Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3000 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 10/02/2010), n.3000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato ZEMA

DEMETRIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMI ENRICO;

– ricorrenti –

contro

DE BARTOLOMEO FRANCESCO SRL P.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore D.B.F., elettivamente

domiciliato in ROMA VIA BARONIO 54/A presso lo studio dell’avvocato

BARBERIO ROBERTO che lo rappresenta e difende;

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell’avvocato PUTIGNANO PAOLA

DANIELA, rappresentato e difeso dall’avvocato SICILIANI TOMMASO;

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANOIO

109, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SEBASTIO ATTILIO;

– controricorrenti –

e contro

P.L., R.G., B.V.;

– intimati –

e sul ricorso n. 318/2005 proposto da:

P.L., R.G., B.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 183, presso lo

studio dell’avvocato BENINCAMPI URSULA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MALANDRINO MATTEO;

– ricorrenti –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

40, presso lo studio dell’avvocato PUTIGNANO DANIELA P, rappresentato

e difeso dall’avvocato SICILIANI TOMMASO;

DE BARTOLOMEO FRANCESCO SRL P.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore D.B.F., elettivamente

domiciliato in ROMA VIA BARONIO 54/A presso lo studio dell’avvocato

BARBERIO ROBERTO che lo rappresenta e difende;

A.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SEBASTIO ATTILIO;

– controricorrenti –

e contro

G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 313/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, depositata il 20/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato BARBERIO Roberto difensore di D.B.

F., che ha chiesto di riportarsi ed insiste sulle conclusioni

asserite in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

27373/04 per quanto di ragione e accoglimento del ricorso 318/05.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente del Tribunale di Taranto, a seguito di ricorso proposto dagli Ing.ri G.E., B.V., R.G. e P.L., ingiungeva al raggruppamento di imprese denominato C.I.E.T.A. di pagare agli istanti la somma di L. 238.456.320 per prestazioni professionali rispetto alla somma di L. 260.000.000, portata nella scrittura privata del (OMISSIS) intercorsa fra le stesse parti. Assumevano gli istanti di avere avuto dal raggruppamento di imprese denominato C.I.E.T.A. l’incarico delle progettazione integrale delle opere relative alla realizzazione di 338 alloggi in zona nord – ovest di (OMISSIS) e che con scrittura privata del (OMISSIS) si era convenuto che il loro credito per l’opera prestata era di L. 260.000.000 a pagarsi entro il (OMISSIS).

Avverso tale decreto proponevano distinte opposizioni P. A., A.U. e D.B.F., il primo adducendo che non era sua la sottoscrizione posta a margine e gli altri contestando la natura consortile della C.I.E.T.A., nel senso che la medesima non legittimava i ricorrenti a chiedere l’intero, mancando un rapporto di solidarieta’, almeno all’epoca, tra i singoli partecipanti al raggruppamento.

Il Tribunale di Taranto – sezione stralcio – con sentenza n. 444/2002 rigettava le opposizioni.

La Corte di Appello di Lecce, sez. dist di Taranto, con sentenza n. 313/04 depositata il 20.9.04, pronunciando sugli appelli riuniti proposti da P.A., A.U., D.B. F. nei confronti di G.E., B.V., P.L., R.G., accoglieva i ricorsi e revocava il decreto ingiuntivo opposto;condannava gli appellati alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

La Corte di merito, pur riconoscendo che, nel caso che ne occupa, ricorreva l’ipotesi dell’associazione temporanea di imprese, escludeva che la sussistenza di una responsabilita’ solidale fra le imprese partecipanti, sia perche’ trattavasi di un raggruppamento privo di personalita’ giuridica sia perche’ il mandato collettivo lasciava salva l’autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati e i rapporti con i terzi;solo con L. n. 109 del 1994 (art. l3, comma 2) successiva alla scrittura, sarebbe stata prevista la responsabilita’ solidale delle imprese partecipanti all’Associazione Temporanea di Imprese.

