Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30001 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27495-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, nresso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato D.G.G.C.,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2066/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

Fatto

D.G.G.C. ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di (OMISSIS) – Territorio ha riclassato l’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), censito al (OMISSIS), attribuendo ad esso la classe 7 in luogo della precedente classe 3 e la rendita di Euro 12.271,02 in luogo della precedente di Euro 6.693,28.

Il contribuente ha dedotto in primo grado: la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 9, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, dell’art. 97 Cost., lamentando in sostanza il difetto di motivazione dell’atto e l’errata valutazione dei presupposti di legge; la violazione degli artt. 3,23 e 53 Cost., in quanto la revisione del classamento operata ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, avrebbe costituito una forma di violazione della riserva di legge espressa dall’art. 23 Cost..

L’Agenzia delle Entrate – Territorio si è costituita nel giudizio di primo grado, contestando le avverse doglianze del contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso, ritenendo che l’avviso di accertamento impugnato contiene la chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano la rivalutazione catastale operata dall’ufficio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, sottolineando la carenza e insufficienza della motivazione dell’atto di accertamento impugnato adducendo anche motivi relativi al valore di mercato della microzona 17 – Delle Vittorie – Trionfale, che, secondo l’appellante, sarebbe stata interessata da un decremento e non da un incremento di valore, assumendo a sostegno della deduzione una perizia giurata redatta da un tecnico. In particolare, l’atto di riclassamento conterrebbe la mera enunciazione dei presupposti normativi della revisione catastale, senza le indicazioni specifiche e utili.a corroborare il riclassamento ovvero gli specifici interventi che avrebbero migliorato la qualità urbana ed ambientale della zona e le caratteristiche edilizie del fabbricato.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che gli avvisi di accertamento catastale adottati all’esito della revisione in questione e concernenti i singoli immobili debbono recare una motivazione specifica e concreta, che inquadri la situazione relativa all’unità immobiliare interessata dal procedimento revisionale, non essendo sufficienti formule motivazionali generiche, in quanto potenzialmente adattabili ad una pluralità eterogenea di casi.

In particolare, la CTR, con riferimento al caso di specie, ha rilevato che nell’atto impugnato “non vi era alcuna indicazione in ordine a caratteristiche specifiche e concrete dell’area in questione e che le espressioni riportate sono rimaste alquanto generiche. Nè basta la menzione della presenza in zona della città giudiziaria, alle pendici del parco di (OMISSIS), e di molteplici sedi dell’emittente televisiva nazionale, giacchè priva di enunciati che inquadrino diacronicamente la presenza di tali insediamenti o che, comunque, la correlino alla dinamica dei valori e della redditività degli immobili della microzona”.

Inoltre, secondo la CTR, non sarebbe stata presa in considerazione la specifica posizione dell’immobile oggetto dell’atto di riclassamento all’interno della microzona di riferimento, con la conseguenza che la motivazione dell’atto impugnato non sarebbe sufficientemente individualizzante.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’Avvocatura erariale.

Si è costituito l’intimato contribuente che ha depositato controricorso.

Nella camera di consiglio del 12/9/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Con un unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di una norma di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3”, l’Avvocatura erariale si duole che la CTR non abbia ritenuto “ampiamente motivato l’atto di accertamento ai fini della variazione del classamento”.

Dopo aver riportato nel ricorso la disposizione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’Avvocatura censura la sentenza “nella parte in cui la Commissione non ha tenuto conto dei principi posti a base della procedura di riclassamento ai sensi della suindicata norma”.

L’intera articolazione del motivo di ricorso ruota intorno alla “difesa” dell’atto di riclassamento impugnato in prime cure, del quale l’Avvocatura argomenta la completezza e l’esaustività dell’apparato motivazionale.

Il ricorso è inammissibile, sotto un triplice aspetto.

Innanzitutto, il ricorso manca del tutto di autosufficienza, atteso che non riproduce il contenuto dell’atto di riclassamento quale documento rilevante ai fini della decisione, nè indica alla Corte dove reperirlo nell’ambito degli atti processuali (ex multis, Cass., sez. 5, n. 29093/2018, Rv. 651277-01).

In secondo luogo, esso si appunta quasi del tutto sul contenuto dell’atto di riclassamento, diffondendosi nel tentativo, come detto, di dimostrarne l’adeguatezza dell’apparato motivazionale.

Così facendo, l’Avvocatura, in realtà, chiede l’intervento della Suprema Corte quale terzo giudice di merito, e mira sostanzialmente ad una “revisione” del giudizio espresso nella sentenza della CTR.

11 ricorso, dunque, tende a devolvere a questa Corte il giudizio di merito circa l’adeguatezza dell’apparato motivazionale dell’atto di riclassamento, incorrendo nel vizio di inammissibilità.

Infine, il ricorso non si confronta affatto con la sentenza della CTR, in quanto nessuna critica specifica, tra quelle consentite dall’art. 360 c.p.c., comma 1, viene mossa contro l’atto giurisdizionale formalmente impugnato, sicchè la deduzione della violazione di legge rappresenta, di fatto, solo un espediente per accedere al giudizio di legittimità e chiedere a questa Corte una nuova e diversa valutazione circa la completezza della motivazione dell’atto di riclassamento impugnato dal contribuente in prime cure.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro duemilacinquanta per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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