Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3 del 02/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.02/01/2017),  n. 3

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19019-2011 proposto da:

F.G. c.f. (OMISSIS), R.P. c.f. (OMISSIS),

A.L. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

BANTI 34, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA BRUNI, che li

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AVVOCATURA DELLO STATO C.F. (OMISSIS), in persona dell’Avvocato

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4371/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/07/2010 R.G.N. 2729/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito l’Avvocato BRUNI ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4371/2010, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.P., A.L. e F.G., diretta all’accertamento del diritto all’inquadramento nell’Area B, posizione economica B2 a decorrere dal 2.10.2001, con condanna dell’Avvocatura dello Stato al pagamento delle differenze retributive.

2. Gli appellati, tutti dipendenti dell'(allora) Amministrazione della Poste e delle Telecomunicazioni con qualifica di “operatore di esercizio”, erano stati comandati a prestare servizio presso l’Avvocatura dello Stato. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.10.2001, erano stati definitivamente trasferiti nei ruoli di tale Amministrazione, ai sensi del D.L. n. 16 del 1995, art. 4, comma 2, conv. in L. n. 373 del 1995, ed inquadrati in Area B, posizione economica B1, profilo di addetto ai servizi amministrativi, già 4^ qualifica, profilo di coadiutore. L’inquadramento era avvenuto in applicazione del Decreto Ministeriale 10 luglio 1997, di approvazione del quadro di equiparazione delle qualifiche funzionali della ex Amministrazione P.T. alle qualifiche funzionali del personale statale.

3. A fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato che la categoria 4^ relativa al personale dell’Amministrazione PP.TT. (L. n. 797 del 1981) aveva un contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello della 4^ qualifica dell’ordinamento del personale statale (L. n. 312 del 1980); che il D.P.R. n. 1219 del 1984, emanato in attuazione della L. n. 312 del 1980 e contenente la definizione dei profili professionali, riconduceva alla 4^ qualifica funzionale i profili di coadiutore e di dattilografo, per cui doveva escludersi la corrispondenza alla 5^ qualifica funzionale dell’ex ordinamento del personale statale, confluito nell’Area B, posizione economica B2.

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori con due motivi. Resiste l’Avvocatura dello Stato con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del Decreto Interministeriale 10 luglio 1997, violazione e falsa applicazione del CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e della equiparazione delle qualifiche funzionali dell’ex Amministrazione PP.TT. alle qualifiche funzionali del personale statale di cui alla L. n. 101 del 1979, L. n. 797 del 1981, L. n. 312 del 1980 e al D.P.R. n. 1219 del 1984.

Assume parte ricorrente che vi è una diversità ontologica tra il contenuto professionale della 4^ categoria dell’ex Amministrazione PP.TT. e la qualifica di coadiutore ex D.P.R. n. 1219 del 1984 della 4^ qualifica funzionale delle altre Amministrazioni dello Stato, mentre detto contenuto professionale è validamente comparabile con quello del profilo di operatore amministrativo, riconducibile alla posizione economica B2.

1.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., artt. 3 e 36 Cost. e delle norme in materia di parità di trattamento dei lavoratori e tutela dell’affidamento. La corrispondenza operata dalla Corte di appello mediante automatismo di tipo c.d. orizzontale tra le categorie dell’ex Amministrazione delle Poste e quelle dell’assetto ordinamentale dei Ministeri non esiste, se non altro perchè nella prima le categorie di inquadramento del personale erano otto, mentre nell’ordinamento ministeriale erano nove. Il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare una verifica specifica al fine di stabilire la riconducibilità del profilo professionale nell’una o nell’altra posizione economica attribuita all’atto del definitivo inquadramento nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato.

2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

3. La fattispecie all’esame della Corte si inserisce nell’ambito del contenzioso riguardante i dipendenti di Poste italiane che, dapprima comandati e poi definitivamente trasferiti presso Amministrazioni dello Stato (nella specie, Avvocatura dello Stato) o Enti pubblici, contestano la posizione economica loro assegnata, in sede di trasferimento definitivo dei ruoli della Pubblica Amministrazione, mediante decreti di inquadramento emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali recano la mera trasposizione orizzontale della categoria di inquadramento presso l’Amministrazione postale (nel caso in esame, la 4^ categoria) nelle qualifiche funzionali del pubblico impiego (L. n. 312 del 1980).

