Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29998 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 22/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A.M., MA.LU., R.A., RO.

N., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato TALLADIRA ANTONIO,

rappresentate e difese dall’avvocato SODANI TIZIANA, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

COMUNE CECCANO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI CECCANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato

SILVESTRI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato COCCO

MASSIMO, giusta delega in atti;

– controricorso e ricorso incidentale –

contro

M.A.M., MA.LU., R.A., RO.

N., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA,

rappresentate e difese dall’avvocato SODANI TIZIANA, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3893/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/05/2009 R.G.N. 168/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato SODANI TIZIANA;

udito l’Avvocato CORENO MARIA PIA per delega COCCO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Ceccano ha impugnato la sentenza del tribunale di Frosinone n. 1091 del 2003, depositata il 15 gennaio 2004, che nel contraddittorio delle parti aveva accolto la domanda avanzata da M.A.M. e dagli altri due ricorrenti trascritti nell’epigrafe, liquidando ai medesimi la somma di Euro 10.000,00 a titolo di responsabilità precontrattuale.

Riteneva il primo Giudice che, approvato dal Comune un progetto per lavori socialmente utili (LSU) per l’istituzione di un Gruppo Appartamento Residenziale per Minori, che prevedeva per gli addetti un compenso mensile di L. 800 mila, e superata dalle ricorrenti la selezione ed avviate le medesime alla società incaricata della gestione del progetto, l’Ente, nonostante la sopravvenuta carenza di interesse ad attuare l’iniziativa, aveva continuato a tenere le ricorrenti stesse in attesa, protraendo a lungo i contatti per stipulare i contratti ed inducendo le medesime ad attivarsi per il rinvenimento dei locali, così ingenerando la certezza della conclusione dell’accordo.

Tale condotta configurava responsabilità precontrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno nei limiti dell’interesse negativo, danno liquidato in via equitativa nella richiamata misura, tenuto conto della perdita di ulteriori possibili inserimenti in altri progetti di pubblica utilità.

Il Comune ha impugnato la decisione, evidenziandone l’erroneità. Ha in particolare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia, spettando la giurisdizione stessa al giudice amministrativo; ha sostenuto l’infondatezza della domanda nel merito, per l’insussistenza di un diritto alla realizzazione del progetto, per la legittimità della determinazione dell’Ente, per l’inconfigurabilità di una responsabilità precontrattuale della P.A.; ha lamentato l’eccessività della somma liquidata.

Hanno resistito le appellate.

La corte d’appello di Roma con sentenza del 14 maggio 2008 – 7 maggio 2009, in parziale riforma della sentenza impugnata determinava in Euro 5.000,00 la somma dovuta ciascuna appellata, compensando tra le parti le spese del grado.

2. Avverso questa pronuncia la M. e le altre ricorrenti trascritti nell’epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso il Comune di Ceccano che ha proposto anche ricorso incidentale.

Le ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in un unico motivo con cui le ricorrenti denunciano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. In particolare lamentano che il loro perdurante stato di disoccupazione avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a confermare la valutazione equitativa del danno operata dal giudice di primo grado.

Anche incidentale del Comune è articolato unico motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1338 c.c..

2. Entrambi i ricorsi previa riunione dei giudizi – non possono essere accolti.

2.1. Infondato è innanzitutto il ricorso principale delle ricorrenti.

La corte d’appello ha operato la valutazione equitativa del danno da responsabilità precontrattuale, valutazione che è tipicamente di merito e che, essendo assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non è censurabile in sede di legittimità.

Le ricorrenti in sostanza esprimono – inammissibilmente – un mero dissenso valutativo ritenendo essere maggiormente rispondente al criterio equitativo la liquidazione operata dal giudice di primo grado.

2.2. Inammissibile è il ricorso incidentale del Comune sia perchè privo del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., sia perchè in realtà svolge una inammissibile censura di merito alla sentenza impugnata contestando i presupposti della responsabilità precontrattuale ritenuta dalla corte d’appello, con pronuncia peraltro confermativa della sentenza di primo grado.

3. Il ricorso principale va quindi rigettato; quello incidentale va dichiarato inammissibile.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della reciproca soccombenza) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;

compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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