Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30 del 03/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.03/01/2017), n. 30
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorso 10575-2014 proposto da:
BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A., incorporata da INTESA SANPAOLO
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso
l’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALERIO TAVORMINA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 91/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2016 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROBERTO CATALANO, con delega,
che ha chiesto: la cessata materia del contendere;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO ALBERTO che ha concluso per: la cessata materia del
contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata in data 18 marzo 2013, la Corte d’appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la Banca di Trento e di Bolzano spa a risarcire alla Curatela del Fallimento (OMISSIS) spa il danno di Euro 541.160,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come da motivazione, dal 17/3/98 al saldo, ed ha compensato per un quarto le spese, condannando la Banca alla rifusione della restante frazione, come liquidata.
La domanda della Curatela era intesa a far valere le condotte poste da funzionari,tratti anche a giudizio penale con l’imputazione di bancarotta fraudolenta, in concorso con gli imprenditori, soci ed amministratori della società fallita, miranti a svuotare completamente del patrimonio la società prossima al fallimento, a danno del ceto creditorio.
Avverso detta pronuncia la Banca ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Con atto in data 23 maggio 2016, Intesa San Paolo spa, incorporante la Banca di Trento e Bolzano, ha fatto presente che in data 11/3-22/4/2016 è intervenuta tra le parti la composizione bonaria della controversia oggetto del giudizio, secondo quanto autorizzato dal Tribunale di Rovereto, col provv. del 7/4/2016, ed ha conseguentemente in stato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Va pertanto resa detta declaratoria; non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017