4. Appare opportuno premettere alcune considerazioni sulla normativa di riferimento.

4.1. Il passaggio dei dipendenti postali alle Amministrazioni statali è avvenuta ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 10, secondo cui “al personale dell’ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche…. si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata”, La norma rinvia, pertanto, alla disciplina sulla mobilità volontaria, costituita dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, che, nel testo vigente ratione temporis (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 33, come sostituito prima dal D.Lgs. n. 470 del 1993, art. 13 e poi dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 18 e successivamente modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 20, comma 2), era del seguente tenore: “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1”. Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 5, comma 1 quater conv., nella L. n. 31 marzo 2005, n. 43 ha aggiunto, al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, il D.Lgs. n. 165 del 2001, comma 2 – bis, secondo cui “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.

4.2. In base al D.L. 12 maggio 1995, n. 163, art. 4, comma 2, conv. in L. n. 11 luglio 1995, n. 273, (“con decreto del Ministero della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del Tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest’ultima…”), sono stati emanati i vari d.P.C.M. che hanno disposto il trasferimento nei ruoli dei vari Ministeri o Enti pubblici non economici del personale già in posizione di comando, sancendo il diritto di questo personale a conservare l’anzianità maturata ed il trattamento economico acquisito, ove più favorevole, mediante un assegno ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito di futuri miglioramenti economici. I lavoratori trasferiti sono stati inseriti nei ruoli dell’amministrazione di destinazione (ad quem) con l’attribuzione, per ciascuno di essi, dell’Area funzionale e della posizione economica considerata corrispondente alla qualifica rivestita presso Poste Italiane.

4.3. Nel frattempo anche l’ordinamento dei dipendenti postali è cambiato perchè il CCNL 26 novembre 1994 (il primo dopo la trasformazione dell’Amministrazione postale in ente pubblico economico) ha soppresso la vecchia classificazione pubblicistica basata su otto qualifiche funzionali ed ha introdotto quattro aree funzionali (area base, area operativa, area quadri di secondo livello e area quadri di primo livello); pertanto, il personale inquadrato nella 4^, 5^ o 6^ categoria è confluito indistintamente nell’Area operativa.

4.4. Il transito definitivo del personale postale nei ruoli della Pubblica Amministrazione è intervenuto in un momento successivo alla trasformazione del rapporto di lavoro presso l’Ente a quo (ente pubblico non economico), ma la disciplina di riferimento è rimasta quella di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 10, che rinvia alla normativa generale in tema di mobilità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30.

5. Tanto premesso, va osservato che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 503 del 2011, hanno chiarito quanto segue:

a) la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni al personale dell’Ente poste italiane (ente pubblico economico, in quanto tale equiparato ai datori di lavoro privati) in posizione di comando o fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni, ha inteso evidentemente valorizzare ai fini in esame la precedente posizione di dipendenti da una pubblica amministrazione dei lavoratori postali in questione, configurando una sorta di transitoria ultrattività di tale posizione;

b) il Presidente del Consiglio dei Ministri (subentrato nell’esercizio di una funzione che il D.L. n. 163 del 1995 attribuiva al Ministro della funzione pubblica) non ha il potere di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, sostituendosi a quanto di competenza dell’amministrazione datrice di lavoro; quest’ultima, a sua volta, nell’operare il trasferimento, deve tenere presente che si è in presenza di un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile alle ipotesi di cessione del contratto e quindi deve procedere all’inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell’ambito della precedente fase del rapporto e dell’individuazione della posizione ad essa maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nella amministrazione di destinazione.

6. Ne consegue che l’equiparazione contenuta nel D.P.C.M. non ha efficacia vincolante, dovendo la verifica vertere sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore, sulla base dell’individuazione, “nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell’amministrazione di destinazione, della qualifica maggiormente corrispondente a quelle di inquadramento prima del trasferimento”. In tale contesto l’effettiva corrispondenza tra i contenuti professionali delle declaratorie va operata ponendo a confronto la categoria vigente nell’Amministrazione postale (quindi, prima della privatizzazione e cioè prima del CCNL 1994 dell’Ente Poste) e la posizione economica attribuita in sede di inquadramento nei ruoli dell’Amministrazione di destinazione.

