazione riguardava la società di diritto olandese Parmalat Finance Corporation; deducevano di aver altresì appurato che la convenuta era stata lead manager nel collocamento di tali obbligazioni e che la stessa risultava essere finanziatrice di Parmalat; rilevavano di aver subito un pregiudizio dall’acquisto in quanto a seguito del dissesto del gruppo i titoli avevano perso il loro valore; assumevano, pertanto, che la banca aveva contravvenuto agli obblighi che le facevano carico, quale intermediario. Per quanto qui rileva deducevano che l’obbligo informativo incombente sul detto soggetto si protraeva anche dopo l’acquisto e assumevano che una tempestiva comunicazione della banca circa la rischiosità dell’operazione finanziaria gli avrebbe consentito di disinvestire in tempo utile. Gli attori domandavano dichiararsi la nullità del contratto di negoziazione, ovvero l’annullamento del medesimo, la risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento dell’istituto bancario o ancora la condanna di quest’ultimo a titolo di responsabilità precontrattuale.

La Banca Monte dei Paschi di Siena si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attrice e in via subordinata riconvenzionale la restituzione dei titoli oggetto di negoziazione.

Il Tribunale di Roma condannava la banca al pagamento della somma di Euro 31.916,62, oltre interessi a far data dall’8 maggio 2003; condannava gli attori alla restituzione delle obbligazioni acquistate; condannava infine la convenuta al pagamento delle spese in favore dei L..

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 giugno 2016, respingeva il gravame della banca. Reputava difatti infondato l’unico motivo di gravame fatto valere dall’istituto di credito e osservava, al riguardo, come l’attività informativa cui è tenuto l’intermediario nei confronti del cliente debba continuare ad essere prestata anche a seguito del perfezionamento del contratto di acquisto del prodotto finanziario.

3. – Ricorre per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena con un unico motivo; resiste L.L. che ha spiegato un ricorso incidentale basato su sei motivi: quattro dei motivi di tale impugnazione risultano essere condizionati.Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale denuncia l’erroneità della sentenza della Corte di appello per falsa applicazione dell’art. 21 t.u.f.. La censura investe l’affermazione del giudice del gravame con cui è stata ascritta alla banca ricorrente una responsabilità contrattuale per aver omesso di informare l’investitrice in merito all’andamento dei titoli nel periodo successivo al perfezionamento dell’operazione finanziaria.

1.1. – Il motivo è fondato.

Va fatta applicazione del principio per cui in materia di intermediazione in valori mobiliari, il conferimento di un mero ordine di acquisito di titoli non obbliga la banca a fornire al cliente informazioni successive alla concreta erogazione del servizio (Cass. 22 febbraio 2017, n. 4602; nel medesimo senso: Cass. 3 luglio 2017, n. 16318; Cass. 24 aprile 2018, n. 10112). Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario sono infatti finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli: ne discende che tali obblighi, al di fuori dei casi in cui siano conclusi contratti di gestione e di consulenza in materia di investimenti (fattispecie che pacificamente non ricorre nel caso in esame), vanno adempiuti in vista dell’investimento, esaurendosi con esso.

2. – Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato lamenta omessa pronuncia sulla dedotta nullità del contratto di negoziazione in quanto non sottoscritto dalla banca, con violazione dell’art. 23 t.u.f..

Il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato denuncia omessa pronuncia sulla richiesta di nullità parziale dell’ordine di acquisto, in quanto sottoscritto dal solo L.N., con violazione dell’art. 23 t.u.f., dell’art. 1352 c.c. e degli artt. 1298 e 1101 c.c..

Il terzo mezzo di ricorso incidentale condizionato prospetta omessa pronuncia sulla domanda di annullamento ex art. 1441 c.c. dell’ordine di acquisto per conflitto di interessi e violazione degli artt. 1394 e 1395 c.c., del reg. Consob n. 11522/1998, art. 27 e art. 32, e dell’art. 21 t.u. f..

Col quarto motivo di ricorso incidentale condizionato è dedotta l’omessa pronuncia sulla “richiesta subordinata di accoglimento del terzo motivo della citazione introduttiva” vertente sulla risoluzione del contratto di acquisto ex art. 1453 c.c. per violazione del predetto articolo, oltre che dell’art. 1455 c.c., artt. 21 e 23 t.u.f., nonchè del reg. Consob n. 11522/1998, artt. 16, 27, 28 e 29.

L.L. propone, inoltre, un quinto motivo di ricorso incidentale, ma non condizionato, vertente sulla data di decorrenza degli interessi individuata nel giorno 8 maggio 2003, e non nel giorno 7 maggio 2002; vi si fa valere l’omessa pronuncia.

Un sesto motivo di ricorso incidentale, pure non condizionato, investe, infine, la liquidazione delle spese della sentenza di primo grado; anche in questo caso è lamentata una omessa pronuncia.

2.1. – Tali motivi sono tutti inammissibili.

Le prime quattro censure, che sono condizionate, appaiono preordinate a supportare la pronuncia della Corte distrettuale sulla scorta di rilievi che ineriscono a profili della controversia che sono rimasti assorbiti: deve allora rammentarsi che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 26 aprile 2010, n. 9907).

Analogamente è a dirsi per le ultime due doglianze, dal momento che anche sul punto si è evidentemente determinato un assorbimento: come si legge nella sentenza impugnata, l’odierna controricorrente aveva difatti proposto solo motivi di appello incidentale condizionato; essendo stato respinto il gravame, la Corte di merito ha correttamente ritenuto non doversi pronunciare sul punto. Del resto, la stabilità delle statuizioni relative alla decorrenza degli interessi e alla liquidazione delle spese di primo grado non può non dipendere dall’esito del giudizio di rinvio, che investirà il tema della fondatezza della pretesa azionata dagli originari attori.

3. – In conclusione, il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale deve dichiararsi inammissibile.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà conformarsi al richiamato principio di diritto. La detta Corte è pure investita della decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo svolto nel ricorso principale e rinvia la causa al Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA