Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30000 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16780-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE PARIOLI 77,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA CAPARRA, che la rapprese

difende unitamente all’avvocato IACOPO SQUILLANTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9761/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 09/2019 dal Consigliere Dott. ANGELO NAPOLITANO.

Fatto

C.F. ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificatole in data 19/12/2013, con il quale l’Ufficio Provinciale di Roma – Territorio aveva riclassato l’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), attribuendo ad esso la classe (OMISSIS) in luogo della precedente classe (OMISSIS) e la rendita di Euro 2.499,65 in luogo della precedente di Euro 1.835,59, nonchè l’altro immobile, sempre di sua proprietà, sito in (OMISSIS), attribuendo ad esso la categoria catastale A/1 in luogo della precedente A/2 e la rendita di Euro 3.723,65 in luogo della precedente di Euro 2.187,19.

La contribuente ha dedotto la nullità dell’accertamento per difetto di motivazione, in quanto nell’atto non sarebbero stati indicati gli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia che avrebbero determinato l’asserita “consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare” ed il dedotto incremento dei valori immobiliari.

In particolare, la contribuente, in primo grado, pur rilevando che l’onere della prova della sussistenza di circostanze specifiche e concrete che avevano determinato la variazione del classamento catastale incombeva sull’Ufficio, ha prodotto una perizia giurata per dimostrare l’erroneità della variazione del classamento, sia con riferimento al primo immobile, non essendo stata interessata la microzona in cui esso ricade da alcun intervento di riqualificazione urbana ed edilizia; sia con riferimento al secondo immobile, che si tratterebbe di un’abitazione con caratteristiche modeste e non signorili.

Il giudice tributario di prime cure ha accolto il ricorso della contribuente, affermando, in sostanza, la non intelligibilità delle ragioni e dei presupposti che avevano determinato la variazione del classamento catastale, tanto da non essere chiaro nemmeno se la censurata variazione era stata operata sulla base della disposizione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, o se, invece, essa era stata operata sulla base della diversa disposizione di cui al successivo comma 336.

Su appello dell’Ufficio, che si era costituito nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha integralmente riformato la sentenza di prime cure. Contro la sentenza n. 9761/2016 del 29 dicembre 2016 della CTR del Lazio la contribuente ha spiegato ricorso per cassazione sulla base di un unico complesso motivo. Si è costituita l’Avvocatura erariale, che ha depositato un controricorso.

Nella camera di consiglio del 12/9/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Con un unico articolato motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la contribuente ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo il provvedimento di riclassamento, nonostante che quest’ultimo, adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non abbia esplicitato i presupposti concreti e specifici posti a base della operata modifica dei parametri catastali.

In particolare la CTR non avrebbe preso atto che l’atto di riclassamento non contiene alcuna motivazione, ancorata a dati specifici e concreti, circa il divisato significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona ove sono ubicati gli immobili, rispetto all’analogo rapporto esistente nell’insieme delle microzone comunali.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, seguendo un orientamento interpretativo che ormai può dirsi consolidato, con riferimento allo standard motivazionale degli atti di riclassamento di immobili già censiti in catasto, adottati ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha chiarito che “qualora il nuovo classamento sia stato adottato nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione” (Cass., sez. VI-5, n. 9770/2019, Rv. 653679-01).

L’adeguatezza della motivazione, dunque, non può prescindere dall’indicazione degli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare.

Già in precedenza, nell’ambito di un contenzioso analogo avente ad oggetto un atto di riclassamento catastale fondato sulla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, adottato con riferimento ad un immobile sito nel Comune di Lecce, Cass., sez. VI-5, n. 28076/2018, Rv. 651833-01, aveva affermato che esso deve essere motivato ponendo il contribuente in condizione di conoscere le ragioni che hanno giustificato il provvedimento di variazione del classamento. In particolare, nell’arresto da ultimo richiamato, si era posta particolare enfasi sulla circostanza che, negli avvisi di classamento impugnati, mancasse l’esposizione delle ragioni per le quali i fattori estrinseci considerati avessero determinato il superamento della soglia (originariamente fissata nel 35%, poi portata al 43%) di “significatività” dello scostamento tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato attribuiti agli immobili oggetto del riclassamento, rispetto al rapporto tra gli stessi valori riscontrabile nell’insieme delle microzone in cui era suddiviso il territorio comunale.