7. Giova precisare che il criterio di riferimento per valutare l’esatto inquadramento non può essere il D.M. 10 luglio 1997. D.L. n. 487 del 1993, art. 6, comma 2, conv. in L. n. 71 del 1994, nello stabilire che una parte del personale dell’Amministrazione Postale sarebbe transitato nei ruoli del Ministero Poste e Telecomunicazioni, aveva rinviato ad una apposita decretazione ministeriale di stabilire un quadro di equiparazione fra qualifiche funzionali della amministrazione postale ed i profili professionali del D.P.R. n. 1219 del 1984; venne così emanato il D.M. 10 luglio 1997 del Ministero Poste e Telecomunicazioni. Tuttavia tale decreto ministeriale non trova applicazione nella specie, come affermato da Cass. n. 10933 del 2011 e n. 4088 del 2016, poichè la tabella di equiparazione allegata al d.m. 10 luglio 1997 riguarda specificamente i dipendenti trasferiti al Ministero delle Poste.

8. Inoltre, in questo genere di controversie – che non hanno ad oggetto pretese per svolgimento di mansioni superiori, ma domande dirette alla verifica del corretto inquadramento presso l’Amministrazione di destinazione (nell’ambito della mobilità volontaria) di personale già in posizione di comando presso la P.A., è sostanzialmente errato il riferimento alle mansioni in concreto svolte presso l’amministrazione/ente di destinazione per valutare in quale area funzionale/posizione economica meglio si attaglino tali mansioni, a meno che tale riferimento non sia solo mediato, quale riflesso dei contenuti professionali dell’una o dell’altra qualifica.

9. Le pronunzie di questa Corte successive all’arresto delle Sezioni Unite (ex plurimis: Cass. nn. 12212/2016, 2422/2016; 12348/2015, 12250/2015; 12126/2015; 11923/2015; 11693/2015; 18416/2014, 1044/2014; 802/ 2014; 696/2014, 596/2014, 14458/2012, 22696/2011, 22695/2011, 24891/2011) hanno confermato esiti dei giudizi di merito favorevoli ai lavoratori.

10. Quanto a due termini del raffronto, questi devono essere individuati nelle declaratorie delle qualifiche dell’ordinamento pubblicistico dell’Amministrazione postale di cui alla L. n. 797 del 1981 e nelle declaratorie della posizioni economiche vigenti nell’Amministrazione (o Ente pubblico) ad quem al momento del trasferimento.

10.1. Il trasferimento nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato è avvenuto per gli attuali ricorrenti nell’ottobre 2001. In questo momento non vigevano più nell’ordinamento statale le qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980, in quanto sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 1998/2001 del 16 febbraio 1999, mediante ripartizione per aree e posizioni economiche. Così nell’ambito dell’area B erano orami confluite la 4^, la 5^ e la 6^ qualifica funzionale di cui alla L. n. 312 del 1980; a sua volta l’area B comprende tre posizioni economiche (B1, B2, B3). A ciascuna posizione economica corrispondono profili professionali equivalenti.

10.2. Una trasposizione meramente orizzontale della categoria dell’ordinamento pubblico dell’Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente nell’ordinamento dello Stato ex L. n. 312 del 1980, quale quella operata mediante D.P.C.M., potrebbe non corrispondere ai contenuti professionali propri della posizione ricoperta presso l’Ente a quo dal personale trasferito, atteso che al tempo del trasferimento il secondo termine del confronto non esisteva più, senza considerare che le categorie dell’Amministrazione postale di cui alla L. n. 797 del 1981 (art. 3) erano otto, a fronte delle nove qualifiche funzionali dell’ordinamento statale di cui alla L. n. 312 del 1980 (Cass. n. 20549/2016 non si pone in difformità, poichè vertente sul confronto, preteso dalla ricorrente, ma ritenuto erroneo dalla Corte, tra le declaratorie dell’area operativa di cui al CCNL Poste 1994 e le posizioni economiche dell’Amministrazione di destinazione).

11. Tutto ciò posto, occorre rilevare che si verte in un’ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, ciò comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle relative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. n. 6335 del 2014, conf. Cass. n. 18946 del 2014) Ne consegue, inoltre, che la cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e la decisione della causa nel merito, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (Cass. n. 19507 del 2014).

12. Gli attuali ricorrenti era inquadrati in profili riconducibili alla 4^ categoria dell’ordinamento postale.

12.1. La L. 22 dicembre 1981, n. 797, contenente – tra l’altro – disposizioni riguardanti l’organizzazione e l’ordinamento del personale dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, all’art. 3 (Declaratorie di categorie) modificò, con effetto dal 1 gennaio 1982, le declaratorie di categorie di cui alla L. 3 aprile 1979, n. 101, art. 3, prevedendo, quanto alla Categoria 4^: “Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Atti vità amministrativo-contabili, tecniche o tecnico – manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell’ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione”.

