Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 300 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 300 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 14408-2010 proposto da:
FRANCALANZA

STEFANO

C.F.

FRNSFN67T24D612J,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S.
SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO
D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avvocato SCISCA
ROBERTO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3294

A.S.I.- ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI (già ASIROBICON)
S.P.A.,

P.I. 03626780104, in

persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 09/01/2014

in ROMA,

presso lo studio

VIA SABOTINO 22,

dell’avvocato TARDELLA CARLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato JUCCI GUIDO, giusta
delega in atti;

controri corrente –

di MILANO, depositata il 04/06/2009 R.G.N. 1778/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato SCISCA ROBERTO;
udito l’Avvocato TARDELLA CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 459/2009 della CORTE D’APPELLO

i

R.G. n. 14408/10
Ud. 19.11.13
Francalanza c. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 4.6.09 la Corte d’appello di Milano rigettava il
gravame interposto da Stefano Francalanza contro la pronuncia n. 2199/07 del
Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva respinto la domanda di

accertamento dell’illegittimità, con le relative conseguenze risarcitorie, del
provvedimento con cui la S.p.A. Ansaldo Sistemi Industriali (già ASIROBICON) lo
aveva collocato in CIGS a decorrere dal 16.1.06.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Stefano Francalanza affidandosi ad un
solo articolato motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
La Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con unico articolato motivo si denuncia vizio di motivazione e falsa
applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere l’impugnata sentenza
omesso di valutare documenti decisivi. In particolare, si lamenta che i giudici
d’appello non hanno considerato che la Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. non ha
fornito prova — pur essendone onerata – della sussistenza della crisi aziendale che
l’aveva portata a chiedere ed ottenere l’ammissione alla CIGS e hanno trascurato o
malamente interpretato le risultanze di documenti prodotti in corso di causa quali,
ad esempio, i bilanci e i libri matricola societari, da cui emerge una vera e propria
espansione (con numerose nuove assunzioni) dell’attività aziendale. Allo stesso
modo — prosegue il ricorso — la gravata pronuncia ha tralasciato di verificare se la
società avesse ottemperato agli obblighi assunti con le maestranze circa rotazione,
formazione e riqualificazione, mobilità interaziendale, dimissioni incentivate,
mobilità interfunzionale, blocco del turn over, outplacement, con particolare
riferimento all’obbligo di reimpiegare i lavoratori collocati in CIGS. Anzi —
continua il ricorso — proprio dall’esame incrociato dei dati emergenti dai documenti
predetti risulta che il blocco del turn over, oggetto di specifico accordo, non è stato
rispettato e che, malgrado i 154 nuovi assunti tra il 2006 e il 2007, la Ansaldo
Sistemi Industriali non ha trovato il modo di richiamare in servizio il ricorrente,
unico dipendente poi licenziato al termine della CIGS. L’impugnata sentenza —
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RG. n. 14408/10
Ud. 19.11.13
Francalanza c. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.

conclude il ricorso — ha poi omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione
del ricorrente a rotazione, a riqualificazione professionale, a rioccupazione
mediante mobilità interaziendale o interfunzionale, come pur era stato previsto
dall’accordo del 19.12.05: ciò dimostra che la CIGS, illegittima per assenza delle

condizioni di ammissibilità, lo è anche per mancata esecuzione degli obblighi
discendenti dall’accordo siglato fra le organizzazione sindacali e la società, che non
ha provato di averli adempiuti, pur essendo in tal senso onerata ex art. 2697 c.c.

2- Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c., da
seguirsi ratione temporis nel caso di specie.
Si premetta che l’art. 366 bis c.p.c. è stato abrogato dall’art. 47 legge n. 69/09,
abrogazione che però — ai sensi dell’art. 58 ult. co . cit. legge — è efficace nelle
controversie in cui il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione sia stato
pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, vale a
dire dopo il 4.7.09.
La sentenza impugnata con il ricorso in oggetto è stata, invece, pubblicata il
4.6.09, sicché risulta ancora applicabile l’art. 366 bis c.p.c.
Ciò detto, è inammissibile la congiunta proposizione di doglianze inquadrabili sub
specie art. 360 co. 1° nn. 3) e 5) c.p.c. (come ha fatto l’odierno ricorrente), a meno
che non sia accompagnata dalla formulazione, per il primo vizio, del quesito di
diritto, nonché, per il secondo, dal momento di sintesi o riepilogo, in forza della
duplice previsione di cui all’art. 366 bis c.p.c. come interpretato da costante e
nutrita giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 20.5.13 n.
12248, nonché in precedenza, ex aliis, Cass. S.U. 1°.10.07 n. 20603; Cass. Sez. III
25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. III 30.12.09 n. 27680).
Invece, il ricorso in oggetto, nella parte in cui lamenta violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, non enuncia l’apposito quesito, mentre nella parte
in cui si duole di vizio di motivazione non si conclude con la formulazione del
prescritto momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, per circoscriverne
puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
predisposizione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
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R.G. n. 14408/10
Ud. 19.11.13
Francalanza c. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.

A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso in sostanza sollecita una generale
rivisitazione dell’intero materiale di causa, il che è estraneo alla logica che è alla
base dell’art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. e alla costante giurisprudenza di questa Corte

proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive
pronunce conformi).
Né il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi
per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a
dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura
del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero
confronto con determinati documenti, vale a dire attraverso un’operazione che
suppone un accesso diretto agli atti ed una loro delibazione complessiva, il che non
è consentito in sede di legittimità.

3- In conclusione, il ricorso va dichiarato per più versi inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del
giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 19.11.13.

Suprema, secondo la quale spetta al giudice di merito individuare le fonti del

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