Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 300 del 12/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, (ud. 03/06/2020, dep. 12/01/2021), n.300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22173-2019 proposto da:

FONEMA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA GUIDONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO PERSIO;

– ricorrente –

contro

PAER MATIC SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2164/2017

del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO CELENTANO che visto

l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio rigetti il ricorso dichiarando competente il Tribunale

di Ascoli Piceno.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato, con ordinanza del 12 giugno 2019, l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente (a decreto ingiuntivo), la FONEMA s.r.l., riconoscendo la propria competenza a conoscere della controversia instaurata da PAER MATIC s.r.l. con ricorso monitorio avente ad oggetto il pagamento della fornitura della merce compravenduta, in ordine alla quale la opponente deduceva la esistenza di vizi, per non avere subordinato le domande di merito al preventivo rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale proposta, tanto da far ritenere quest’ultima come non proposta.

La FONEMA ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la predetta ordinanza, articolato su tre motivi.

Non ha svolto difese la PAER MATIC s.r.l..

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni, presentate nel senso del rigetto del ricorso, ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo, il secondo ed il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 e dell’art. 276 c.p.c., comma 2, nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., e conseguentemente degli artt. 19 e 20 c.p.c., per avere ritenuto il giudice adito che l’eccezione di incompetenza per territorio non fosse stata sollevata in via preliminare rispetto al merito della controversia, pur trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine al quale l’eccezione costituisce di per sè ipotesi di nullità del decreto emesso, che ove fondata comporta la revoca del provvedimento monitorio, dando rilievo a circostanze, quali la richiesta di restituzione di somme di denaro, che era subordinata al rigetto dell’eccezione, oltre ad omessa pronuncia sul merito della stessa eccezione.

I motivi – da trattare unitariamente perchè investono la medesima questione relativa all’eccezione di incompetenza territoriale – sono privi di fondamento nei termini di seguito esposti.

Dal provvedimento impugnato, nonchè dagli atti del giudizio di merito (che la Corte, in sede di regolamento di competenza, può e deve esaminare: cfr. Cass. n. 26917 del 2016), emerge che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo non poteva nella specie fare applicazione del principio secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio (derogabile) non può essere sollevata in via gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio (cfr. Cass. 18 giugno 2008 n. 16557), tenuto conto che l’opponente aveva sollevato l’eccezione di incompetenza, riportata al numero 1) delle considerazioni in diritto, utilizzando la seguente espressione: “preliminarmente si eccepisce l’incompetenza territoriale”; mentre ha dedotto le questioni attinenti al merito della controversia soltanto al numero 2) delle deduzioni in diritto.

La proposizione del regolamento di competenza tuttavia investe questa Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione possa essere ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente pertanto di estendere i propri poteri d’indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito fino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonchè di esaminare questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass. 27 novembre 2014 n. 25232; Cass. 7 febbraio 2006 n. 7591; Cass. 29 settembre 2004 n. 19591).

Tanto premesso, si rileva che, avendo la domanda ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, trovano applicazione, oltre al foro generale delle persone giuridiche, coincidente con il Tribunale di Ascoli Piceno, in quanto in tale città ha sede la società opposta, i fori alternativi previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., tra questi ultimi, il foro del luogo dove è sorta l’obbligazione e il foro del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita.

Nel caso all’esame, l’opponente ha eccepito, con tempestivo deposito dell’atto di citazione in opposizione, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno ai sensi degli artt. 18 – 20 c.p.c., indicando come competente il Tribunale di Roma quale foro in cui ha sede la società pretesa debitrice e quale forum contractus, essendo stato l’accordo concluso in (OMISSIS), oltre che quale forum destinatae solutionis, ex art. 1182 c.c., u.c..

Una volta dedotti tutti i profili di incompetenza, ciò non esimeva la parte eccipiente (trattandosi di eccezione in senso proprio in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti) dall’onere di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.

In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore in senso sostanziale, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n. 17311 del 2018; Cass. n. 15966 del 2011).

Di converso nella specie la ricorrente si è limitata a contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri, ma ha provato – attraverso la produzione della visura camerale – solo quello ex art. 19 c.p.c..

L’istanza di regolamento va pertanto rigettata, dovendosi confermare la competenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno.

Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Ascoli Piceno, anche per la definizione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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