Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29999 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 31/12/2020), n.29999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2139/2019 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via Copenaghen n.

9, presso lo studio dell’avvocato Mazzoni Claudio, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., nella qualità di curatore speciale dei minori

Ma.Vi., Ma.An., Ma.El.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5,

presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima;

– controricorrente –

contro

Ma.Fe., Procuratore Generale presso la Corte di Appello

di Roma;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 424 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni del 7/3/2017-15/3/2017, per quanto interessa il presente giudizio, ha revocato la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di M.E. sui figli minori Ma.El. (n. il (OMISSIS)), An. e Vi. (gemelli, n. il (OMISSIS), attualmente maggiorenni), ha affidato i figli in via esclusiva al padre Ma.Fe., attribuendo a quest’ultimo l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti i minori, anche senza il consenso della madre; ha disposto che i minori potessero incontrare la madre secondo la loro volontà; ha invitato M. a seguire un percorso di terapia individuale come indicato dal CTU; ha confermato la previsione di un assegno di mantenimento per i figli di Euro 800,00, mensili a carico della madre.

Nel merito la Corte territoriale ha ritenuto che le risultanze istruttorie e la disposta CTU non potevano fondare la decadenza dalla potestà genitoriale della madre, per la “mancanza di adeguati elementi di prova di specifiche violazioni da parte della M. dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, di gravità tale da giustificare l’adozione di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale” (fol. 9). Ha ritenuto invece che i profili di inadeguatezza rilevati – in merito alle criticità legate alla difficoltà della madre a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni oltre che a comprendere i propri errori ed il contributo dato dalla stessa alla cronicizzazione del conflitto genitoriale, nell’ambito del quale i figli avevano individuato il padre come parte debole, propendendo a prendere la sue parti senza che fosse emerso un condizionamento paterno – potevano essere soddisfatti dall’applicazione dell'”affido super esclusivo” dei ragazzi al padre che, pur non privando la madre della responsabilità genitoriale, conferiva all’altro genitore affidatario la possibilità di assumere da solo tutte le decisioni per i minori, anche in ordine alle questioni di maggiore importanza.

La Corte di appello ha ritenuto, inoltre, che la ricorrente tardivamente (solo con le note autorizzate) aveva svolto doglianze in merito alle statuizioni di natura economica, che risultavano inammissibili perchè nuove e non collegate al reclamo, oltre che infondate perchè legittimamente il Tribunale per i minorenni aveva adottato un provvedimento provvisorio volto a far fronte alle immediate esigenze di mantenimento dei minori, poichè non era pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma un procedimento per la regolamentazione delle condizioni di mantenimento dei figli.

M.E. ha impugnato il decreto della Corte di appello con tre mezzi.

Il curatore speciale dei minori Avvocato P.A. ha replicato con controricorso. Ma.Fe. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente si deve dare atto che per i figli An. e Vi., divenuti maggiorenni, è cessata la materia del contendere quanto all’affido rafforzato disposto dalla Corte di appello (Cass. n. 23019 del 16/09/2019), come eccepito dal controricorrente.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 333 c.c., in relazione alla statuizione con cui la Corte di appello, pur avendo ritenuto che la condotta materna non era tale da dar luogo ad una pronuncia di decadenza, ha tuttavia ravvisato i presupposti per applicare l’affido esclusivo rafforzato dei figli al padre ex art. 337 quater c.c., u.c..

La ricorrente denuncia anche la contraddittorietà della decisione. 2.2. Il motivo è infondato.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta di un’articolata istruttoria, il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, criticismo, sfiducia, paura) ricondotte dagli stessi al comportamento materno, senza che fossero emersi condizionamenti da parte del padre considerato dai figli come parte debole all’interno di questo conflitto, clima che li aveva portati ad un progressivo allontanamento dalla figura materna ed al rifiuto ad incontrarla, senza che la madre avesse mostrato di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali dei figli, di guisa che la stessa non appariva in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti dei figli minori, ponendo così in atto una condotta pregiudizievole.

Orbene la censura, proposta come violazione di legge, in realtà è orientata a contestare la valutazione dei fatti compiuta nella fase di merito, auspicandone una valutazione conforme al convincimento della ricorrente, senza tuttavia proporre un vizio motivazionale nei termini oggi consentiti, mediante l’indicazione di specifici fatti di cui sia stato omesso l’esame (Cass. Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014; Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014).