Per la cassazione della decisione ricorrono con separati ricorsi G.E. nel proc. n. 27373/04 di R.G: P.L., R.G. e B.V. nel proc. n. 318/05, esponendo rispettivamente quattro motivi e due motivi. Resistono con separati controricorsi gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, attenendo alla stessa sentenza, sono stati riuniti.

Con i primi due motivi del ricorso G. si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 634 c.p.c., nel punto in cui ha ritenuto che la dichiarazione (OMISSIS) non rappresenta una dichiarazione unilaterale e solidale di debito da parte delle imprese costituite e, quindi, non e’ utilizzabile per la richiesta di decreto ingiuntivo. Si sostiene, invece che trattasi di una confessione unilaterale di debito, pienamente valida verso i creditori solidali per l’accesso al procedimento monitorio.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., nel punto in cui ha escluso il vincolo solidale fra le imprese che si erano obbligate ed avevano sottoscritto lo stesso documento, dando atto del completamento di tutte le prestazioni del subappalto dei 4 professionisti, ed avevano concluso per la corresponsione dell’importo dovuto e le relative modalita’ di pagamento.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2251 c.c. e segg., nel punto in cui ha escluso la societa’ di fatto fra le imprese costituite e qualifica il gruppo di imprese operanti come Raggruppamento Temporaneo di Imprese come “un gruppo di societa’ omogeneo che opera nelle tre circostanze: contratto di appalto con la P.A.; contratto di subappalto e dichiarazione di debito, affermando che esso non e’ ancora codificato nell’Ordinamento e si fonda su un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile conferito dalle imprese ad un Capogruppo per tutte le attivita’ con la Pubblica Amministrazione. Si sostiene, invece che il contratto di subappalto non e’ tra la P.A. e le imprese, ma tra imprese e professionisti; non risulta dal contenuto del contratto tra Comune ed imprese che l’appalto sia conferito soltanto ad imprese ben individuateceli che e’ stato conferito anche all’ing. F.V., rappresentante della societa’ – capogruppo; non vi e’ traccia di un mandato di rappresentanza conferito ad un Capogruppo, ma solo l’affermazione che vi e’ un capogruppo, l’ing. F.V., che si dichiara di agire per conto della C.I.E.T.A., con facolta’ di rappresentanza ne’ gratuita ne’ irrevocabile; non risulta che il Capogruppo avesse un mandato formale con la potesta’ di obbligare singolarmente le imprese nei confronti della P. A. preservando l’autonomia marginale di ciascuna delle imprese: nella specie i professionisti non hanno convenuto rapporti con la P.A., ma con un identificato gruppo di impreseci contratto di subappalto, che e’ a se stante e non costituisce rapporti diretti con la P.A. non ha nessuno dei requisiti enunciati dal Giudice perche’ le imprese possano essere considerate un Raggruppamento Temporaneo di imprese; inoltre, che l’ingiunzione era stata chiesta ed ottenuta solo contro le imprese Fasano spa, A., D.B., P. e A.;

infine, che l’impresa Putignano non aveva mai contestato la prescrizione del credito dei professionisti, e che la sua linea di difesa di nulla dovere non era sorretta dalla prova di avere estinto il debito. Vale premettere in linea di puro diritto che il D.Lgs. 12 aprile 1992 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture) ammette tra i soggetti partecipanti alla gara di appalto i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da imprenditori individuali, consorzi fra societa’ cooperative e consorzi stabili.

Ai fini della costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al legale rappresentante di uno di esse, detto mandatario, a cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto.

Si puo’ allora dire che il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite attribuisce alla societa’ mandataria la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino all’estinzione del rapporto (Cass. Sez. 3^, 5.2.2008 n. 2670).

