Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 300 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 10/01/2011), n.300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17336-2006 proposto da:

TERRACIRCE DI GROSSI ENZO & C. S.A.S. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante p.t. socio accomandatario Sig. G.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 169, presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI LELIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

NIBBY 7 presso lo studio dell’avvocato ERALDO LIBERATI che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

GIACOMO LAURORA in ROMA 15/11/2010, REP. N. 54439, M.M.

T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 72,

presso lo studio dell’avvocato PICCOLO ANTONIO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale del Dott. Notaio MARIA ANTONIETTA

VITTI in ROMA 20/10/2010, REP. N. 17061;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5302/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, TERZA

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/12/2005, depositata il 05/01/2006, R.G.N.

1790/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ANTONIO PICCOLO;

udito l’Avvocato ERALDO LIBERATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.A., che aveva concesso in affitto alla società Terracirce sas di Grossi Enzo & C. la sua azienda commerciale per la durata di quattro anni ed il corrispettivo crescente per ogni anno di L. 30, 40, 50 e 55 milioni, intimava alla società affittuaria sfratto per morosità e la conveniva per la convalida innanzi al pretore di Terracina che, denegata la richiesta ordinanza interinale di rilascio, disponeva il mutamento di rito.

La causa era decisa dal tribunale della stessa città, che rigettava la domanda di risoluzione del contratto, proposta per l’inadempimento dell’affittuaria società.

Sull’impugnazione di G. e M.M.T., eredi di L.A., provvedeva la Corte d’appello di Roma con la sentenza quivi denunciata, la quale, in accoglimento del gravame, dichiarava risolto il contratto di affitto per inadempimento della società affittuaria.

I giudici dell’appello consideravano che erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto dimostrato l’inadempimento della società, la quale, senza contestare il suo, si era difesa eccependo l’inadempimento della parte concedente.

Aggiungevano che in altro giudizio tra le stesse parti (avente ad oggetto l’opposizione a decreti ingiuntivi di pagamento dei canoni del contratto di affitto e la cui sentenza era divenuta definitiva) il c.t.u. aveva concluso per il carattere del degrado dell’immobile siccome corrispondente alla normale usura, per la sussistenza delle licenze ed autorizzazioni amministrative necessarie all’esercizio dell’azienda alberghiera, per la pretestuosità del rifiuto di versare il canone, non giustificato da alcun inadempimento del concedente.

Per la cassazione della sentenza la società Terracirce sas di Grossi Enzo & C ha proposto ricorso affidato a due mezzi di doglianza articolati in distinti profili.

Hanno resistito con controricorso M.G. e M. T., eredi di L.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 324, 325, 326 e 327 c.p.c – la società ricorrente critica la decisione della Corte d’appello in quanto erroneamente era stato affermato che era passata in giudicato la sentenza, che aveva deciso nel simultaneo processo delle due opposizioni ad ingiunzione. Detta sentenza – precisa la ricorrente – era stata tempestivamente impugnata per cassazione ed il relativo processo, iscritto a r.g.n. 14286 ed assegnato esso pure a questa 3^ sezione civile della Suprema Corte.

Con il secondo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 112 c.p.c. – la società ricorrente assume che, poichè nel giudizio di primo grado svoltosi a seguito dell’esaurimento del procedimento speciale di convalida la parte concedente l’affitto non aveva riproposto la sua domanda di risoluzione del contratto per l’inadempimento di essa società affittuaria, nè si era ritualmente costituita, nè aveva formulato conclusioni nel merito, tutto ciò avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere che vi fosse stata una rinuncia alla domanda.

Il primo motivo non può essere accolto.

Il giudice d’appello non ha basato la sua decisione sul giudicato – siccome inesattamente sostiene la società ricorrente (la quale, peraltro, al fine di far valere il preteso errore circa l’affermata sussistenza del giudicato, si sarebbe dovuto avvalere del rimedio offerto per l’eliminazione dell’errore revocatorio), ma ha fondato il suo convincimento su prove raccolte in altro processo e su circostanze emerse in altre cause civili tra le medesime parti, il che è del tutto legittimo, sulla scorta del principio, pacifico nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità (ex plurimis:

Cass., n. 3102/2002; Cass., n. 8096/2006), a mente del quale nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di trarre il proprie convincimento da prove provenienti da altro processo, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo le parti che vi abbiano interesse contrastare quei risultati discutendoli o allegando prove contrarie.

Ciò è sufficiente per rigettare il motivo, senza la necessità di aggiungere che la risoluzione del contratto è stata pronunciata anche perchè vi era stata ad opera dell’affittuaria il riconoscimento del proprio inadempimento, ratio decidendi questa che la parte ricorrente non ha investito di specifica censura.

Anche il secondo motivo non può essere accolto.

La pretesa rinuncia alla domanda costituisce, infatti, essa pure eccezione non proposta in sede di appello, onde è superfluo aggiungere anche come la eventuale mancata riproposizione espressa della domanda nella fase del giudizio di merito in primo grado, conseguente all’esaurimento del procedimento di convalida, non comporta le conseguenze che la ricorrente vorrebbe ricondurvi.

Invero l’opposizione dell’intimato trasforma il procedimento speciale di convalida in un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice competente è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ancorchè non espressamente formulata dall’intimante, trattandosi di domanda virtualmente contenuta e, quindi, tacitamente proposta (Cass., n. 23694/2004; Cass., n. 15021/2004; Cass., n. 674/2005).

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200, 00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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