Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 300 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24084-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico -, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato

VITO BELLINI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA che la rappresenta

e difende giusta procura per atto Notaio C. di (OMISSIS)

allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1439/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

17/12/2013, depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Vito Bellini difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Papa Malatesta difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro Equitalia Nord s.p.a. (già Cassa di Risparmio di La Spezia s.p.a.), avverso la sentenza n. 1439/2013 resa inter partes dalla Corte d’appello di Genova in data 18 dicembre 2013, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza n. 408/08 resa in primo grado dal Tribunale di La Spezia.

p.2. Al ricorso ha resistito Equitalia Nord s.p.a.

p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato in camera di consiglio, secondo il rito dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…1 Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente fondato.

p.3. La controversia cui si correla il ricorso trae origine dalla pretesa avanzata da Poste Italiane di ottenere, da parte del Concessionario della Riscossione per la provincia di La Spezia, di una commissione per ciascun versamento effettuato dai contribuenti sul conto corrente postale intestato al concessionario medesimo e destinato alla riscossione dell’I.C.I..

Tale pretesa è stata ritenuta infondata dalla Corte d’Appello di Genova la quale ha aderito a quanto statuito dal Tribunale di La Spezia sull’assunto che l’oggetto di accertamento che si è posto in primo e secondo grado si rinviene nella necessità di verificare se la sopravvenuta privatizzazione della società “poste italiane”ed il passaggio ad un regime di libera concorrenza (in ossequio a quanto statuito dalla legge 662/1996) abbia comportato l’attribuzione in capo a Poste Italiane della facoltà di applicare commissioni a carico dei correntisti postali anche in relazione ai rapporti di riscossione e versamento dell’I.C.I su conto corrente.

A tale quesito il Tribunale di La Spezia e la Corte d’Appello di Genova hanno risposto negativamente. A sostegno della decisione il giudice di seconde cure ha fatto proprio un orientamento della Suprema Corte che con ordinanza n. 15605 del 23-03/20-06 2013 della Sez. 3, ha affermato il principio secondo il quale la disciplina di riscossione dell’I.C.I deve essere considerata come un microsistema che non può “risentire della vicenda della cosiddetta “privatizzazione”” dell’Ente Poste Italiane.

Tale indirizzo – già in precedenza contraddetto dalla sentenza n. 2956 del 7 febbraio 2013 – è stato tuttavia superato da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, cioè dalla sentenza n. 7169 del 26 marzo 2014, correttamente invocata dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso.

Essa ha così statuito: “Il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) è tenuto a pagare a Poste Italiane s.p.a. un corrispettivo per l’accensione e la tenuta del conto corrente sul quale i contribuenti possono versare l’imposta, atteso che, pur essendo il concessionario obbligato ad aprire tale conto, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10 e pur operando, quindi, Poste Italiane in regime di monopolio legale, ai sensi dell’art. 2597 c.c., nessuna disposizione afferma la gratuità del servizio”.

p.4. L’applicazione del ricordato principio di diritto dovrebbe comportare l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con cui appunto si invoca proprio la detta decisione, e, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento degli altri motivi, proposti solo in via subordinata.”.

p.2. Il Collegio non condivide le conclusioni della relazione in ordine all’assorbimento degli altri motivi, perchè sarebbero stati proposti in via subordinata.

Al contrario, gli altri motivi del ricorso non sono stati proposti espressamente in via subordinata.

Solo il secondo ed il terzo pongono questioni che, una volta accolto il primo, rimangono assorbite.

La mancanza di subordinazione degli altri motivi impone di esaminarli, tanto più che la sentenza impugnata, dopo avere enunciato la ratio decidendi, cui si correla il primo motivo, esaminato dalla relazione, ne enuncia di ulteriori e gradate, che apparirebbero idonee a sorreggerne il dispositivo di rigetto dell’appello e renderebbero, ove rigettati, inutile l’accoglimento del primo motivo.

p.3. Tanto premesso, il Collegio ritiene di procedere allo scrutinio degli altri motivi, perchè la decisione riguardo ad essi può avvenire in camera di consiglio.

p.4. Il Collegio, in primo luogo, condivide le argomentazioni esposte dalla relazione a favore della fondatezza del primo motivo e rileva che il secondo ed il terzo, come già preannunciato rimarrebbero assorbiti dal suo accoglimento, onde non è necessario esaminarli, in quanto l’interesse soddisfatto dall’eventuale accoglimento del primo ne rende inutile lo scrutinio, nel mentre l’esito che, come si vedrà, avrà lo scrutinio degli altri motivi, confermerà tale inutilità, ancorchè la fondatezza del primo, in ragione dell’esito di quello scrutinio, non potrà comunque portare all’accoglimento del ricorso.

p.5. Con il quarto motivo si denuncia “violazione dell’art. 101 c.p.c. Nullità della sentenza. Violazione e/o errata interpretazione e applicazione dell’art. 278 c.p.c. Motivazione carente e/o insufficiente e/o contraddittoria.

