Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29999 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 19/11/2019), n.29999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1666-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SADAC SRL, elettivamente domiciliato ROMA VIA TRIONFALE 160, presso

lo studio dell’avvocato DINO QUAGLIETTA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3754/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

La società SADAC ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia in applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha provveduto al riclassamento dell’immobile di proprietà della società sito in (OMISSIS). Ha dedotto, tra l’altro, la carenza di motivazione dell’avviso impugnato. Le ragioni della contribuente sono state respinte in primo grado e accolte in grado di appello. La CTR del Lazio con sentenza in data 3 maggio 2017, pubblicata in data 21.6.2017, ha ritenuto incongrua la motivazione dell’avviso di accertamento perchè “non incentrata su connotati intrinseci dell’unità immobiliare oggetto di nuovo classamento”.

La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandosi a un motivo.

Resiste la società con controricorso e propone ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO

Che:

La Agenzia delle Entrate lamenta con l’unico motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3. Secondo l’Agenzia la CTR ha erroneamente intrepretato le norme in oggetto posto che nell’avviso di accertamento risultava chiaramente il valore di discostamento (oltre il 35%) tra il valore medio di mercato e il corrispondete valore catastale in quella microzona. Di conseguenza l’avviso presentava tutti i requisiti richiesti, essendo sufficiente, ai fini del rilassamento previsto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, indicare il presupposto della rettifica.

Il motivo è inammissibile. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., richiede che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a consentirne il controllo di legittimità del giudice, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative. Specificamente, nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass. 16147/2017; Cass. 3596/2013).

Nel ricorso in esame non è trascritto l’avviso di accertamento la cui motivazione si afferma essere adeguata, nè sono trascritte quelle parti dell’avviso che sono oggetto di discussione e che sono state esaminate dalla CTR. Il ricorso difetta quindi di specificità, limitandosi ad affermare in astratto quali dovrebbero essere, ad avviso di parte ricorrente, le caratteristiche motivazionali di un avviso di accertamento emesso ai sensi del cit. art. 1, comma 335, ma senza consentire, in concreto, il controllo sulla correttezza dei criteri di interpretazione ed applicazione della norma utilizzati alla CTR con riferimento all’avviso impugnato.

Ritenuto inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.050,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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