Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3000 del 03/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 22/09/2016, dep.03/02/2017), n. 3000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4831/2015 proposto da:
S.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dagli Avvocati Giovanna Cerreto e Carlo Grasso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– resistente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 15
ottobre 2014.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22
settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso depositato nel 2010 presso la Corte d’appello di Roma, S.G. chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, lamentando la irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi alla Corte dei conti di Roma con ricorso depositato nel 1978, deciso in primo grado dalla sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, cui la causa era stata trasferita, con sentenza del 18 gennaio 2008;
che l’adita Corte d’appello riteneva che dovesse tenersi conto della sola durata del giudizio presupposto successivo alla presentazione, da parte del ricorrente, della istanza di prosecuzione (1995), sicchè la durata complessiva del giudizio era stata di circa dodici anni;
che, detratti tre anni di durata ragionevole, la Corte d’appello ha quindi ritenuto indennizzabili nove anni, in relazione ai quali ha liquidato la somma di Euro 4.500,00;
che per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato a tre motivi;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;
che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano l’errore nel quale è incorsa la Corte d’appello nel calcolare la durata del giudizio presupposto, assumendo come dies a quo la data di presentazione della istanza di prosecuzione (29 novembre 1995), omettendo di considerare che il giudizio era iniziato nel 1978;
che con il secondo motivo il ricorrente si duole della liquidazione dell’indennizzo, effettuata dalla Corte d’appello applicando il criterio di 500,00 Euro per anno di ritardo, in luogo degli ordinari criteri (750,00 Euro per i primi tre anni; 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi);
che con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese del procedimento;
che il primo motivo di ricorso è fondato;
che, invero, dallo stesso decreto impugnato emerge che il giudizio presupposto ha avuto inizio con ricorso del 1978, sicchè appare evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello nel ritenere che la durata del giudizio presupposto da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione della L. n. 89 del 2001, fosse solo quella successiva alla istanza di prosecuzione del 29 novembre 1995 e non anche la data iniziale del giudizio stesso;
che, d’altra parte, se è vero che la fase del procedimento amministrativo non concorre a determinare la durata del giudizio presupposto (Cass., S.U., n. 4429 del 2014), è altresì vero che la fase amministrativa concernente la pretesa del ricorrente era iniziata con domanda del 2 luglio 1974 e che al 1978 risaliva l’inizio della fase giurisdizionale;
che l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, atteso che la Corte d’appello dovrà procedere a nuova valutazione della durata irragionevole del giudizio presupposto e quindi alla successiva determinazione dell’indennizzo dovuto e alla liquidazione delle spese del giudizio di merito;
che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017