Violazione delle norme di legge in materia di interpretazione di atti e negozi. Omesso esame su fatti decisivi”.

p.5.1. La censura di violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 viene prospettata assumendosi che la Corte territoriale avrebbe violato la norma, là dove avrebbe rilevato d’ufficio “una questione (quella della sussistenza di una domanda di condanna specifica che invece con tutta evidenza nessuna delle due parti aveva ritenuto tale) senza consentire alla difesa di Poste Italiane di formulare le relative controdeduzioni”.

p.5.1.1. La censura evoca una norma, l’art. 101 c.p.c., comma 2 che, essendo stata introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 non era applicabile al giudizio, giusta la norma transitoria di cui all’art. 58, comma 1 cit. legge. Il giudizio, infatti, iniziò nel 2002 in primo grado.

Peraltro, ove si considerasse il principio codificato espressamente nell’art. 101 c.p.c., comma 2, già presente nell’ordinamento, in quanto codificato nelle varie versioni anteriori dell’art. 183 c.p.c. novellato dalle riforme succedutesi dal 1995 in poi, la censura sarebbe priva di pregio, atteso che è compito ufficioso del giudice di merito individuare il tenore della domanda, come, a tacer d’altro, fa manifesto l’art. 164 c.p.c., comma 4 e ss. Sicchè, tanto nell’attuale ordinamento in cui vige l’art. 101 c.p.c., comma 2 quanto anteriormente alla sua introduzione, poichè la qualificazione della domanda nel suo significato giuridico ed in funzione della individuazione del suo effettivo tenore, è compito che il giudice civile è chiamato ad esercitare d’ufficio, come fa manifesto il tenore degli attuali commi quarto e seguenti dell’art. 164 c.p.c., non è, come non era, predicabile l’assunto che il giudice possa esercitare un potere officioso in violazione di quella norma, quando svolge quell’attività.

p.5.1.2. Con una seconda censura si sostiene che erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto proposta la domanda come domanda avente ad oggetto una condanna specifica, mentre era stata proposta come domanda di accertamento e di condanna generica ai sensi dell’art. 278 c.p.c.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Si fonda, infatti, sul contenuto della citazione, che evoca quanto al punto 17 delle premesse, alle conclusioni di cui ai punti a) e 2) e al punto 3), ma omette di indicare se e dove l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sia stato prodotto e dove in questo giudizio di legittimità, indicazione che, secondo consolidata giurisprudenza era parte dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; indi, ex multis, Cass. sez. un. n. 7161 del 2010).

In tal modo la Corte non è messa in grado di esaminare le allegazioni fondanti la censura.

p.5.1.3. Nella parte finale dell’illustrazione del motivo, la questione dell’esegesi della domanda è, poi, brevemente prospettata con riferimento alle norme sull’esegesi contrattuale, ma, in disparte il precedente rilievo di inammissibilità, è giurisprudenza consolidata quella secondo cui non è alla stregua di dette norme che deve procedere quella interpretazione, sicchè è un fuor d’opera invocare la loro violazione (fra tante: Cass. n. 25853 del 2014; n. 24847 del 2011; n. 4754 del 2004).

p.6. Con il quinto motivo si denuncia “violazione e/o falsa interpretazione e applicazione di norme di legge con riferimento agli artt. 278, 99, 100 e 112 c.p.c. Nullità della sentenza”.

p.6.1. L’illustrazione inizia sostenendo che “le argomentazioni esposte nel precedente 4^ motivo di ricorso evidenziano altresì la sussistenza anche dei sopra rubricati vizi”.

In tal modo il motivo confessa la sua dipendenza da quello precedente e, pertanto, risente della sua sorte.

Peraltro, la censura di violazione dell’art. 278 c.p.c. viene brevemente motivata adducendo che la Corte territoriale “avrebbe sostanzialmente negato la proponibilità di una domanda di accertamento contestualmente ad una domanda di condanna generica, pure consentita dalla norma, negando altresì la sussistenza stessa di una domanda di condanna generica”: senonchè non si indica la motivazione con cui la Corte di merito avrebbe fatto tale negazione.

Altra censura è svolta assumendosi che l’art. 278 c.p.c. sarebbe stato violato anche perchè la Corte territoriale, una volta ritenuta inconfigurabile l’esistenza della domanda di condanna generica, non avrebbe “limitato la domanda all’accertamento del solo an debeatur”, dando rilievo alla mancata opposizione della convenute: la censura è svolta in modo assertorio e, tra l’altro, mostra di ritenere che l’atteggiamento del convenuto possa incidere sulla individuazione del tenore della domanda, il che costituisce una evidente contraddizione proprio con il concetto stesso di domanda oltre che con il potere del giudice di individuarne i termini.

