Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 300 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 12/01/2010), n.300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Sig. G.F., nella qualità di socio della s.a.s.

Mobili Giannetti, nato a (OMISSIS) il (OMISSIS),

C.F. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. MINGHELLI

Gian Antonio, con studio in Roma, alla C.ne Clodia 19, presso cui

elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura Erariale dello

Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Generale, in persona del suo

Direttore Generale pro tempore in Roma, viale Europa 242;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/39/04 pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 39, il 3 novembre 2004,

depositata il 17 novembre 2004 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la nullità delle sentenze di

primo e di secondo grado.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS), la Guardia di Finanza, Comando di Caserta, effettuava a carico della Giannetti Mobili s.a.s. una verifica fiscale per gli anni dal 1994 al 1998, da cui sarebbe emersa l’utilizzazione, da parte della s.a.s., di alcuni conti correnti intestati non alla società ma al sig. G.G., padre, ed al sig. G.F., socio non amministratore.

Da tali conti, a parere dei finanzieri, venivano tratti gli assegni necessari per il pagamento degli acquisti di mobili non fatturati e, contestualmente, sugli stessi conti pervenivano gli incassi, non contabilizzati, della società.

Nei verbali della G.d.F. si faceva esplicito riferimento ad un procedimento penale contraddistinto dal n. RG 4056/98, avente ad oggetto un’imputazione per vari fatti di usura a carico del sig. G.F..

Alla luce, pertanto, delle inesattezze riscontrate nei libri contabili e delle omissioni delle annotazioni relative agli incassi, l’Agenzia delle Entrate di Santa Maria Capua Vetere notificava per l’anno 1996 al sig. G.F. l’atto di accertamento ai fini IRPEF e SSN n. (OMISSIS) con cui rettificava il reddito di partecipazione, conseguente all’accertamento effettuato nei confronti della società, per un totale di L. 497.305.000.

Avverso tale provvedimento, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, eccependo difetto di motivazione, dacchè l’accertamento sarebbe stato motivato solo per relationem; violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., mancata allegazione degli atti posti a base dell’accertamento; violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, per mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, illegittimità dell’accertamento per erroneità del presupposto economico; violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 4, per non aver opposto ai ricavi accertali i relativi costi ed oneri.

La Commissione adita, con la sentenza n. 1033/10/2001, accoglieva il ricorso del sig. G..

Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, limitandosi a ricordare come l’annullamento in oggetto fosse collegato agli annullamenti intervenuti per la s.a.s. Mobili Riannetti di cui il sig. G. F. possedeva una quota di partecipazione. Pertanto, essendo stata impugnata la sentenza base, l’Ufficio chiedeva la riforma della decisione, senza specificare ragioni e motivi, e contestualmente chiedeva la riunione dei procedimenti.

Controdeduceva il contribuente che l’appello sarebbe stato inammissibile per assoluta genericità, dal momento che un atto di gravame non si sarebbe potuto rifare alle motivazioni ed alle doglianze contenute in un altro gravame, per di più non diretto allo stesso soggetto.

La C.T.R., con la sentenza n. 59/39/04, pronunciata il 3 novembre 2004 e deposi tata il 17 novembre 2004, accoglieva l’appello dell’Ufficio.

Avverso tale sentenza, il sig. G. proponeva ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di controversia su accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone.

E’ giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c’è qui motivo per discostarsi, che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello Stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. S.U. 14815/08).

Alla luce della giurisprudenza ut supra il processo che ne occupa deve ritenersi appello da nullità assoluta, visti. i profili processuali e sostanziali della controversia, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciandosi sul ricorso, cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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