Ne consegue che il provvedimento di riclassamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve non solo indicare, in modo non tautologico e senza formule stereotipate, i fattori estrinseci idonei ad incidere, modificandoli, sui parametri del classamento, ma deve anche spiegare le ragioni per le quali quei fattori abbiano concretamente inciso su quei parametri, a tal punto da determinare il riclassamento (in senso conforme, cfr. anche Cass. VI-5, n. 16378/2018, Rv. 649373-01).

Precedentemente, e ancora nell’ambito di un contenzioso instaurato dinanzi al giudice amministrativo, avente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi presupposti rispetto al consequenziale avviso di accertamento per revisione del classamento e della rendita di un immobile sito nel Comune di Lecce, le Sezioni Unite di questa Corte, sebbene nell’ambito di una pronuncia tesa a risolvere una questione di giurisdizione devoluta attraverso il ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato, hanno affermato che “quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (ex multis, Cass., sez. trib., n. 9629 del 2012), trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (ex multis, Cass., sez. trib., n. 11370 del 2012). In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G. U. n. 40 del 18 febbraio 2005) cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali” (SS.UU. n. 7665/2016). Ne consegue che nell’ambito della motivazione dell’atto di riclassamento, adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’Ufficio deve innanzitutto indicare quali siano le circostanze concrete e verificabili che abbiano determinato il diverso ed accresciuto valore medio di mercato dell’immobile oggetto dell’atto di variazione catastale, sito in una determinata microzona; quantificare tale valore; calcolarne lo scostamento percentuale rispetto al valore medio catastale attuale, onde verificarne la “significatività” (la cui soglia è fissata ordinariamente al 35%) rispetto allo scostamento percentuale tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato degli immobili posti nelle altre microzone.

Dal canto suo, Cass., sez. VI-5, n. 3156/2015, Rv. 634632-01, ha affermato, con riferimento alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, che, ai fini del soddisfacimento di un sufficiente standard motivazionale da parte dell’atto di riclassamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non può ritenersi sufficiente il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano”, nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”, espressioni generiche che non sono idonee a far conoscere al contribuente le concrete ragioni a base della variazione per microzone della rendita catastale.

Ancora, per soddisfare l’esigenza di offrire al contribuente una motivazione congrua dell’atto di riclassamento, che lo metta in condizione di comprenderne pienamente le ragioni e di tutelarsi al meglio in sede giurisdizionale, Cass., sez. 5, n. 697/2015, Rv. 634179-01, ha confermato il giudizio di nullità di un atto di riclassamento che, pur premettendo che la variazione era stata operata sulla base della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non conteneva l’aggiornamento del valore medio di mercato della microzona in cui ricadeva l’immobile con le modalità di cui al successivo comma 339, al fine dell’attribuzione della maggiore rendita, ma si era limitato a modificarne la categoria catastale da A2 ad A I, in forza della L. n. 662 del 1996, senza alcuna indicazione delle caratteristiche dell’immobile diverse rispetto a quelle originariamente considerate (in senso conforme, Cass., VI-5, n. 10489/2013, Rv. 626646-01).

Orbene, la sentenza impugnata non si è conformata all’orientamento consolidato seguito da questa Corte in tema di standard motivazionale dell’atto di revisione del classamento immobiliare.

La CTR, infatti, nel sindacare lo standard motivazionale dell’atto di riclassamento impugnato in prime cure, ha ritenuto sufficiente l’indicazione di un maggiore valore medio di mercato con riferimento agli immobili della contribuente senza dar conto di quali criteri, e di quale procedimento applicativo, l’amministrazione finanziaria avesse utilizzato per pervenire alla stima.

La sentenza impugnata, inoltre, afferma che “il classamento oggetto della causa è stato effettuato sulla base dei consueti parametri della categoria e della classe di merito, il cui significato e portata sono ben noti da tempo, e sui quali pertanto è agevole l’articolazione di tesi difensive da parte del contribuente, ancora una volta rilevanti sul piano dell’assolvimento degli oneri probatori ripartiti tra le parti in causa”.

