Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3000 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3000 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA

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sul ricorso 7713-2017 proposto da:
ONEYESOM FESTUS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO
SGARBI;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato –

avverso la sentenza n. 321/2017 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 7
febbraio 2017, ha rigettato il gravame di ONEYESOM Festus, di
nazionalità della Nigeria, avverso l’impugnata sentenza che
aveva rigettato le sue domande di riconoscimento dello status
di rifugiato e di protezione sussidiaria e umanitaria. La Corte

Data pubblicazione: 07/02/2018

ha condiviso il giudizio della competente Commissione
territoriale che aveva ritenuto generico e non credibile il
racconto dell’interessato circa il rischio di iniziazione forzata a
una setta religiosa, in considerazione di varie contraddizioni
nella narrazione sulla denominazione della setta, indicata nella

giudice come quella degli Ogboni, sul luogo, sull’epoca di inizio
e sul contenuto delle minacce.
Avverso questa sentenza ONYESOM Festus ha proposto
ricorso per cassazione, sulla base di due motivi; il Ministero
dell’interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di
legge e vizio di motivazione, per avere ritenuto inattendibile e
non credibile il suo racconto in una materia in cui l’onere
probatorio è attenuato, ed ha imputato ai giudici di merito di
non avere assolto al dovere di cooperazione nell’accertamento
dei fatti rilevanti, anche tramite un’attività istruttoria ufficiosa;
inoltre, ha lamentato l’omessa considerazione della sua
condizione personale di soggetto di giovane età e con un basso
grado di scolarizzazione, dell’esistenza di conflitti politici, sociali
e religiosi nel paese di provenienza (Nigeria) e del rischio di
persecuzione da parte di persone che pretendevano la sua
affiliazione ad una setta religiosa.
Il motivo censura il giudizio di non credibilità delle
dichiarazioni del richiedente, ritenute non “coerenti e plausibili”
(art. 3, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 251/2007) all’esito di una
incensurabile valutazione che è riservata al giudice di merito.
Non giova al ricorrente invocare il principio dell’attenuazione
dell’onere probatorio vigente in materia, sia perché la deroga al
tradizionale principio dispositivo opera solo in presenza di
Ric. 2017 n. 07713 sez. M1 – ud. 05-12-2017
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fase amministrativa come quella dei Ritualisti e davanti al

sostanziale credibilità delle dichiarazioni del richiedente (Cass.
n. 25534/2016); sia per difetto di specificità del ricorso, a
norma dell’art. 366, n. 4 e 6, c.p.c., avendo l’interessato
l’onere di riportare nel ricorso i fatti costitutivi del diritto
azionato eventualmente indicati nel giudizio di merito (Cass n.

ricorrente limitato a generici cenni ai fatti posti a sostegno
della domanda di protezione.
Il motivo è inammissibile quanto al dedotto vizio
motivazionale, supponendosi come ancora esistente il controllo
di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece
denunciabile, in seguito alla modifica dell’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012,
convertito in legge n. 134/2012, soltanto l’ipotesi – non
ricorrente nella fattispecie – dell’omesso esame di un fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass.,
sez. un., n. 8053 e 8054/2014).
Il Collegio non condivide la proposta del relatore nel senso
della fondatezza del secondo motivo, che è invece infondato in
conseguenza del giudizio di sostanziale inattendibilità del
racconto dell’interessato.
Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese,
non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q. M.
La Corte rigetta ricorso.
Roma, 5 dicembre 2017.

Il Presidente
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19197/2015), onere non assolto nella specie, essendosi il

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