Si continua, poi, adducendo assertoriamente violati gli artt. 99 e 100 c.p.c., per essere la Corte di merito incorsa in ultrapetizione pronunciandosi su una domanda di condanna specifica anzichè generica, ancorchè la prima non fosse stata proposta.

Il motivo si chiude con una deduzione sotto la lett. d) che postula una violazione dell’art. 100 c.p.c. del tutto priva di chiarezza ed intelligibilità.

p.6.2. Tutto il motivo è assolutamente generico (sicchè impinge in inammissibilità alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi) e comunque sconta sempre la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che pretende di discorrere delle domande proposte senza fornire l’indicazione del dove dovrebbero esaminarsi.

p.7. Il Collegio, peraltro, in relazione al quarto e quinto motivo, rileva che la stessa prospettazione dell’esistenza in giudizio di una domanda di condanna generica proposta di iniziativa dell’attore, non avrebbe potuto avere legittimità nemmeno secondo il non recente precedente di cui a Cass. sez. un. n. 12103 del 1995 (secondo il quale: “Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell’attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall’ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’attore a forme di tutela cautelare o speciale (quali l’iscrizione d’ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l’azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all’art. 2600 c.c.). Rispetto a siffatta domanda, l’opposizione del convenuto si configura come richiesta (anche implicita) di accertamento dell’insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ed è ricollegabile all’interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall’attore; con la conseguenza che, una volta proposta detta opposizione, l’attore, al fine dell’accoglimento della propria domanda, è tenuto a dare la dimostrazione della sussistenza del danno (non della sua mera probabilità), anche se indipendentemente dall’individuazione attuale dell’entità dello stesso.”).

Infatti, quel precedente si riferiva all’azione di risarcimento del danno, mentre l’azione delle Poste Italiane aveva base contrattuale.

Inoltre, Cass. n. 3437 del 2014 (nell’affermare il principio di diritto secondo cui: “Nel regime delle preclusioni introdotte con la L. 26 novembre 1990, n. 353, è inammissibile il mutamento d’una domanda di condanna piena in condanna generica, a nulla rilevando che il convenuto vi abbia prestato acquiescenza. Il mancato rilievo dell’inammissibilità determina una nullità della sentenza, destinata a convertirsi in motivo di impugnazione, non assumendo rilievo, nuovamente, il comportamento del convenuto, non suscettibile di apprezzamento ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 3”) ha svolto ampie considerazioni sulle ragioni per cui l’atteggiamento del convenuto non può ormai (cioè dopo l’introduzione delle preclusioni da parte della riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 e successive modifiche) incidere nella materia di cui si discorre, cioè non può rendere ammissibile la possibilità di scrutinare una domanda di condanna generica proposta dall’attore con l’atto introduttivo del giudizio.

Tanto rende la prospettazione delle Poste Italiane, pur se valutata in astratto (cioè come mera questione proposta, indipendentemente dalle modalità di prospettazione dei motivi e dalle ragioni innanzi esaminate), anche priva di fondamento, là dove ha sostenuto che era stata proposta una domanda di condanna generica e che avrebbe potuto essere esaminata, sia a prescindere che in ragione dell’atteggiamento del convenuto.

p.8. Con un sesto motivo si deduce “violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5 e degli artt. 183 e 184 c.p.c. vigenti nel giudizio di primo grado della novella del 2005. Violazione dell’art. 163 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio. Violazione del diritto di difesa. Nullità delle sentenze di primo e secondo grado e dei relativi procedimenti”.

Il motivo è inammissibile (alla stregua del principio di diritto enunciato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi), in quanto non critica la ratio decidendi che riguardo alla questione si coglie effettivamente come decisiva nella sentenza impugnata, là dove essa ha affermato che all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre 2007 in primo grado, Poste Italiane precisò come in citazione, atto che non conteneva alcuna deduzione probatoria, per poi soggiungere che “la mancanza di deduzioni probatorie da parte dell’attrice per dimostrare il quantum del preteso credito è pertanto originaria, indipendente dalla mancata concessione di termini ex art. 184 c.p.c.”.

E’ palese che tutte le considerazioni svolte circa il pregresso svolgimento processuale di primo grado dalla sentenza sono meramente ricostruttive di esso, mentre la ragione effettiva e finale del decidere risiede nella circostanza che, secondo la sentenza impugnata, in ogni caso Poste Italiane non articolò istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (all’udienza del 20 dicembre 2007: nella quale la sentenza de qua ha affermato che vennero richiamate le conclusioni della citazione, riguardo alle quali ha prima osservato che in essa non si erano articolate istanze istruttorie). Ragione effettiva, rispetto alla quale deve aggiungersi che comunque si sarebbe dovuto chiedere in quella sede la revoca della negazione implicita dei termini ai sensi dell’art. 184 c.p.c. avvenuta con il rinvio per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 24 ottobre 2012.