12.2. Analogo è il contenuto professionale della posizione B2, riguardante il personale che svolge attività che implica “discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire”, “autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite”. Rientra in tale ambito il “lavoratore che svolge attività preparatorie di atti anche da notificare, predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione”.

12.3. In entrambi i casi i lavoratori svolgono attività amministrative o tecniche implicanti conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Le prestazioni attengono a fasi del procedimento amministrativo (svolge attività preparatorie di atti, predispone computi…) caratterizzate da autonomia operativa nell’ambito di procedure predeterminate, ma con margini valutativi nell’esecuzione.

12.4. Diversamente, la posizione B1 è priva di qualsiasi margine di valutazione nell’esecuzione di atti. Tale posizione implica conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati; capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione. Vi rientra il lavoratore che svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria, quali compilazione di modulistica, schedari e bollettari, protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; partecipa alla raccolta ed al riordino dei dati; collabora alle attività di sportello.

12.3. Il livello di conoscenze è “di base” e non “specialistico”, come invece è previsto nella 4^ categoria postale. In quest’ultima, come pure nella declaratoria della posizione B2, il carattere specialistico è riferito al livello di conoscenze richiesto per l’esplicazione delle attività proprie del profilo professionale rivestito, mentre nell’inferiore posizione B1 tale riferimento attiene alle capacità manuali o tecniche, dunque alla sola capacità operativa. Non si fa cenno, nella posizione B1, alla capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi; le prestazioni non sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.

13. Deve quindi affermarsi il principio di diritto secondo cui la 4^ categoria del personale dell’ex Amministrazione PP.TT. di cui alla L. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del CCNL comparto Ministeri.

14. Già in altri precedenti questa Corte (Cass. n. 596 e n. 1044 del 2014) ha confermato la riconducibilità alla posizione B2 del comparto Ministeri della 4^ categoria postale, che presuppone una specifica preparazione professionale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi, con margini valutativi, mentre la posizione B1 prevede capacità tecniche di base e l’utilizzazione di apparecchiature semplici; inserimento dati, dattilografia et similia.

15. Da ultimo, è infondato il rilievo svolto dall’Amministrazione secondo cui si sarebbe formata un’accettazione tacita per non avere i lavoratori contestato l’inquadramento provvisorio. Come osservato da Cass. 2422 del 2016, a tal fine sarebbe stata piuttosto necessaria la prova, gravante sull’Amministrazione, di significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà della parte di accettare l’inquadramento ricevuto (cfr., sia pure in diversa fattispecie, Cass. 14 gennaio 2013 n. 701; Cass. 5 settembre 2012 n. 14916; Cass. 15 novembre 2010 n. 23057, etc.).

16. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, sulla base dei seguenti principi di diritto:

– Nell’ambito del passaggio di dipendenti postali nei ruoli della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici dove si trovavano in posizione di comando, la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l’applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni, ha inteso attribuire una sorta di ultrattività, ai limitati fini in questione, alle pozioni rivestite dai dipendenti nell’Amministrazione PP.TT. Ne consegue che la verifica giudiziale sulla correttezza dell’inquadramento spettante al lavoratore trasferito va operata ponendo a raffronto le declaratorie delle qualifiche dell’ordinamento pubblicistico dell’Amministrazione postale di cui alla L. n. 797 del 1981 e le declaratorie delle posizioni economiche vigenti nell’Amministrazione (o Ente pubblico) ad quem al momento del trasferimento, momento in cui le qualifiche funzionali di cui alla L. n. 312 del 1980 erano stalegià sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL 1998/2001 del 16 febbraio 1999.

– L’interpretazione del contenuto delle declaratorie contrattuali del pubblico impiego contrattualizato, in ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle relative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto (Cass. n. 6335 del 2014, conf. Cass. n. 18946 del 2014). La cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, (cfr. Cass. n. 19507 del 2014).

– La 4^ categoria del personale dell’ex Amministrazione PP.TT. di cui alla L. 22 dicembre 1981, n. 797, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del CCNL comparto Ministeri.

17. Si designa, quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere al riesame del merito alla luce dei richiamati principi. Questa Corte di legittimità non può definire la causa con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non disponendo di elementi per escludere l’esistenza di questioni rimaste assorbite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio. il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2017

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