Orbene, si deve rilevare che tale affermazione non vale a conferire all’atto di riclassamento un sufficiente apparato motivazionale, risolvendosi esso nella tautologica constatazione che, in sostanza, la revisione del classamento catastale può essere operata con riferimento alla “classe catastale” o alla “categoria”, senza nulla dire circa la esplicazione dei criteri adottati per attuare la revisione e degli specifici e concreti elementi che l’hanno determinata.

Inoltre, la ricorrente ha dedotto, senza che la difesa erariale abbia svolto contestazioni in merito, che il provvedimento di riclassamento è stato adottato sulla scorta di una motivazione affatto generica, consistente nell’affermazione che nella microzona dei (OMISSIS), nella quale insistono gli immobili riclassati, “è stata riscontrata una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile oltre che ad interventi diffusi di riqualificazione edilizia, anche ad insediamenti, in zone limitrofe alla microzona, di importanti poli di attrazione sociale e culturale”.

L’impugnata sentenza non si confronta con la genericità di tale apparato motivazionale, limitandosi a contrapporre l’affermazione che il contenuto della perizia giurata, depositata in primo grado ed attestante, in particolare per l’immobile di via (OMISSIS), l’erroneità della variazione di categoria operata dall’ufficio, da civile abitazione ad abitazione signorile (da A2 ad Al), sarebbe irrilevante, trattandosi di un riclassamento “per microzone”, rispetto al quale non inciderebbero le caratteristiche intrinseche dell’immobile.

Così argomentando, la Commissione Tributaria Regionale ha sovrapposto, in realtà, le due fattispecie di riclassamento, previste l’una dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’altra dal successivo comma 336.

Si è visto, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte, passata in rassegna, distingue nettamente le disposizioni dei due citati commi: il comma 335 disciplina il riclassamento fondato sull’accertato significativo scostamento del rapporto tra valore medio catastale e valore medio di mercato degli immobili all’interno di una singola microzona, dovuto ad interventi di riqualificazione urbana dei quali essi hanno beneficiato; il comma 336 disciplina invece il riclassamento fondato su interventi edilizi migliorativi del pregio dei singoli immobili oggetto della revisione dell’estimo catastale.

Ne consegue che la variazione di categoria catastale di un immobile, da civile abitazione (A2) ad abitazione di tipo signorile (Al), avrebbe dovuto essere giustificata da interventi edilizi volti a conferire all’immobile un maggior pregio, interventi di cui la sentenza impugnata non dà atto e che non sono stati individuati nel provvedimento di riclassamento impugnato in prime cure.

Nè, come ha giustamente affermato la ricorrente, può “sanare” la originaria carenza motivazionale del provvedimento di riclassamento il riferimento da parte dell’ufficio, nell’atto di appello, agli impianti sportivi dell’Acqua Acetosa e alla Moschea quali “poli di attrazione sociale e culturale” che avrebbero determinato l’aumento del valore catastale degli immobili situati nella microzona dei (OMISSIS), in quanto, in campo tributario, non è ammessa l’integrazione in giudizio della motivazione dell’atto impugnato (Cass., sez. 5, n. 25450/2018, Rv. 650715-01, con specifico riferimento all’atto di riclassamento catastale).

E’ appena il caso, infine, di rilevare che, a sostegno della decisione assunta dalla Corte territoriale censurata in questa sede, non vale il riferimento all’arresto di questa Suprema Corte, sez. 5, n. 21176/2016 (non massimata), il quale, seguendo un orientamento meno rigoroso, poi superato, come visto, dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto adeguata la motivazione dell’atto di riclassamento che avesse esplicitato i presupposti dell’accertamento, conseguente alla verifica per microzone, indicando la previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio del 16/2/2005 e riproducendo integralmente (salva la sua allegazione) la richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica catastale abbia tratto impulso.

A tacer d’altro, infatti, l’Avvocatura erariale non ha nemmeno dedotto che l’atto di riclassamento impugnato abbia riprodotto la richiesta del Comune di Roma di avvio del procedimento di revisione catastale, nè che tale richiesta sia stata allegata al detto atto e notificata al contribuente insieme con esso.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata e la Corte, decidendo nel merito, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, deve annullare l’atto di riclassamento impugnato in prime cure dalla contribuente.

La circostanza che l’orientamento interpretativo della Suprema Corte, qui seguito, in tema di standard motivazionale dell’atto di riclassamento catastale, si è consolidato ed è divenuto costante in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) impugnato in prime cure.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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