La giurisdizione amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi sulla possibilita’ di sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara di appalto da parte dei professionisti cui sia demandato di predisporre il progetto esecutivo dell’opera pubblica ed ha escluso l’ipotesi di “appalto integrato”, in quanto il professionista incaricato dell’attivita’ di progettazione non entra a far parte del raggruppamento, non assume alcuna responsabilita’ relativa alla presentazione dell’offerta e non assume la qualita’ di concorrente ne’ quella di titolare del rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di aggiudicazione (TAR Lazio 17 aprile 2008 n. 3305). Vale allora osservare che la motivazione adottata al riguardo dalla Corte di Appello non consente di individuare da quali elementi di fatto sia deducibile che lo stesso Raggruppamento di Imprese non avesse la capacita’ di conferire l’incarico della progettazione agli anzidetti professionisti e successivamente di coinvolgere le stesse imprese nella promessa di pagamento e ricognizione di debito, di cui alla scrittura privata del (OMISSIS), dal momento che tale capacita’ trova il suo supporto abilitativo nello stesso disposto normativo.

Lo stesso ragionamento e’ a farsi circa la sussistenza della prova scritta posta a base della richiesta di decreto ingiuntivo ove si osservi che ai fini dell’art. 634 c.p.c., e’ prova idonea qualsiasi documento meritevole di fede quanto all’autenticita’, benche’ privo dell’efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2701 c.c. sicche’ devono considerarsi prove idonee anche le promesse unilaterali per scrittura privata, provenienti dal debitore o da terzi, che conferiscano un grado di certezza relativa quanto alla fondatezza della pretesa, in modo che possa essere riempita anche con la prova per presunzioni nei limiti di cui all’art. 2702 c.c. e all’art. 214 c.p.c. e segg.;

Andava, quindi, riscontrato sulla base della documentazione esibita l’inserimento delle imprese ingiunte nelle due successive scritture private di conferimento dell’incarico e di promessa di pagamento e ricognizione di debito e, in ipotesi affermativa, se e in quale misura ciascuna delle imprese ingiunte ne fosse ancora obbligata.

Infondato e’, invece il quarto motivo del ricorso G. nella parte in cui ravvisa una societa’ di fatto tra le imprese costituitesi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese a sensi e per gli effetti del D.Lgs. 12 aprile 1992, n. 163, perche’, a norma della stessa disposizione di leggeri tratta di un raggruppamento di imprese che agisce per mezzo di un capogruppo dotato di mandato con rappresentanza conferito da ciascuna delle imprese raggruppate.

Con il primo motivo del secondo ricorso ( P., R. e B.) si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e dell’art. 342 c.p.c. giudicato interno. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe affermato che le imprese P., A. e D.B. avrebbero estinto il debito di cui trattasi, mentre, invece, costoro non avevano mai eccepito l’assunta estinzione.

Il motivo e’ infondato, perche’ non risulta che la Corte di merito abbia fatto tale affermazione :risulta, invece, che che il giudice di appello si e’ dilungato a spiegare le ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che gli intimati non fossero tenuti a pagare la somma ingiunta.

Con il secondo motivo del secondo ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1294, 1988 e 2730 c.c. e difetto di motivazione nel punto in cui ha ritenuto che la scrittura privata del (OMISSIS) non sarebbe valsa a fondare la responsabilita’ solidale, perche’ le parti con detta scrittura non avrebbero assunto una responsabilita’ solidale in quanto questa non discendeva dalla legge all’epoca vigente in materia di raggruppamento di imprese in associazione temporanea. Si sostiene che la Corte di merito ha errato nell’applicazione dell’art. 1988 c.c. in tema di promessa di pagamento e ricognizione di debito e dell’art. 2730 c.c. in tema di confessione, perche’ la detta scrittura, posta a base del decreto ingiuntivo e, quindi, delle pretese creditorie azionate, costituisce una ricognizione di debito titolata e una confessione.

Il motivo va accolto in riferimento alla motivazione adottata a proposito del ricorso G.. Ne consegue che, accolti, per le ragioni espresse in motivazione, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso G., nonche’ il secondo motivo del ricorso P. ed altri; rigettati il quarto motivo del ricorso G. e il primo motivo del ricorso P. ed altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Lecce.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il primo, secondo e terzo motivo del ricorso G., nonche’ il secondo motivo del ricorso P. ed altri; rigetta il quarto motivo del ricorso G. e il primo motivo del ricorso P. ed altri; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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