Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3000 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3000 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 26359-2010 proposto da:
PATELLA MAURIZIO PTLMRZ63D26A234A, ORLANDO
GIOVANNA RLNGNN73H64E859X, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA M. DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato
SIMONA BARBERIO, rappresentati e difesi dall’avvocato SARDO
GIUSEPPE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
PAGLIUSI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
TRASONE 8/12, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE
ERCOLE, rappresentato e difeso dall’avvocato VETERE
VINCENZO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso la sentenza n. 203/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 17/02/2010, depositata il 04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Ric. 2010 n. 26359 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

Svolgimento del processo

l) La Corte di appello di Catanzaro con sentenza 4 marzo 2010 , in

reintegrazione

dell’odierno

ha disposto ala

resistente Andrea

Pagliusi

possesso di un fondo agricolo sito in Altilia,

nel

contrada

Petrarizzo.
Pagliusi aveva lamentato che gli odierni ricorrenti Patella e
Lombardo, da lui assunti quali dipendenti per la coltivazione del
fondo, si erano rifiutati di rilasciarlo, adducendo l’esistenza di
un rapporto agrario, così violando l’altrui possesso
dell’immobile.
La Corte calabrese ha accolto la tesi dell’appellante, secondo

cui: tra le parti era sorto un rapportQ di lavoro subordinato, con
zuppoten ine.atìzj_o per

non era stata

dimostrata

la dissimulazione di

2-71)1DD-ÌC3

un r aftittan7a

agraria; il rifiuto di restituzione equivaleva ad indebita
ìnterversione del possesso.
Patella e Lombardo ricorrono con atto del 9 novembre 2010,
articolato su unico motivo, che denuncia vizi di motivazione ex
art. 360 n. 5 c.p.c.
Pagliusi ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Dopo la comunicazione della relazione non sono state depositate
memorie.

n. 26359-10 D’Ascola rei

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riforma della sentenza di primo grado,

Il Collegio condivide la relazione preliminare redatta ex art. 380
bìs, il cui eQntenuto viene qui riproposto.
2) 11 ricorso appare manifeEtamente infondato.
Esso si articola in tre punti, che lamentano l’inadeguata

Il primo profilo concerne una nota, a firma Pagliusi e Patella, in
cui il lavoratore riconosceva all’attore un credito di 40milioni
di lire e in cui si faceva cenno a un debito con altro soggetto,
tale sig. Notti, per “affitto terreni”.
Parte ricorrente rileva che tali due circostanze depongono contro
l’ipotesi del rapporto di lavoro dipendente.
Trattasi di circostanza non significativa in sede di legittimità,
giacchè la sentenza di merito, sia pur implicitamente, ne ha
escluso la rilevanza, nell’ultima parte di pag. 7, ove, nello
scrutinare la documentazione disponibile, ha valorizzato il ben
più esplicito documento del 3 marzo 2000, interpretabile
logicamente nel senso dell’esclusione di un rapporto agrario già
esistente.
E’ pervenuta alla motivata conclusione che fino a tale data (3
, marzo 2000) tra i coniugi Patella e il Pagliusi non vi fosse un
rapporto contrattuale che avesse trasferito agli appellati la
detenzione del fondo.
Trattasi di apprezzamento di merito incensurabile in questa sede,
posto che spetta al giudice di appello valutare quali risultanze

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valutazione di risultanze documentali.

valorizzare tra quelle disponibili (Cass 27162/09 ex multis),
purchè la sua decisione sia congruamente e logicamente motivata,
come senz’altro accade nella specie, grazie al preciso richiamo di
documenti significativi.

Orlando), che fa cenno ad appunti su somme da dare ed avere, che
costituirebbero un “implicito riconoscimento” da parte del
Pagliusi di un rapporto di “lavoro pregresso, parlandosi di fieno,
insilato nuovo e vecchio”.
Anche in questo caso trattasi di documentazione, ricompresa nella
valutazione di cui si è detto, che non è

decisiva,

perchè non è

tale da escludere che sia stata tenuta in considerazione: non
palesa cioè una evidente incompatibilità logica con la conclusione
raggiunta, tale da consentire di ritenere insufficiente o
inadeguata la motivazione resa.
E’ lo stesso ricorso a esprimersi nel senso che può apparire
“strano” il testo di questo appunto redatto tra dipendente e
proprietario, considerazione che dimostra la opinabilità della
risultanza e la non decisività (su cui cfr Cass. 3668/13;
, 18368/13;) di essa contro la tesi qui accolta dalla Corte di
appello.
2.2) Ancor meno rilevante è il terzo documento invocato,
costituito dalla missiva con cui un ufficio ministeriale
trasmetteva ad altro ufficio INPS un’informativa sul rapporto tra

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2.1) Il secondo profilo concerne altra scrittura (Pagliusi-

le parti, esprimendo l’avviso che fosse configurabile un rapporto
di piccola colonia e non di lavoro subordinato.
In

proposito

va

osservato

che

trattasi

di

valutazione

amministrativa priva di fede privilegiata, in quanto consiste non

apprezzamento.
Orbene, poiché sul medesimo punto vi è stato approfondito
accertamento istruttorio nella sede processuale propria, con
audizione di testimoni e comparazione delle risultanze di segno
opposto acquisite, è evidente che non può costituire vizio di
motivazione della sentenza l’essersi discostata dalla valutazione
di un ufficio amministrativo. Sul punto è stata fornita adeguata
motivazione circa le modalità di pagamento mensili e gli altri
elementi che sorreggevano il diverso apprezzamento.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna
alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in
relazione al valore della controversia.
PQM

. La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite
liquidate in euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre
accessori di legge.

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in una attestazione di percezione sensoriale, ma in un libero

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^
Sezione civile tenuta il 23 ottobre 2013

Il Presid

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