Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 30

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 10575-2014 proposto da:

BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A., incorporata da INTESA SANPAOLO

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

l’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALERIO TAVORMINA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 91/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROBERTO CATALANO, con delega,

che ha chiesto: la cessata materia del contendere;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per: la cessata materia del

contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata in data 18 marzo 2013, la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la Banca di Trento e di Bolzano spa a risarcire alla Curatela del Fallimento (OMISSIS) spa il danno di Euro 541.160,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come da motivazione, dal 17/3/98 al saldo, ed ha compensato per un quarto le spese, condannando la Banca alla rifusione della restante frazione, come liquidata.

La domanda della Curatela era intesa a far valere le condotte poste da funzionari,tratti anche a giudizio penale con l’imputazione di bancarotta fraudolenta, in concorso con gli imprenditori, soci ed amministratori della società fallita, miranti a svuotare completamente del patrimonio la società prossima al fallimento, a danno del ceto creditorio.

Avverso detta pronuncia la Banca ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Con atto in data 23 maggio 2016, Intesa San Paolo spa, incorporante la Banca di Trento e Bolzano, ha fatto presente che in data 11/3-22/4/2016 è intervenuta tra le parti la composizione bonaria della controversia oggetto del giudizio, secondo quanto autorizzato dal Tribunale di Rovereto, col provv. del 7/4/2016, ed ha conseguentemente in stato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Va pertanto resa detta declaratoria; non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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