Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30000 del 31/12/2020
Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 31/12/2020), n.30000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3670/2019 proposto da:
S.D., nella qualità di madre del minore S.E.,
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
Miraglia Francesco, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M.T., quale curatrice speciale del minore
S.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria
Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se
medesima;
– controricorrente –
contro
Comune di Como; Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Milano;
– intimati –
avverso la sentenza n. 38/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
pubblicata il 31/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello proposto da S.D. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore S.E., nato a (OMISSIS).
I giudici di appello hanno dato conferma al giudizio sullo stato di abbandono del minore formulato dal giudice di primo grado, una volta rimasto non contrastato il giudizio espresso, all’esito delle relazioni in atti degli operatosi socio-psicologici e della disposta consulenza tecnica di ufficio, lo stato del minore al momento del suo ingresso nella comunità presso la quale era stato collocato.
2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza S.D. con due motivi cui resiste con controricorso la curatrice speciale del minore.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La patologia mentale della ricorrente anche se a carattere permanente non poteva da sola essere sufficiente a ritenere lo stato di abbandono del figlio.
I giudici di appello avevano svolto un apprezzamento negativo sulle capacità genitoriali della ricorrente desumendolo dagli elementi acquisiti in primo grado (in particolare consulenza tecnica e le relazioni psico-sociali) senza apprezzare l’esistenza di percorsi di recupero e considerare, adeguatamente, la disponibilità data dai nonni materni.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La Corte di appello aveva mancato di valutare le produzioni allegate nel grado e consistenti in relazioni mediche ed attestazioni circa li superamento di un percorso di formazione professionale della ricorrente di cui dimostravano, all’attualità, una stabile compensazione, con capacità di prestare adeguati livelli di attenzione, pianificazione, critica e giudizio della realtà e della malattia.
3. Il controricorrente, curatore speciale del minore S.E., deduce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per sua tardività, risultando la sentenza impugnata comunicata a mezzo pec dalla cancelleria della Corte di appello di Milano alla data della sua pubblicazione, il 31 ottobre 2018, con conseguente tardività L. n. 184 del 1983, ex art. 17, del ricorso per cassazione perchè notificato il 10 gennaio 2019 e quindi oltre i trenta giorni di legge.
4. i ricorso è stato tardivamente proposto nell’inosservanza del termine di trenta giorni di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, risultando notificato in data 10 gennaio 2019 là dove il provvedimento impugnato è stato comunicato via pec al difensore della ricorrente in data 31 ottobre 2018.
Fermo è infatti il principio di questa Corte di cassazione per il quale, in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’appello – sezione minori – in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1, è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in cassazione avverso tale sentenza in quanto proposto oltre l’indicato termine (Cass. n. 27139 del 15/11/2017; Cass. n. 10486 del 22/06/2012; Cass. n. 4292 del 01/03/2005).
La ricorrente va condannata secondo soccombenza a rifondere al curatore speciale del minore le spese di lite come da dispositivo liquidate.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al curatore speciale del minore S.E., le spese di lite che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfetario sul compenso ed accessori di legge.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020