Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3000 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/02/2020), n.3000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22167-2018 proposto da:

EURO VARAZZE DI P.G.O E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

CASTELLANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VIVIANA LUCIANA PEDRAZZINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 101/4/18 depositata in data 31 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 554/6/15 della Commissione tributaria provinciale di Savona che a sua volta aveva accolto il ricorso della Euro Varazze di P.G.o & C Sas, relativo ad avviso di accertamento IVA e IRAP 2010 con cui erano stati rideterminati maggiori ricavi sulla base dell’applicazione degli studi di settore del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), D.L. 331 del 1993, art. 62 sexies ed ex lege n. 146 del 1998;

– La CTR non condivideva la sentenza di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti per la corretta applicazione degli studi di settore alla fattispecie. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia ha replicato depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con istanza depositata in data 7.6.2019, la contribuente ha richiesto la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, producendo oltre alla domanda di definizione della lite anche quietanza di pagamento della prima rata nella misura fissata;

– La presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

la Corte, letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA