Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29999 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29999 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORD INANZA
sul ricorso 22021-2016 proposto da:
CALZATURE CELIA DI SACCHETTI ANNA DITTA
INDIVIDUALE P.I. 01610240408, in persona della omonima titolare
SACCHETTI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ORTIGARA n.3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA SICCARDI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro

rempore, domiciliata in

ROMA,

VIA DI’;1

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOC:\TURA RALE DILLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

C.

t

C

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 451/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
19/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 3 dicembre 2015 la Commissione tributaria
regionale dell’ Emilia Romagna respingeva l’appello proposto da
Sacchetti Anna avverso la sentenza n. 300/1/14 della Commissione
tributaria provinciale di Rimini che ne aveva dichiarato inammissibile il
ricorso contro l’avviso di accertamento WAP, IRPEF ed altro, IVA ed
altro 2007. La CTR osservava in particolare che la decisione del primo
giudice risultava corretta sul punto, pregiudiziale, dell’ accertamento
della data di notifica dell’atto impositivo impugnato ex legge 890/1982,
dal quale derivava la correlativa pronuncia di tardività/inammissibilità
del ricorso introduttivo della lite.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 8, legge
890/1982, poiché la CTR ha affermato il perfezionamento della
notifica dell’avviso di accertamento impugnato, pur in assenza di prova
del ricevimento della raccomandata informativa e del contenuto della
stessa.
Ric. 2016 n. 22021 sez. MT – ud. 22-11-2017
-2-

MANZON.

Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ.- la ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo
controverso, poiché la CTR non ha valutato le circostanze fattuali di
cui al primo mezzo.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,

Il giudice tributario di appello infatti ha specificamente e puntualmente
esaminato la questione della notifica dell’avviso di accertamento
impugnato ai fini della valutazione della tardività/inammissibilità del
ricorso originario della contribuente, sicché risulta evidente
l’insussistenza del vizio motivazionale dedotto con la seconda censura.
Quanto alla prima, risulta altrettanto evidente, anche sulla scorta
dell’esame diretto degli atti processuali, che nessuna violazione/falsa
applicazione della legge 890/1982 è ascrivibile alla CTR emiliana.
Nella sentenza impugnata si è accertato in fatto che tutte le scansioni
procedimentali previste dalla fonte normativa de qua sono state
compiute, anche con riguardo alla spedizione della c.d. “raccomandata
informativa”, essendo quella contenente l’atto impositivo stata
rifiutata, sicché in ultima analisi la procedura nofificatoria si è
perfezionata, secondo il modulo, normativamente previsto, della

compiuta giacenza”, l’ 11 maggio 2012 (10 giorni dalla spedizione

della. raccomandata informativa accertata come avvenuta il 30 maggio
2012) e non, come erroneamente sostiene la ricorrente, il successivo 11
giugno 2012.
Proprio gli atti del processo asseverano tale circostanza fattuale,
essendo allegato alle controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, in prime cure l’avviso di ricevimento della prima raccomandata
con indicazione del numero della seconda (quella “informativa”
dell’avvenuto deposito della prima) con il relativo numero e la data di
Ric. 2016 n. 22021 sez. MT – ud. 22-11-2017
-3-

sono infondate.

spedizione (appunto il 30 aprile 2012) attestata dall’ufficiale postale,
esattamente come specificamente indicato dalla CTR.
E’ questa la prova documentale essenziale sulla quale dunque si basa la
statuizione del giudice tributario di appello, certamente non quella della
visura estratta dal sito delle Poste italiane come al motivo di appello

fine di una corretta, non “falsa”, applicazione dell’art. 8, legge
890/1982, quindi legittimamente fondate le conseguenti, confermate,
statuizioni circa l’inammissibilità, per tardività, del ricorso originario
della contribuente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 4.100 oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2017

riportato nella censura, e questa prova va ritenuta del tutto adeguata al

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