Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29998 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20238-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TRANS ISOLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ETTORE DE ROSA;

avverso la sentenza n. 1095/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Trans Isole s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la quale – in controversia concernente l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP in relazione all’anno di imposta 2006 – è stato accolto l’appello contro la decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente. Secondo la CTR l’Ufficio era decaduto dal potere accertativo, trovando nella specie applicazione il regime normativo di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, risultando il raddoppio dei termini di accertamento ammissibile solo se la denuncia di reato fosse stata inviata prima della scadenza dei termini ordinari, circostanza non avveratasi nel caso di specie.

Resiste con controricorso la società contribuente.

La memoria depositata dalla controricorrente il 19 ottobre 2018 è inammissibile, non essendo stato osservato il termine di cinque giorni prima dell’adunanza, fissata per 23 ottobre 2018.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, nella formulazione applicabile ratione temporis (come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37), nonchè dell’art. 11 preleggi. Lamenta in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il raddoppio dei termini dell’azione accertativa dipendesse dalla comunicazione di reato in epoca anteriore al decorso del termine di accertamento ordinario, per di più applicando retroattivamente del D.Lgs n. 128 del 2015, art. 2, in vigore dal 2 settembre 2015.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti appresso indicati.

Occorre rammentare che, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass. n. 11117/2016, Cass. n. 30092/2017).

Questa Corte, inoltre, ha di recente precisato, esaminando il tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015 ed alla L. n. 208 del 2015, che “In tema di termini per l’accertamento tributario stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, (per le imposte sui redditi) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, (in vigore dal 1 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (D.Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che il D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, non si applicano nè in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione agli inviti a comparire di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, articolo 5, notificati alla data del 2 settembre 2015, nè in relazione ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dalla L. n. 4 del 1929, art. 24, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, disponendo che la L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131, non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015” (Cass. n. 26037/2016).

Inoltre, va osservato che “In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 , per l’IVA, non integra un’ipotesi di proroga dei termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale (per i primi) e dalla sussistenza di violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi)” (Cass. n. 10345/2017).

Si è parimenti chiarito che “In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015″ (Cass. n. 26037/2016, cit.).

Nel caso di specie, relativo ad un accertamento notificato il 10 gennaio 2014 per l’anno di imposta 2006, la sentenza impugnata contrasta univocamente con i principi di diritto espressi nei richiamati arresti giurisprudenziali, avendo il giudice di appello affermato la necessità della presentazione della denuncia penale prima del decorso del termine decadenziale ordinario di accertamento.

Va, tuttavia, precisato che il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRA’P, atteso che le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. n. 10483 e n. 26326 del 2018).

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla insussistenza della decadenza relativamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA ed IRES; la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame nel merito della relativa questione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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