La ricorrente si limita a smentire la ricostruzione dei fatti compiuta nella fase di merito e ad insistere nell’accusa al Ma. di assumere comportamenti intesi a coartare la volontà dei minori nei suoi confronti e di essere il vero responsabile del comportamento dei ragazzi, senza esaminare in alcun punto le risultanze istruttorie, nè la sua personale condotta, se non per negare qualsiasi responsabilità nelle vicende familiari occorse.

Va aggiunto che il giudice, quando abbia accertato – come nel presente caso – che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall’art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice “può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore”: il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione – in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare – all’istituto dell’affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell’affidamento esclusivo rafforzato, per cui la pronuncia in esame non presenta alcuna contraddittorietà.

La decisione appare corretta anche laddove illustra la ragioni per lasciare alla scelta volontaria della minore la possibilità di incontrare la madre, secondo un principio di autodeterminazione che è conforme ai precedenti di legittimità (Cass. n. 20107 del 7/10/2016).

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c., in relazione agli artt. 110 e 112,116 e 345 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente sostiene che non vi erano in atti elementi o prove per la determinazione di un assegno a suo carico quale contributo al mantenimento dei figli.

La censura è rivolta alla statuizione di primo grado, confermata in secondo grado, con la quale è stata posta a carico di M. un contributo al mantenimento dei figli di Euro 800,00, mensili.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi e non la censura pertinentemente.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibili le critiche in merito alle statuizioni a contenuto economico perchè dedotte per la prima volta con le note autorizzate e, quindi, “nuove e non collegate al reclamo, in cui la parte non ha formulato conclusioni relative ai rapporti economici” (fol. 10 del decreto imp.). La ricorrente sostiene l’erroneità della statuizione deducendo che, a suo parere, la questione era stata introdotta alla lettera M) del reclamo e che la sua richiesta era pienamente ammissibile perchè non era stata prospettata per la prima volta in secondo grado (fol. 36 del ricorso): ciò, lungi dall’avvalorare la tesi della ricorrente, conferma invece la correttezza della decisione impugnata, poichè non solo non dimostra la formulazione di un compiuto motivo di reclamo sul punto – essendosi la parte, come si evince dalla trascrizione, doluta genericamente dell’ingiustizia della quantificazione dell’assegno di mantenimento, senza formulare una specifica domanda, ma soprattutto non smentisce affatto che alcuna conclusione specifica era stata formulata nel reclamo in merito alla revoca o modifica delle statuizioni economiche; risulta, invece, del tutto eterogenea rispetto alla statuizione impugnata la dedotta circostanza che la questione fosse stata affrontata in primo grado.

La violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile perchè non si evince quale sia il fatto di cui si sia omesso l’esame e quale ne sarebbe la decisività rispetto al decreto impugnato.

4.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 356 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La ricorrente sostiene che la Corte di appello – così come già prima il Tribunale per i Minorenni – ha omesso l’ammissione della sua richiesta istruttoria concernente l’assunzione a s.i.t. di alcune persone, che indica, assumendo che avrebbero potuto essere decisive ai fini della decisione.

4.2. Il motivo è inammissibile perchè è proposto in termini assolutamente generici e non conformi ai criteri elaborati in sede di legittimità, sia in merito alla censura per violazione di legge, sia rispetto al denunciato vizio motivazionale.

Quanto al primo profilo giova ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass. n. 16698 del 16/07/2010; Cass. n. 24054 del 12/10/2017), e che l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci tale vizio, a pena d’inammissibilità della censura, non solo di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con la decisione impugnata (Cass. Sez. U. n. 23745 del 28/10/2020); a ciò va aggiunto che quando il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass. n. 22883 del 13/09/2019).

Sotto il secondo profilo, va osservato che il ricorrente, quando denunci l’omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014; Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017).

Nel caso in esame la censura non soddisfa alcuno dei profili dianzi ricordati, risultando connotata dalla mera enunciazione delle norme violate, senza alcun esame del contenuto precettivo, e dall’elenco delle persone richieste per l’assunzione delle s.i.t., senza alcuna indicazione circa le informazioni da assumere e la loro decisività.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo, inammissibili i motivi secondo e terzo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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