Si deve anche aggiungere che, nell’àmbito della motivazione che si conclude con il riferimento al tenore della precisazione delle conclusioni, la sentenza impugnata enuncia, peraltro, anche un profilo dell’impugnazione proposta con l’appello da Poste Italiane che evidenzierebbe un aspetto dirimente di inammissibilità della censura sul punto, dato che espressamente si afferma (quartultimo e quintultimo rigo della pagina 8 della sentenza) “che l’incidentale doglianza (…) circa la mancata concessione di termini ex art. 184 c.p.c.” risultava “non espressa con specifico motivo di gravame”: è palese che in tal modo la Corte territoriale ha sostanzialmente riconosciuto ed affermato che l’appello sul punto era aspecifico ai sensi del’art. 342 c.p.c., il che avrebbe dovuto indurla a non enunciare neppure l’ulteriore motivazione che ha espresso.

p.9. Con un settimo motivo si denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla domanda ex artt. 2041 e 2042 c.c. in relazione alla fattispecie per cui è causa, con riproposizione della domanda stessa.

Motivazione carente, insufficiente e contraddittoria. Omesso esame circa fatti decisivi. In subordine, violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.”.

Il motivo lamenta che la Corte territoriale non avrebbe pronunciato sulla domanda subordinata di riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell’art. 2041 e 2042 c.c.

p.9.1. Il motivo è inammissibile, atteso che si limita a dire che quella domanda era stata proposta “in primo grado e pure reiterata in grado di appello”, ma non fornisce al riguardo l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, cioè non riproduce direttamente il tenore degli atti nella parte in cui sarebbero state proposte quelle domanda e nemmeno lo riproduce indirettamente, indicando la parte di detti atti nella quale si coglierebbe l’indiretta riproduzione. Inoltre, detti atti nemmeno vengono identificati.

p.10. Con l’ottavo motivo si denuncia: “riproposizione di domanda e/o motivo di appello assorbito. In subordine, violazione e/o errata applicazione ed interpretazione del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3 e della normativa (OMISSIS) nonchè motivazione omessa e/o insufficiente. Ove occorra, nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero omesso esame circa fatti decisivi”.

Ci si duole che il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato sul secondo motivo di appello “relativo alla domanda di riconoscimento delle commissioni di cui trattasi anche in applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3 ed a partire da 1.6.2001”.

p.10.1. In questo caso si riproduce dalla pagina 34 alla pagina alle prime quattro righe della pagina 37 il detto motivo di appello.

Senonchè, il motivo è manifestante privo di fondamento.

E’ palese che la Corte territoriale, una volta constatata la carenza probatoria in ordine ai fatti costitutivi dell’azione sotto il profilo della sua quantificazione (segnatamente osservando che Poste Italiane risultava essere venuta “meno all’onere probatorio a suo carico, posto che essa attrice in nessun scritto difensivo ha mai specificato quanti bollettini di versamento postale I.C.I. sarebbero stati “lavorati” nei periodi decorrenti dal 1.4.1997 e dal 10.6.2001 “per conto” del correntista postale s.p.a. Cassa di Risparmio della Spezia, nè tantomeno ha mai prodotto in causa elenchi…”, etc.), non poteva procedere allo scrutinio della prospettazione esposta nel secondo motivo, giacchè essa pur sempre supponeva che quei fatti fossero stati dimostrati.

p.11. Con il nono motivo la ricorrente – deducendo “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Difetto di motivazione, Omessa esame circa fatto decisivo” – si lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto di compensare le spese giudiziali”in presenza di un contenzioso riguardante questioni giuridiche nuove e complesse”.

p.11.1. Il motivo è privo di fondamento alla luce del consolidato principio di cui a Cass. sez. un. n. 14989 del 2005.

p.12. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato, atteso che la fondatezza del primo motivo nei termini indicati dalla relazione, non è idonea a giustificarne l’accoglimento, in quanto, all’esito dello scrutinio degli altri motivi dal quarto in poi, resta consolidata la motivazione ulteriormente enunciata dalla sentenza impugnata al di là di quella bene censurata con il primo motivo e considerato che tale consolidamento assorbe anche il secondo ed il terzo motivo, al di là dell’assorbimento per effetto della (inutile) fondatezza del primo.

p.13. Il Collegio ritiene che l’oggettiva incertezza della questione posta con il primo motivo, su cui vi è stato intervento delle Sezioni Unite a soluzione di un contrasto, integri giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, secondo il regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile al ricorso in ragione della data di introduzione del giudizio in primo grado. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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